martedì 15 marzo 2016

Stop al gazebo in terrazzo se installato all'interno di una area vincolata





Stop al gazebo in terrazzo se installato all'interno di una area vincolata

Legittimo lo stop al progetto da parte della Soprintendenza quando tutto il territorio del Comune è ritenuto di notevole interesse paesaggistico   


     




Deve escludersi che sia soggetto al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica il gazebo in legno sul terrazzo in area vincolata con recinzione in calcestruzzo e sovrastante ringhiera in ferro, non potendosi revocare in dubbio che tale elemento costruttivo produca un'alterazione significativa del prospetto, con ogni conseguenza in merito all'iter istruttorio da seguire ai fini dell'autorizzazione paesaggistica. 
Così si è pronunciato il TAR CAMPANIA - Napoli nella sentenza n. 137 del 13 gennaio 2016, ove è stato precisato che è legittimo lo stop al progetto da parte della Soprintendenza quando tutto il territorio del Comune è ritenuto da anni di notevole interesse paesaggistico. La ringhiera in ferro e il cordoletto in calcestruzzo dell'opera escludono che si possa ricorrere all'iter abbreviato per il placet dell'amministrazione perché il manufatto ha un impatto notevole sul prospetto, determinando una significativa alterazione.
Questi i fatti di causa. Il proprietario di una unità immobiliare, aveva presentato allo sportello edilizia privata del Servizio Urbanistica del Comune di appartenenza, la denuncia di inizio lavori, con connessa richiesta di autorizzazione paesaggistica, per installare un gazebo in legno sul terrazzo di esclusiva proprietà della suddetta unità immobiliare; altresì, per tali motivi, richiedeva l'autorizzazione di poter effettuare la recinzione della proprietà tramite la realizzazione di un cordoletto in calcestruzzo con sovrastante ringhiera in ferro.
Il progetto in esame, pur avendo preliminare parere favorevole dalla commissione edilizia, successivamente riceveva parere negativo dalla Soprintendenza. Per tali ragioni, avverso tale determinazione, l'istante proponeva ricorso al TAR.
Il ricorrente, per le ragioni esposte, contestava al competente Tribunale Amministrativo Regionale l'operato dell'Amministrazione Comunale, in quanto,l'intervento richiesto di realizzazione di gazebo di tipo amovibile realizzato con struttura in legno, rientrava nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del d.p.r. n. 139/2010.
Per meglio dire, nella fattispecie in esame, è importante evidenziare che la modifica dei beni d'interesse paesaggistico è in genere soggetta ad autorizzazione, cioè alla verifica della compatibilità del progetto con l'interesse paesaggistico tutelato.
In tale circostanza, la forma ordinaria di autorizzazione paesaggistica è quella prevista e disciplinata dalla parte III del D.Lgs. n. 42/2004, detto Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Tuttavia, esiste poi una forma semplificata di tale provvedimento prevista dall'art.146, co.9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplinata dal DPR n. 139/2010; come intuibile, detto strumento è sorto per semplificare l'iter burocratico dei piccoli interventi edilizi (ovviamente detti interventi devono riguardare aree o immobili soggetti alle norme di tutela dei beni paesaggistici, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici (art. 1, co.1, DPR n. 139/2010).
Premesso quanto innanzi esposto, il giudice amministrativo, nella sentenza in oggetto, preliminarmente ha evidenziato che il territorio comunale in esame (S. Giorgio a Cremano) è Comune assoggettato alla tutela di cui alla Parte Terza del d. lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, per la presenza di un vincolo di notevole interesse paesaggistico, risalente al decreto ministeriale 28 marzo 1985.
In disparte questa considerazione preliminare, inoltre, il giudicante ha specificato che tra le opere che l'Allegato I del menzionato d.p.r. 139/2010 contempla, ai fini del ricorso al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, il n. 8 indica testualmente la "realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq".
Orbene, nel caso di specie, è emerso che, per quanto sopra illustrato, la superficie d'ingombro (Gazebo) risultava superiore, benché di poco, alla quella massima consentita dal d.p.r. 139/2010 per il ricorso al procedimento autorizzatorio semplificato.
In ogni caso, anche volendo prescindere dalla questione legata all'ingombro della superficie - in considerazione dello scarto invero minimo tra lo sviluppo della superficie progettatoe quello massimo previsto dal d.p.r. 139/2010 per accedere alla forma semplificata del procedimento autorizzatorio in questione - appare comunque dirimente il fatto che l'intervento preveda anche una recinzione con cordoletto in calcestruzzo e sovrastante ringhiera in ferro.
Difatti, non sembra dubitabile che questo elemento costruttivo produca un'alterazione significativa del prospetto, con ogni conseguenza in merito all'iter istruttorio da seguire ai fini dell'autorizzazione paesaggistica.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare dunque corretto e pertinente il procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica seguito dal comune di San Giorgio a Cremano e dalla Soprintendenza.
Per le ragioni esposte, il Tribunale Amministrativo Regionale adito, legittimamente ha respinto il ricorso.

Verande e Gazebi negli edifici condominiali.


 Scarica TAR CAMPANIA Napoli n°137, sezione Terza, del 13-01-2016


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