mercoledì 23 marzo 2016

Senza fondo speciale è vietata l'azione esecutiva nei confronti dei condòmini morosi

Senza fondo speciale è vietata l'azione 

esecutiva nei confronti dei condòmini 

morosi


In tema di condominio, nel caso di mancato pagamento delle quote condominiali per i lavori straordinari autorizzati dall'assemblea, i terzi creditori non possono agire esecutivamente nei confronti dei morosi se prima non è stato costituito il fondo speciale previsto dall'articolo 1135 co.1 n.4 del c.c. a tutela della ditta appaltatrice
Così si è pronunciato il Giudice di Pace di Taranto sentenza n. 983 del 18 marzo 2016, ove è stato precisato che qualora il condominio intenda avviare lavori straordinari dovrà prima costituire, obbligatoriamente, un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori. La legge, infatti, per evitare le ricorrenti e sgradevoli situazioni di morosità nei confronti delle ditte edili, impone di costituire, all'interno del bilancio del condominio, una particolare riserva.
Questi i fatti di causa. Un condomino, con citazione spiegava formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Taranto con cui si intimava di pagare la propria quota riveniente dai lavori di riparazione straordinaria del piazzale condominiale. Nel merito, l'opponente eccepiva l'illegittimità dell'azione monitoria e la mancata costituzione del fondo speciale previsto dall'articolo 1135 comma 1 n. 4 c.c.; pertanto insisteva nella richiesta di revoca del decreto ingiuntivo.
Costituendosi in giudizio, il condominio, contestava in toto tutte pretese del condomino opponente, in particolare, l'opposto precisava che la mancata costituzione e/o approvazione del fondo speciale obbligatorio, così come novellato dalla Legge 220/2012, dipendeva dal fatto che i lavori di riparazione straordinaria del piazzale condominiale (previsti dal contratto di appalto) venivano commissionati dal Condominio in esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, per cui era superflua la precostituzione del fondo di cui all'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c., essendo proprio l'azione monitoria diretta alla formazione di un titolo nei confronti del singolo debitore. Per tali motivi, l'opposto condominio chiedeva il rigetto della domanda e la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Nel corso del procedimento, espletata l'attività istruttoria, il giudice adito, sui motivi di opposizione precisava che a norma dell'art. 1135 comma 1 n. 4 cod. civ. l'assemblea, quando nell'esercizio delle sue attribuzioni provvede alle opere di manutenzione straordinaria, quali quelle oggetto del contratto di appalto anzidetto, è obbligata a costituire un fondo speciale, d'importo pari all'ammontare dei lavori, approvandone la ripartizione tra i condomini. In difetto di ciò, all'amministratore, al quale è espressamente inibito (art. 1135 comma 2) di ordinare l'esecuzione di lavori straordinari, risulta precluso, chiaramente, l'esercizio delle attività previste dall'art. 63 disp. att. c.c., non potendo, evidentemente, egli richiedere, a carico dei singoli condomini, l'emissione di ingiunzioni di pagamento per il recupero di crediti giuridicamente inesistenti.
Sul punto, giova ricordare che le norme citate si riflettono verso i terzi creditori del Condominio, i quali se muniti di titolo idoneo, possono, infatti, agire esecutivamente nei confronti dei singoli condomini, restando comunque obbligati ad escutere, primi fra tutti, i morosi ma ciò soltanto a condizione che il proprio debitore, (il Condominio), abbia costituito il fondo speciale summenzionato e che l'amministratore, a sua volta, abbia dato impulso al procedimento di riscossione previsto dall'art. 63 disp. att. del codice civile, ottenendo nei confronti di ciascuno dei morosi l'emissione di specifiche ingiunzioni di pagamento.
Nella fattispecie in esame, è emerso che da una parte, il Condominio non aveva posto in essere nessuna delle attività previste dalle norme predette e, dall'altra, il terzo creditore, invece di agire contro il Condominio, unico soggetto tenuto a rispondere delle obbligazioni assunte nei propri confronti con la stipula del contratto di appalto, ha agito contro i singoli condomini verso i quali, in virtù di quanto si è detto, non può vantare pretesa alcuna.
A tal proposito, il Giudice pugliese ha meglio precisato che il decreto ingiuntivo, nella sua essenza di procedimento speciale sommario può sussistere solo se corretto sotto il profilo di soggetti legittimati, sia sugli elementi richiesti dagli artt. 633 e successivi del c.p.c. non potendosi ricorrere all'utilizzo del procedimento sommario di ingiunzione, in assenza della sussistenza di elementi fondamentali, quali la esatta indicazione del creditore, del debitore, la quantificazione esatta della somma e la sua liquidità e ciò soprattutto allorquando viene chiesto immediatamente esecutivo. (In tal senso Corte Costituzionale n.393 del 10/11/1993).
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il decreto ingiuntivo opposto è stato totalmente revocato per difetto delle condizioni richieste dall'art. 633 c.p.c.


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