STUDIO BESTETTI
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Monza, 15 gennaio 2015
Oggetto: Il nuovo ravvedimento operoso
La legge di Stabilità
2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) rivoluziona l’istituto del ravvedimento
operoso trasformandolo in uno strumento “agevolato” di correzione delle
violazioni che il contribuente può sempre utilizzare per evitare l’applicazione
delle sanzioni “piene” da parte dell’Amministrazione finanziaria. Infatti,
oltre all’allungamento dei tempi entro cui è possibile ravvedersi, per le
violazioni per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, cade il limite di
inutilizzabilità in caso di contestazione della violazione.
Modificando direttamente la
norma che disciplina l’istituto (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997), la Legge di
stabilità 2015, sostanzialmente, interviene su tre direttrici:
1)
si elimina, ma
solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, l’attuale vincolo
di inutizzabilità nel caso in cui la violazione sia stata già constatata e
comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente
obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;
2)
si rimodulano le
riduzioni e gli ambiti temporali entro cui le stesse si applicano;
3)
scompare
l'acquiescenza integrale ai Processi verbali di constatazione (PVC), agli
inviti al contraddittorio e agli atti definibili emessi dall'Agenzia delle
Entrate (non preceduti da PVC o invito).
Prima dell'entrata in
vigore delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità, l’utilizzo del
ravvedimento era precluso quando il Fisco si era già accorto della violazione
commessa dal contribuente. Infatti, l’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, nella
versione antecedente, prevedeva per l’istituto del ravvedimento operoso che “La
sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente
obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: …” Pertanto, bastava che il
contribuente avesse una “formale conoscenza” di una attività in essere da parte
dell’Amministrazione finanziaria ad inficiare qualsiasi possibilità di
utilizzare il ravvedimento.
Con le modifiche
introdotte (art. 13 , nuovo comma 1-ter, D.Lgs. n. 472/1997) tale limite viene
eliminato. Pertanto, ci si potrà ravvedere in qualsiasi momento, a meno che non
sia stato notificato un atto di liquidazione e di accertamento, comprese le
comunicazioni “automatiche” di controllo delle dichiarazioni emesse ai sensi
degli artt. 36-bis, 36-ter D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972. Le
nuove regole, però, valgono solo per i “tributi amministrati dall’Agenzia delle
Entrate”. Pertanto, non trovano applicazione per i tributi comunali quali, ad
esempio, la TASI o l’IMU.
Un’altra grossa novità
riguarda la rimodulazione delle riduzioni applicabili alle sanzioni.
Prima delle modifiche le
sanzioni erano ridotte:
- ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento
del tributo o di un acconto, se esso veniva eseguito nel termine di trenta
giorni dalla data della sua commissione (ravvedimento breve);
- ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avveniva entro il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale era stata
commessa la violazione ovvero, quando non era prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (ravvedimento
lungo);
- ad 1/10 del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa veniva
presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, ovvero ad 1/10 del
minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione
periodica IVA, se questa veniva presentata con ritardo non superiore a
trenta giorni.
Inoltre, era possibile
ravvedersi entro i 14 giorni successivi al termine fissato per l’adempimento,
versando una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo (“ravvedimento
sprint”).
Con le modifiche
introdotte, ferma restando la possibilità di applicare il ravvedimento sprint
entro 14 giorni, alle stesse condizioni sopra esposte, le sanzioni sono ridotte:
- ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento
del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta
giorni dalla data della sua commissione (ravvedimento breve);
- ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al
termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è
prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o
dall'errore;
- ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un
anno dall'omissione o dall'errore (ravvedimento lungo);
- ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è
stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione
periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è
stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione
periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione con
processo verbale di constatazione (PVC) (art. 24 Legge 7 gennaio 1929, n.
4) salvo che la violazione non riguardi mancata emissione di ricevute
fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto (art. 6, comma 3
D.Lgs. n. 471/1997) o omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale (art. 11, comma 5 D.Lgs. n. 471/1997);
- ad 1/10 del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene
presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad 1/10 del
minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione
periodica IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore a
trenta giorni.
Sono confermate,
quindi le precedenti ipotesi (e riduzioni di sanzioni) e, accanto ad esse, ne
vengono introdotte di nuove per rendere il ravvedimento utilizzabile anche dopo
il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del
quale è stata commessa la violazione, limite che con la precedente versione del
ravvedimento operoso era insuperabile
Un’ultima grossa novità
riguarda l’eliminazione di alcuni istituti deflattivi tra cui:
- l’adesione agli inviti al contraddittorio (art.
5, commi 1-bis – 1-quinquies e 11, comma 1-bis D.Lgs. 218/1997);
- l’adesione al Pvc (art. 5-bis D.Lgs. 218/1997);
- l’acquiescenza “rafforzata” (art. 15, comma 2-bis
D.Lgs. n. 218/1997).
In pratica, con le
nuove regole, se viene notificato un verbale si può autonomamente sanare le
violazioni contestate presentando una dichiarazione integrativa, liquidando le
nuove imposte e versandole insieme alle sanzioni ridotte previste per il
ravvedimento.
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