martedì 22 marzo 2016

Casa coniugale concessa in comodato: cosa succede se il comodante rivendica l'uso?Solo l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (20448/2014) ha chiarito, almeno per ora, che il diritto del comodante, ove all'immobile concesso in locazione sia stato imposto un vincolo di destinazione a casa familiare, soccombe al cospetto della necessità di tutelare le supreme esigenze del nucleo familiare di tutelare l'habitat domestico.





Casa coniugale concessa in comodato: cosa succede

se il comodante rivendica l'uso?

Solo l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (20448/2014) ha chiarito, almeno per ora,

 che il diritto del comodante, ove all'immobile concesso in locazione sia stato imposto un

 vincolo di destinazione a casa familiare, soccombe al cospetto della necessità di tutelare

 le supreme esigenze del nucleo familiare di tutelare l'habitat domestico.  


                                                                                                                                                                                        La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che in materia dicomodato di immobile destinato a casa familiare solo la necessità dell'uso diretto da parte del comodante ed il deterioramento delle sue condizioni economiche rappresentano le uniche condizioni che consentono al comodante di porre fine al comodato.La sentenza a Sezioni Unite della Cassazione risolve un conflitto giurisprudenziale sorto nell'ultimo decennio in tema di contratto di comodato avente ad oggetto un immobile al quale è stato imposto, per accordo fra le parti, un vincolo di destinazione d'uso familiare.
In pratica la sentenza appena citata risponde ad una quesito: se Tizio concede a suo figlio in comodato una casa. La sentenza offre una risposta a tali quesiti, ma per comprenderne il senso è necessario dedicare qualche cenno ai precedenti giurisprudenziali..

=> Revoca del contratto di comodato d'uso di un immobile
Un padre, proprietario di un appartamento, lo concede in comodato al figlio dopo il suo matrimonio affinché utilizzi lo stesso come casa familiare. Dopo qualche anno il padre cita in giudizio il figlio e la nuora. Resiste in giudizio solo la nuora alla quale, dopo la separazione, era stata assegnata la casa familiare.
Al comodante vengono respinte in primo e secondo grado, ma della questione viene investita la Corte di Cassazione, che attraverso la sentenza del 2014, risolve un contrasto giurisprudenziale in materia di immobile concesso in comodato da destinare a casa familiare sorto nel lontano 2004.
Il comodante impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva erroneamente condiviso il principio espresso dalla Cassazione nel 2004 (Cass. sez. Unite, 21.7.2004 n. 13603) puntualizzando che mentre nel caso esaminato dalle sezioni Unite nella sentenza appena citata esisteva un vincolo di destinazione a casa familiare dell'immobile concesso in comodato, nel caso di specie invece l'immobile era stato concesso in locazione per uso provvisorio e per assicurare un'abitazione ad una giovane coppia di sposi.
In pratica secondo il ricorrente, il contratto di comodatoaveva natura provvisoria dato che, appena possibile, il figlio avrebbe dovuto cercare una nuova soluzione abitativa.
Tuttavia la Cassazione ha respinto il ricorso del comodante, condivide in parte il principio sancito nella sentenza del 2004, individuando una nuova soluzione interpretativa che riesca a contemperare, ove possibile, due opposte esigenze: quello dell'assegnatario dellacasa familiare a mantenere la stessa abitazione anche nell'interesse della prole minore o non autosufficiente, e quello del comodante di rientrare in possesso dell'immobile concesso in comodato ove ricorrano particolari circostanze ( uso diretto, e deterioramento delle proprie condizioni economiche).
Ma, data la complessità della vicenda, è bene procedere per gradi.
La Cassazione (n. 13603/2004) richiamata dalla Corte d'Appello nella sentenza impugnata dal comodante e conclusasi con la sentenza in commento (Cass. Sez.Un. n.20448/2014) evidenziava che nel momento in cui il contratto di comodato sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, formato o in via di formazione, si è al cospetto di un contratto a tempo indeterminato caratterizzato dal fatto che è stato impresso un vincolo di destinazione al bene strettamente connesso alle esigenze abitative familiari rilevando che, oltrepassando anche eventuali crisi coniugali, la cessazione del vincolo non può farsi dipendere solo dal recesso ad nutum del comodante.
La sentenza del 2004 delle Sezioni Unite è stata seguita da altre isolate pronunce, ma la Cassazione si ritrovaA tal punto, però, la Cassazione nel 2013 ha ritenuto maturi i tempi per capire fino a quando possa durare tale vincolo, e soprattutto come possano essere contemperate le due opposte esigenze: quella dell'assegnatario della casa familiare a conservare la sua abitazione, e quella del comodante a rientrare in possesso del bene concesso in comodato magari per nuove e sopravvenute esigenze personali giustificate anche da un improvviso deterioramento delle sue condizioni economiche
Per questo la Cassazione con ordinanza 15113 del 2013 ha rimesso il ricorso al Primo Presidente che ha sottoposto finalmente la questione alle Sezioni Unite puntualizzando che occorre stabilire, nel contratto di comodato . Il percorso seguito dalla Cassazione per fornire una risposta a tale quesito non è stato semplice né lineare soprattutto tenendo conto del fatto che nel comodato con vincolo di destinazione a casa familiare entrano in gioco interessi costituzionalmente protetti: come quello dell'assegnatario della casa di vedere tutelato l'habitat familiare, e quello del comodante che ha subito una illimitata compressione del suo diritto reale.
Tuttavia, precisa la Cassazione, solo l'imprevisto ed urgente bisogno del comodante, giustificato dalla necessità di riservare l'immobile ad uso diretto anche a fronte del deterioramento delle sue condizioni economiche, rappresentano le uniche condizioni in grado di giustificare la richiesta di restituzione del bene da parte del comodante.




 Scarica Cass. Se. Unite, 29.9.2014 n. 20448

Fonte : http://www.condominioweb.com/contratto-di-comodato-immobile-destinato-ad-uso-familiare.12542#ixzz43eOrzaBd
www.condominioweb.com 

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf