mercoledì 14 gennaio 2015

Non usi il garage? Poco importa al Fisco. La tassa sullo smaltimento rifiuti va comunque pagata.

Non usi il garage? Poco importa al Fisco. La tassa sullo smaltimento rifiuti va comunque pagata.


La tassa grava su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso, esistenti nelle zone del territorio comunale, compresi i garage indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio
Con la sentenza del 7 gennaio 2015, n. 33, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il pagamento della tassa rifiuti, dovuta per il possesso di un garage(nella stesso senso la Cassazione si era già espressa con l'ordinanza del 19 febbraio 2014, n. 8245); la Corte ha, invece, ritenuto irrilevante la circostanza che, in tali luoghi, la presenza dell'uomo sia sporadica e vi sia un uso marginale di essi; inoltre, ha escluso che spetti agli enti locali dimostrare che in essi vi sia una effettiva produzione di rifiuti.
Una tassa in cerca di identità. In base agli artt. 62 e 64 del D.lgs. n. 507/1993, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) (istituita dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; la Tarsu, unitamente alla Tia(Tariffa di igiene ambientale), sono state sostituite dalla Tares, istituita con il c.d. decreto Salva Italia (d.l. 201/2011, convertito nella l. 214/2011); con la legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) è stata, infine, istituita la Tari; si vede, infine ricordare l'istituzione della l'imposta unica comunale (IUC).
I presupposti impostivi. La tassa si basa su due presupposti impositivi:
  • dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
  • erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (v. art. 1, c. 639, della l. 147 cit.)) è dovuta per “l'occupazione o detenzione di locali” (Si veda Cass. Civ., sez. trib., 16 maggio 2012, n. 7654 in cui si precisa che si prescinde dal titolo giuridico o di fatto in base al quale le aree ed i locali sono occupati o detenuti), a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o reso in modo continuativo ed è corrisposta “in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria”.
Perché la devo pagare? La tassa per lo smaltimento dei rifiuti appare, quindi, dovuta per il solo fatto che sia stata istituita.
In virtù della mera istituzione del relativo servizio comunale, senza che rilevi la sua effettiva erogazione, ed a prescindere dal fatto che il contribuente si avvalga del servizio, purché questo risulti istituito e sussista la possibilità di fruirne
(Cass. Civ., sez. VI, 24 luglio 2013, n. 18022; Cass., sez. trib., 07 novembre 2005, n. 21508; Cass., sez. trib., 01 settembre 2004, n. 17634; Cass, sez. trib., 07 novembre 2005, n. 21508).
L'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta - sebbene istituito ed attivato nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente (ovvero lo svolgimento effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale sul servizio di nettezza urbana)comporta non già l'esenzione della tassa, bensì, ai sensi dell'art. 59, commi 2 e 4, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, la conseguenza che il tributo è dovuto in misura ridotta, non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita (Cassazione civile, sez. trib., 22 dicembre 2003, n. 19653)
Il ruolo degli Enti Locali. E' nella facoltà degli enti locali autorizzare il contribuente a procedere allo smaltimento secondo altre modalità; in tal caso, spetta al contribuente dimostrare di possedere i requisiti che giustifichino il ricorso a tale diversa modalità.
La Tarsu non è, inoltre dovuta quando i locali o le aree da essa interessate risultino “in obbiettive condizioni di inutilizzabilità” (Cass. 21 gennaio 2013, n. 1332); tale requisito, tuttavia, non può ritenersi sussistente quando sia data soltanto la prova (secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito) dell'avvenuta cessazione di una attività industriale , atteso che, in tal modo, il contribuente ha solo provato la mancata utilizzazione di fatto del locale o dell'area, ma non pure la sua obiettiva "non utilizzabilità" (Cassazione civile, sez. VI, 21 gennaio 2013, n. 1332). Non sono, infatti, soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione; anche l'impossibilità dei locali/aree a produrre rifiuti, a causa della loro natura o per il loro particolare uso, devono essere comprovati dal contribuente (Cass. Civ., sez. trib., sez. 31 gennaio 2011, n. 2204, cit.: con questa sentenza la Cassazione ha ritenuto applicabile la Tarsu anche ad un box adibito ad autorimessa).
Il d.lgs. n. 507/1992 pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale, di tipo relativo, circa la produzione di rifiuti
(Cassazione civile, sez. trib., 05 agosto 2004, n. 15083).
Rifiuti speciali. Quando ricorre l'esenzione. Nell'ipotesi di esenzione per le aree in cui si producono rifiuti speciali o, al contrario, inidonee alla produzione di rifiuti è subordinata oltre che alla presentazione di una apposita documentazione, che possa dimostrare le condizioni di esclusione o esenzione loro adeguata delimitazione. Il relativo onere incombe sempre sul contribuente (Cass. Civ., 6 luglio 2012, n. 11351). Tali principi sono stati ribaditi dalla più recente ordinanza n. 6899/2014; Cass. Civ., sez. trib., 13 giugno 2012, n. 9633; Cass. Civ., sez. trib., 31 gennaio 2011, n. 2202; Cassazione civile, sez. trib., 14 gennaio 2011, n. 775; Cassazione civile, sez. trib., 01 luglio 2004, n. 12084; Cassazione civile, sez. trib., 02 settembre 2004, n. 17703).

Scarica Corte di Cassazione del 7 gennaio 2015, n. 33

Fonte : www.condominioweb.com





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