mercoledì 14 gennaio 2015

Immobile abusivo. Anche gli eredi sono obbligati ad eseguire l'ordine di demolizione.

Immobile abusivo. Anche gli eredi sono obbligati ad eseguire l'ordine di demolizione.

Gli eredi, che hanno la disponibilità del bene, se non eseguono l' ordine di demolizione saranno obbligati a subire l'effetto dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'immobile abusivo.
Il fatto. La polizia municipale del Comune di Monreale con verbale aveva accertato l'esecuzione di opere abusive relative ad un immobile, in seguito a tale accertamento il Comune emetteva ordinanza di demolizione di tali opere notificando il provvedimento alla proprietaria.
In un secondo momento il Comune di Noto, venuto a conoscenza della morte della proprietaria dell'immobile abusivo emetteva una nuova ordinanza di demolizione notificandola ai cinque eredi dell'originaria proprietaria. Dopo aver accertato che neanche gli eredi avevano dato esecuzione all'ordinanza di demolizione che era stata loro notificata, il Comune di Monreale ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo. Gli eredi, convinti dell'illegittimità di quest'ultimo provvedimento, lo impugnano dinanzi al Tar di Palermo.
I motivi del ricorso. Gli eredi, nei due motivi posti a fondamento del ricorso al Tar siciliano, deducono che:
a) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 47/1985 sostenendo che l'abuso era stato commesso dal loro dante causa e di non avere, per questo, alcuna responsabilità;
b) il provvedimento impugnato non identifica con precisione l'area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale.
La sentenza. La sentenza della seconda sezione del Tar di Palermo, condividendo l'orientamento giurisprudenziale pregresso, ha ritenuto infondati i motivi del ricorso.
Riguardo al primo motivo, infatti, i giudici del Tribunale amministrativo siciliano hanno aderito all'orientamento della giurisprudenza secondo cui “ in materia di abusi edilizi, destinatario dell'ordine di demolizione è quel soggetto che abbia la disponibilità dell'opera, indipendentemente dal fatto che l'abbia concretamente realizzata” (Consiglio di Stato, sez. IV, 12.4.2011 n. 2266); ed ancora “ la figura del responsabile dell'abuso edilizio non si identifica solo in colui che ha materialmente eseguito l'opera ritenuta abusiva, ma si riferisce, necessariamente, anche a colui che di quell'opera ha la materiale disponibilità e pertanto, quale detentore, è in grado di provvedere alla demolizione restaurando così l'ordine violato” (Tar Campania, Napoli, III sez., 1.10.2012 n. 4005).
Dalla constatazione dell'orientamento della giurisprudenza in materia di soggetto obbligato ad eseguire l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo, i Giudici della seconda sezione del Tar siciliano hanno tratto il principio secondo cui il responsabile dell'abuso non è solo chi lo ha materialmente realizzato ma anche chi ha l'effettiva disponibilità dell'immobile abusivo;poiché l'abusività di un fabbricato diventa una caratteristica negativa che acquisisce l'immobile e che lo caratterizza a prescindere dalla posizione psicologica del proprietario (o dell'avente causa dal soggetto che ha commesso l'illecito edilizio). (Tar Sicilia, II sez., Palermo, 2.8.2013 n. 1576)
Dunque da tale panorama giurisprudenziale la sentenza in commento non ha potuto far altro che prendere atto dell'infondatezza dei motivi sostenuti dai ricorrenti eredi dell'immobile oggetto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Accertamento dell'acquisto per usucapione anche se il manufatto è abusivo
Secondo la sentenza gli eredi avrebbero potuto evitare l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo solo se avessero dimostrato, in sede procedimentale, di non avere la concreta disponibilità dello stesso e di essere stati, quindi, impossibilitati ad eseguire l'ordine di demolizione che gli era stato notificato dal Comune.
Nel caso di specie, però, è stato accertato l'esatto contrario e cioè che gli eredi avevano acquistato la proprietà dell'immobile ed avevano anche la piena disponibilità dello stesso al momento della notifica dell'ordine di demolizione.
Pertanto considerato che costoro non hanno dato esecuzione all'ordine di demolizione malgrado avessero, al momento della notifica di tale atto, la piena disponibilità dell'immobile, da tale circostanza discende la piena legittimità del provvedimento che dispone l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di tale immobile abusivo.
La giurisprudenza recente. In tema di immobili abusivi si segnala, inoltre, una recentissima sentenza della Cassazione che con la sentenza n. 51427 del 2014, ha affermato che non è applicabile il regime della comunicazione inizio lavori ad interventi edilizi che, pur consistendo in attività di manutenzione straordinaria in base al recente D.L. n. 133 del 2014 (c.d. decreto "Sblocca Italia"), interessino manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati, in quanto gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria), ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente.
Conclusioni. In buona sostanza, quindi, anche chi non è l'effettivo autore dell'illecito edilizio è obbligato a demolire l'immobile abusivo nel momento in cui acquisisce la proprietà dello stesso la piena disponibilità. Nessun rilievo, quindi, assume il fatto di non essere stato l'autore effettivo dell'abuso, dato che l'abusività di un bene, diventa una caratteristica negativa intrinseca dello stesso che obbliga il soggetto che ne acquisisce la proprietà e la piena disponibilità a subire le conseguenze giuridiche negative che scaturiscono dall'abusività.

T.A.R. Sicilia - Palermo Sezione II Sentenza 23 luglio 2014, n. 1995



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