lunedì 8 febbraio 2016

Scaldabagno assassino. Il locatore risponde della morte dell'inquilino perché non ha eseguito la manutenzione




Scaldabagno assassino. Il locatore risponde della morte dell'inquilino perché non ha eseguito la manutenzione






Le esalazioni provocate dall'occlusione della canna fumaria sono letali per l'inquilino. Il locatore viene condannato perché non ha eseguito regolarmente la manutenzione dell'elettrodomestico.

Commette i reati di omicidio colposo e lesioni personali il locatore che non effettua la manutenzione del vecchio scaldabagno su indicazione dell'amministratore condominiale, provocando, così, la morte dell'inquilino e l'intossicazione da monossido di carbonio degli altri condòmini.
Lo ha stabilito la quarta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4451 del 3 febbraio 2016.
La suprema Corte ha respinto il ricorso di una condòmina, proprietaria di un immobile concesso in locazione, confermandole la condanna per i reati previsti dagli artt. 589 e 590 c.p. La donna, infatti, nonostante le sollecitazioni dell'amministratore e le norme tecniche in materia di sicurezza e di manutenzione degli impianti domestici, non aveva riparato lo scaldabagno malfunzionante, cagionando la morte del proprio inquilino e l'intossicazione degli altri condòmini.
La sentenza in commendo ricorda che, in questi casi, la proprietaria dell'immobile in locazione è titolare di una posizione di garanzia verso l'inquilino ai sensi dell'art. 1575 c.c., secondo cui: “il locatore deve consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e mantenerla in stato da servire all'uso convenuto”. Da qui l'obbligo di intervenire, disatteso dalla proprietaria; violazione resa tanto più evidente dalle condizioni dell'impianto, molto vecchio, e dalle richieste espresse di intervento da parte dell'amministratore del condominio.
La proprietaria aveva provato a difendersi, sostenendo che l'evento mortale sarebbe dipeso, in via esclusiva, dall'occlusione della canna fumaria, di proprietà di terzi, e dunque a lei non addebitabile. A suo dire, cioè, tale occlusione sarebbe stata decisiva, perché avrebbe provocato la diffusione del monossido di carbonio nell'edificio anche se lo scaldabagno fosse stato perfettamente efficiente.
Ma per la Cassazione l'occlusione della canna fumaria, “che pure ha contribuito in maniera sensibile alla produzione dell'evento, non avrebbe potuto cagionarlo se lo scaldabagno non avesse, a monte, esalato monossido di carbonio in percentuali così elevate da saturare l'aria nel giro di poche decine di minuti, come hanno ampiamente dimostrato le prove tecniche effettuate dai consulenti prima e dopo la sommaria pulizia dell'apparecchio”.
Confermato dunque il collegamento causale tra la mancata riparazione dello scaldabagno e gli eventi lesivi.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (l'occlusione della canna fumaria) ad opera di terzi, non rappresenta una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (morte dell'inquilino e intossicazione degli altri condòmini), ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima (mancata riparazione dello scaldabagno) continua ad essere efficace.

Scarica la sentenza Cassazione penale, n. 4451 del 3 febbraio 
2016

Fontehttp://www.condominioweb.com/scaldabagno-assassino-il-locatore-risponde-della-morte-dellinquilino.12402#ixzz3zahS116n www.condominioweb.com 

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