giovedì 8 gennaio 2015

Lavori edili. Le sole fatture non sono in grado di dimostrare l'esistenza del credito nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo.

Lavori edili. Le sole fatture non sono in grado di dimostrare l'esistenza del credito nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo.

Lavori non eseguiti ad opera d'arte da parte di una ditta appaltatrice. In fase di opposizione a decreto ingiuntivo, non è sufficiente basarsi esclusivamente sulla esibizione della fattura.
Il fatto. I proprietari di un edificio, attraverso atto di citazione ritualmente notificato, si oppongono al decreto ingiuntivo avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di corrispettivo peri lavori di ristrutturazione eseguiti presso il fabbricato di loro proprietà dalla ditta appaltatrice.
A fondamento del proprie ragioni gli opponenti deducono:
  • la mancata esecuzione a regolare d'arte dei lavori eseguiti dalla ditta che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo;
  • ­e l'inidoneità delle fatture a costituire piena prova del credito vantato.
In virtù di tali ragioni gli stessi chiedevano al giudice di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e la revoca dello stesso ed a sostegno dell'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dalla ditta appaltatrice dei lavori, gli opponenti allegavano al proprio atto di citazione una consulenza tecnica di parte che dimostrava una differenza sostanziale fra i lavori appaltati e quelli effettivamente svolti dalla ditta opposta, oltre ad un notevole ritardo nell'esecuzione degli stessi lavori rispetto al termine pattuita.
La sentenza del Tribunale di Benevento. Una volta instaurato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Benevento il Giudice ha rilevato, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che stabilisce:
  • per quanto concerne l'onere della prova che la fattura “per quanto documento idoneo a costituire prova scritta del credito nella fase monitoria, non è sufficiente a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa nel giudizio di merito instaurato successivamente alla opposizione a D.I., occorrendo precisa e puntuale prova fornita sul punto dall'opposto convenuto”;
  • per quanto concerne la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto il giudice, dopo aver preso atto della contumacia della ditta appaltatrice, ha rilevato che quest'ultima aveva potuto dimostrare né l'entità del credito vantato e la qualità dei lavori eseguiti puntualizzando che in fase di opposizione a decreto ingiuntivo la prova del credito vantato non può essere fondata su fatture essendo necessario in questa fase offrire prova adeguata del credito vantato, non essendo più sufficiente l'attestazione contenuta in semplici dichiarazioni unilaterali come le fatture;
  • per quanto concerne, inoltre, l'entità dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice (opposta) ed il credito da questa vantato, la sentenza in commento valutando la consulenza tecnica d'ufficio prodotta dagli opponenti ha rilevato che la ditta aveva eseguito lavori per un importo complessivo di circa undicimila euro a fronte degli oltre 33.000 mila euro che gli erano stati regolarmente corrisposti, tramite assegni bancari, dai proprietari dell'immobile (opponenti). La consulenza tecnica di parte, inoltre, aveva rilevato la mancata esecuzione ad opera d'arte dei lavori, ed il mancato rispetto del termine per la completa esecuzione di lavori, da tali circostanze la decisione in commento ha constatato l'inadempimento contrattuale addebitabile a responsabilità esclusiva della ditta appaltatrice.
In virtù di tale ragionamento la sentenza del Tribunale di Benevento si conclude con l'accoglimento dell'opposizione e quindi con la revoca del decreto ingiuntivola risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della ditta appaltatrice, e con la condanna della ditta alla restituzione della somma indebitamente percepita.
Scarica Tribunale di Benevento, 3 aprile 2014, n. 669


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