giovedì 17 marzo 2016

Acquistate solo la nuda proprietà di un immobile, così non si attiva il redditometro.



Acquistate solo la nuda proprietà di un immobile, così non si attiva il redditometro.
L'acquisto della nuda proprietà di un immobile non determina nessun incremento patrimoniale del contribuente accertabile attraverso il meccanismo del redditometro

Un contribuente dopo aver acquistato la nuda proprietà di un immobile subisce un accertamento sintetico da parte dell'Agenzia delle Entrate a fronte di incrementi patrimoniali derivanti dall'acquisto di alcuni immobili.
Il contribuente impugna tale avviso di accertamento prima dinanzi alla Commissione tributaria provinciale con esito negativo, e poi dinanzi alla Commissione tributaria regionale che respinge l'appello precisando che il contribuente non aveva dimostrato di aver versato solo il prezzo della nuda proprietà, e non anche dell'usufrutto, poiché dall'atto di compravendita si evinceva, genericamente, che parte acquirente aveva versato il prezzo alla parte venditrice senza specificare le modalità di tale pagamento.

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Il contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria regionale dinanzi alla sezione tributaria della Corte di Cassazione. Nel ricorso in Cassazione tra i motivi posti a fondamento delle sue ragioni il contribuente lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata laddove la stessa ha posto a suo carico l'onere probatorio rivolto alla dimostrazione di non aver sostenuto il costo dell'usufrutto.
La Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente precisando che quest'ultimo si era limitato esclusivamente all'acquisto della nuda proprietà dell'immobile provvedendo contestualmente alla costituzione di un usufrutto a favore di un terzo. A parere dei giudici è stato possibile accertare con chiarezza che il contribuente aveva acquistato la sola nuda proprietà, mentre nessuna certezza vi era in ordine al fatto che lo stesso aveva acquistato anche l'usufrutto.
La Cassazione, inoltre, si sofferma sul meccanismo di funzionamento del redditometro che si fonda sul presupposto della necessaria equivalenza fra le spese sostenute ed il reddito del contribuente.
Questo in altri termini vuol dire che, salvo prova contraria del contribuente, occorre accertare che l'ammontare delle spese sostenute in un anno sia finanziato e giustificato dal reddito del medesimo periodo; di conseguenza l'ammontare delle spese sostenute dal contribuente concorre integralmente alla determinazione del reddito complessivo. (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E del 19.2.2015) .
L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito e cioè cosa succede quando un contribuente per l'acquisto utilizza risparmi degli anni precedenti senza far ricorso ad istituti di credito, in questi casi il contribuente deve dimostrare di aver disposto di somme accantonate in anni precedenti oppure no?
Tale circolare all'art. 12 stabilisce che "in sede di contraddittorio il contribuente può sempre fornire la prova, in relazione alle spese per investimenti sostenute nell'anno, della formazione della provvista in anni precedenti ovvero della sua effettiva disponibilità ed utilizzo per l'effettuazione dello specifico investimento individuatoSe si è costituita nelle annualità precedenti la provvista non rileva ai fini della determinazione sintetica nell'anno d'imposta oggetto del controllo. Ovviamente, questo non esclude la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di attivare, per le annualità precedenti in cui si è formata la provvista, autonomi controlli avvalendosi dello strumento accertativo più idoneo, di tipo analitico, induttivo o sintetico."
Per quanto riguarda, invece, le spese certe sui quali fondare l'atto impositivo la Cassazione ha già precisato in precedenti interventi che se l'accollo di un debito non rappresenta una spesa certa sul quale fondare l'atto impositivo (Cass. 25473/2015), invece rappresenta una spesa certa l'acquisto di un immobile effettuato con il meccanismo della compensazione fra debiti e crediti (Cass. 19647/2009).
Attenzione: anche l'amministratore di condominio deve fare i "conti" con il redditometro
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 Scarica Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, del 20.1.2016 n. 930

Fonte : http://www.condominioweb.com/la-nuda-propriet%E0-quotbloccaquot-il-redditometro.12528#ixzz43BQdPbY4
www.condominioweb.com 


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