giovedì 15 gennaio 2015

Il nuovo ravvedimento operoso

STUDIO BESTETTI
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Monza, 15 gennaio 2015
Oggetto: Il nuovo ravvedimento operoso

La legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) rivoluziona l’istituto del ravvedimento operoso trasformandolo in uno strumento “agevolato” di correzione delle violazioni che il contribuente può sempre utilizzare per evitare l’applicazione delle sanzioni “piene” da parte dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, oltre all’allungamento dei tempi entro cui è possibile ravvedersi, per le violazioni per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, cade il limite di inutilizzabilità in caso di contestazione della violazione.
Modificando direttamente la norma che disciplina l’istituto (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997), la Legge di stabilità 2015, sostanzialmente, interviene su tre direttrici:
1)      si elimina, ma solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, l’attuale vincolo di inutizzabilità nel caso in cui la violazione sia stata già constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;
2)      si rimodulano le riduzioni e gli ambiti temporali entro cui le stesse si applicano;
3)      scompare l'acquiescenza integrale ai Processi verbali di constatazione (PVC), agli inviti al contraddittorio e agli atti definibili emessi dall'Agenzia delle Entrate (non preceduti da PVC o invito).
Prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità, l’utilizzo del ravvedimento era precluso quando il Fisco si era già accorto della violazione commessa dal contribuente. Infatti, l’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, nella versione antecedente, prevedeva per l’istituto del ravvedimento operoso che “La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: …” Pertanto, bastava che il contribuente avesse una “formale conoscenza” di una attività in essere da parte dell’Amministrazione finanziaria ad inficiare qualsiasi possibilità di utilizzare il ravvedimento.
Con le modifiche introdotte (art. 13 , nuovo comma 1-ter, D.Lgs. n. 472/1997) tale limite viene eliminato. Pertanto, ci si potrà ravvedere in qualsiasi momento, a meno che non sia stato notificato un atto di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni “automatiche” di controllo delle dichiarazioni emesse ai sensi degli artt. 36-bis, 36-ter D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972. Le nuove regole, però, valgono solo per i “tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate”. Pertanto, non trovano applicazione per i tributi comunali quali, ad esempio, la TASI o l’IMU.
Un’altra grossa novità riguarda la rimodulazione delle riduzioni applicabili alle sanzioni.
Prima delle modifiche le sanzioni erano ridotte:
  • ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso veniva eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (ravvedimento breve);
  • ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avveniva entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale era stata commessa la violazione ovvero, quando non era prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (ravvedimento lungo);
  • ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa veniva presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, ovvero ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica IVA, se questa veniva presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Inoltre, era possibile ravvedersi entro i 14 giorni successivi al termine fissato per l’adempimento, versando una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo (“ravvedimento sprint”).
Con le modifiche introdotte, ferma restando la possibilità di applicare il ravvedimento sprint entro 14 giorni, alle stesse condizioni sopra esposte, le sanzioni sono ridotte:
  • ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (ravvedimento breve);
  • ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall'errore;
  • ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (ravvedimento lungo);
  • ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  • ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
  • ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione con processo verbale di constatazione (PVC) (art. 24 Legge 7 gennaio 1929, n. 4) salvo che la violazione non riguardi mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto (art. 6, comma 3 D.Lgs. n. 471/1997) o omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (art. 11, comma 5 D.Lgs. n. 471/1997);
  • ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Sono confermate, quindi le precedenti ipotesi (e riduzioni di sanzioni) e, accanto ad esse, ne vengono introdotte di nuove per rendere il ravvedimento utilizzabile anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, limite che con la precedente versione del ravvedimento operoso era insuperabile
Un’ultima grossa novità riguarda l’eliminazione di alcuni istituti deflattivi tra cui:
  • l’adesione agli inviti al contraddittorio (art. 5, commi 1-bis – 1-quinquies e 11, comma 1-bis D.Lgs. 218/1997);
  • l’adesione al Pvc (art. 5-bis D.Lgs. 218/1997);
  • l’acquiescenza “rafforzata” (art. 15, comma 2-bis D.Lgs. n. 218/1997).
In pratica, con le nuove regole, se viene notificato un verbale si può autonomamente sanare le violazioni contestate presentando una dichiarazione integrativa, liquidando le nuove imposte e versandole insieme alle sanzioni ridotte previste per il ravvedimento.


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