venerdì 4 marzo 2016

I cassonetti dei rifiuti vicino la vostra abitazione vanno in fiamme? Chiedete i danni alla società che gestisce la nettezza urbana




I cassonetti dei rifiuti vicino la vostra abitazione vanno in fiamme? Chiedete i danni alla società che gestisce la nettezza urbana



Per l'incendio di un cassonetto ne risponde la società ch gestisce la nettezza urbana per omessa custodia dei cassonetti posizionati troppo vicini ad un'abitazione
Il fatto. La proprietaria di un negozio di abbigliamento cita in giudizio la società che gestisce la nettezza urbana ed il comune sostenendo di aver subito ingenti danni a causa dell'incendio di due cassonetti posizionati a ridosso della sua abitazione e del servizio commerciale, ed a tal fine ne chiede l'integrale risarcimento.
La proprietaria nell'atto di citazione chiariva che:
-i danni si erano verificati a fronte della mancata collocazione dei cassonetti in questione negli appositi spazi loro riservati, e della loro incauta posizione a ridosso del portone della sua abitazione e della saracinesca del suo negozio,
-aveva fatto precedere l'instaurazione del giudizio da un accertamento tecnico preventivo al quale era stato chiamato a partecipare anche il Comune, successivamente estromesso dal giudice procedente che accoglieva il difetto di legittimazione passiva sollevato dall'ente.
Dopo l'estromissione del comune nel giudizio di primo grado si costituisce, quindi, solamente la società responsabile del servizio di nettezza urbana che contestava qualsiasi responsabilità in merito all'accaduto, provvedendo alla chiamata in causa in garanzia della compagnia assicurativa.
La sentenza di primo grado del Tribunale si conclude con la conferma dell'estromissione dal giudizio del Comune, e con la condanna della società addetta alla nettezza urbana, e della compagnia assicurativa che ha manlevato la società, poiché quest'ultima è stata considerata come unica responsabile dei danni sopportati da parte attrice (proprietaria dell'appartamento e del negozio coinvolti dall'incendio).
La sentenza della Corte d'Appello di Lecce. La compagnia assicurativa impugna tale sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce, al quale resiste con appello incidentale la società addetta alla nettezza urbana.
La Compagnia assicurativa, infatti, grado contesta la sentenza di primo grado che aveva identificato la società addetta alla nettezza urbana come unica responsabile dell'accaduto sostenendo che “ a quest'ultima non è imputabile alcun profilo di colpa e che non sussiste il necessario nesso di causalità” dato che l'incendio risultava essere stato appiccato da ignoti circostanza, questa, idonea ad integrare il caso fortuito che pertanto, secondo la società appellante, interrompeva il nesso di causalità escludendo, di conseguenza, la responsabilità della società addetta alla nettezza urbana come custode del cassonetto ex art. 2051 c.c.
La Corte d'appello di Lecce, nel respingere tale censura, si è riportata all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “ la responsabilità prevista dall'art. 2051 del codice civile per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e da escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno….” (Cass. civ. sez. III, 1.4.2010 n. 8005; Cass. civ. sez. VI, ord. 11513 del 2013).
Rileva a tal riguardo la Corte d'appello di Lecce che, nel caso di specie, la sentenza di primo grado aveva correttamente considerato pienamente assolto l'onere probatorio a carico del danneggiato (proprietaria del negozio) che aveva dimostrato tanto il rapporto di custodia fra società addetta alla nettezza urbana ed il danno, quanto il nesso di causalità fra danno ed evento (mediante CTU, rapporto dei vigili del fuoco, prove fotografiche e testimoniali che unanimemente avevano dimostrato che i danni al negozio erano stati determinati dall'incendio dei cassonetti collocati incautamente a ridosso dello stabile dove si trova l'abitazione ed il negozio dell'attrice).
Al contrario, puntualizza il giudice di secondo grado della corte di merito leccese, la società addetta alla nettezza urbana (convenuta nel giudizio di primo grado) non ha fornito adeguata prova del caso fortuito coincidente con l'imprevedibilità dell'evento.
Al contrario ritiene la Corte d'appello un evento come quello dell'incendio dei cassonetti è assolutamente prevedibile e non eccezionale che porta ad affermare un particolare onere in capo alla società addetta alla nettezza urbana sul quale gravava l'onere di verificare che i cassonetti fossero collocati negli appositi spazi.
Non avendo preso atto, quindi, dello spostamento incauto di tali cassonetti la società addetta alla nettezza urbana era venuta meno al suo obbligo di custodia restando, quindi, l'unica responsabile dei danni sopportati dalla proprietaria del negozio


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