sabato 17 gennaio 2015

Dopo la separazione personale, chi paga le riparazioni urgenti effettuate in casa senza l'autorizzazione del coniuge proprietario?

Dopo la separazione personale, chi paga le riparazioni urgenti effettuate in casa senza l'autorizzazione del coniuge proprietario?

Il coniuge assegnatario può autorizzare i lavori urgenti anche senza l'autorizzazione dell'altro coniuge proprietario dell'immobile?
Il fatto. L'ex marito, in seguito alla separazione ed all'assegnazione con provvedimento presidenziale della casa coniugale alla moglie ed al figlio minore, adotta una serie di ripicche in danno dell'ex coniuge provvedendo al taglio dei cavi della rete elettrica di tale abitazione ed alla chiusura del cancello con lucchetto del cortile antistante all'abitazione impedendo, di fatto, il parcheggio all'interno di tale area dell'autovettura dell'ex moglie.
L'ex moglie, assegnataria della casa coniugale, chiede l'intervento dei tecnici dell'Enel per il ripristino dei cavi ma questi ultimi, si vedono opporre il rifiuto ad accedere alla proprietà privata da parte del marito che sostiene di essere l'unico proprietario dell'immobile e quindi l'unico soggetto abilitato ad autorizzare l'intervento di terzi. L'ex moglie, dopo aver sostenuto ingenti costi per sopperire all'approvvigionamento dell'energia elettrica della sua dimora, e dopo essere costretta a parcheggiare la sua autovettura lontano da casa con tutti i disagi che ne conseguono (trasporto a mano di carichi, spesa, legna, etc) decide di rivolgersi all'autorità giudiziaria al fine di tutelare i suoi interessi e quelli del figlio minore. (Separazione e successione nel contratto di locazione)
Pertanto l'assegnataria della casa coniugale con ricorso ex art. 700 cpc chiede al Giudice del Tribunale di Catanzaro provvedimenti di urgenza opportuni che le garantiscano di fatto:
  • il libero accesso all'abitazione dove vive con il figlio (data la chiusura del cancello con lucchetto operata dall'altro coniuge);
  • l'autorizzazione ad eseguire i lavori di ripristino della rete elettrica attraverso l'intervento degli operai dell'ente gestore del servizio .
A sostegno delle sue ragioni la ricorrente puntualizza che il taglio dei cavi elettrici ad opera del suo ex marito, l'aveva costretta a subire ulteriori costi per l'approvvigionamento dell'energia elettrica della sua abitazione dove viveva con suo figlio, peraltro minorenne, ed a sopportare enormi disagi poiché costretta a parcheggiare l'autovettura lontano dalla sua abitazione, dato che il cancello di accesso al cortile era stato chiuso con lucchetto dall'ex marito.
L'ordinanza del Tribunale di Catanzaro. L'ordinanza del Tribunale di Catanzaro evidenzia, in primo luogo che il ricorso alla tutela d'urgenza, così come disciplinata dall' art. 700 cpc, è strettamente connessa ai presupposti di imminenza ed irreparabilità del pregiudizio.
Nel caso di specie, l'ordinanza rileva che la ricorrente per risolvere il problema del cancello chiuso ha chiesto al giudice un provvedimento che imponesse al marito la consegna delle chiavi del lucchetto, ed in tal modo, inconsapevolmente, la stessa ha tracciato i confini di un'azione di reintegrazione nel possesso al fine di parcheggiare agevolmente la sua autovettura nel cortile antistante la sua abitazione.
A tal riguardo l'ordinanza in commento ha chiarito che i provvedimenti ex art. 700 cpc perseguono lo scopo di tutelare una situazione di diritto diversamente dalle azioni possessorie rivolte a tutelare situazioni di fatto. La ricorrente chiede un provvedimento al Giudice asserendo, anche se in modo non chiaro né diretto, di essere titolare di una servitù di parcheggio, dunque questo vuol dire che la stessa chiede la tutela di una situazione di fatto che, attraverso un ricorso ex art. 700 cpc il cui scopo come già detto è quello di tutelare situazioni di diritto, non può ottenere non avendo il Giudice il potere di riqualificare la domanda.
In ragione di tale circostanza il giudice ha respinto, in toto, la richiesta della ricorrente.
Per quanto riguarda, invece, l'autorizzazione dei lavori di ripristino del collegamento alla rete elettrica l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, pur respingendo il ricorso, effettua una chiara ricostruzione della vicenda e dei suo risvolti giuridici, e dopo aver valutato l'esistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento cautelare, ha puntualizzato che l'alloggio, nel caso di specie ex casa coniugale, non può essere considerato separatamente dalle utenze che ne fanno parte (come quella elettrica) il cui utilizzo non può essere precluso al coniuge assegnatario.
Dopo aver chiarito tali aspetti l'ordinanza ha evidenziato che " il coniuge assegnatario della casa coniugale, subentra in tutti i diritti e doveri correlati al diritto di godimento che gli è stato riconosciuto dal giudice ed ha diritto ad effettuare le volture a suo nome delle utenze relative all'immobile che saranno, salva diversa determinazione giudiziale, a suo carico qualora il coniuge estromesso sia l'esclusivo proprietario della casa"
Una volta chiarita quale è la posizione che assume il coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale, l'ordinanza effettua una valutazione risolutiva della vicenda ritenendo che la posizione del coniuge assegnatario dell'abitazione coniugale può essere assimilata a quella del conduttore nella locazione, e questo vuol dire che al primo deve essere pienamente riconosciuto il diritto di far eseguire riparazioni urgenti all'abitazione consistenti, nel caso di specie, nel ripristino dei cavi che consentono l'allaccio alla rete elettrica.
In tal modo quindi l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha osservato che il coniuge assegnatario della casa coniugale possa rivolgersi direttamente al gestore del servizio elettrico per gli interventi necessari a consentire l'erogazione dell'energia elettrica presso la sua abitazione; ribadendo che l'assegnatario avendo la piena disponibilità dell'immobile, non ha necessità di ottenere il consenso del coniuge proprietario dell'abitazione per eseguire i lavori in questione. 
Tribunale di Catanzaro, ordinanza, sezione Prima, del 14-04-2014


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