venerdì 30 gennaio 2015

Che cosa succede se muore l'amministratore?

Che cosa succede se muore l'amministratore?

Ciao amici di Condominioweb, vi racconto quello che è successo nel mio condominio. Un paio di giorni fa sono andato, come accade ogni due mesi, a pagare la mia quota per il condominio. 
Una volta pagato ho chiesto di poter parlare con l'amministratore e mi è stato detto che l'amministratore è deceduto dieci giorni prima e che a breve avremmo ricevuto una comunicazione in merito.
Mi dispiace per la persona, una brava persona, ma a costo di sembrare cinico vi chiedo: che cosa ne sarà della gestione del condominio?
Il titolo dell'articolo e il lettore che ce l'ha "suggerito" autorizzano tutti gli interessati a fare i debiti scongiuri, ma non sarebbero la risposta giusta per la domanda posta.
Il fatto, come ogni cosa della vita, può accadere e ha dei riflessi sui rapporti giuridici che coinvolgono la persona deceduta e, chiaramente, anche la moltitudine di condòmini amministrati.
Per costante insegnamento dottrinario e giurisprudenziale e dopo l'entrata in vigore della riforma del condominio anche per espressa lettera della legge (cfr. art. 1129, quattordicesimo comma, c.c.), ai rapporti tra amministratore e condomini si applicano le norme dettate in materia di mandato, oltre che primariamente quelle specificamente previste per tale incarico (es. artt. 1129 e 1130 c.c.).
Le norme dettate in materia di condominio ci dicono solamente che:
a) l'amministratore dura in carica un anno;
b) il suo incarico s'intende rinnovato per un periodo di pari durata;
c) la revoca può essere disposta dall'assemblea - in ogni momento - e dall'Autorità giudiziaria nei casi di cui all'art. 1129, undicesimo e dodicesimo comma, c.c.;
d) l'amministratore può dimettersi.
E nel caso di decesso del mandatario?
Al riguardo bisogna fare riferimento all'art. 1722 n. 4 c.c. a mente del quale il mandato si estingue "per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi".
Poiché gli atti non riguardano l'esercizio di un'impresa, il mandato si estingue al momento della morte del mandatario.
In questo contesto, l'art. 1728, secondo comma, c.c. specifica che "quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze".
Con l'estinzione del mandato il condominio dev'essere considerato sprovvisto di amministratore; conseguenza di tale situazione è che, ai sensi dell'art. 66, secondo comma, disp. att. c.c., ciascun condomino può prendere l'iniziativa di convocare l'assemblea per provvedere alla nomina di un nuovo amministratore e quindi per ottenere consegna della documentazione da parte degli eredi o comunque degli addetti allo studio.
Nel caso sottopostoci dal nostro lettore, in termini strettamente legali, l'incaricato dello studio non aveva titolo a ricevere le somme anche perché essendo venuto meno l'amministratore non v'era più alcuna possibilità di compiere atti gestori.
Soluzione? Al di là del rammarico per la perdita della persona e nella massima collaborazione con chi è rimasto nello studio (collaborazione da questi dovuta ai sensi dell'art. 1728 c.c.), convocare quanto prima un'assemblea condominiale per sopperire alla mancanza del legale rappresentante.


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