lunedì 8 febbraio 2016

L'adesione alla proposta irrevocabile di acquisto di un immobile deve rivestire la forma scritta.

L'adesione alla proposta irrevocabile di acquisto di un immobile deve rivestire la forma scritta.


Il Tribunale di Taranto ha precisato che se allaproposta irrevocabile di acquisto di un immobilenon fa seguito l'adesione o la procura scritta da parte di tutti i comproprietari, questa diviene inefficace e passibile di revoca poiché atto propedeutico alla conclusione di un contratto diretto al trasferimento della proprietà immobiliare e per entrambi gli atti (proposta ed accettazione) è richiesta la forma scritta ad substantiam.
Tizio, trova di suo gradimento un immobile propostogli da un'agenzia immobiliare e si attivasottoscrivendo una proposta irrevocabile di acquisto avente ad oggetto tale stabile, apponendo a tale proposta un vincolo di irrevocabilità per un periodo di quindi giorni; e nel frattempo fa pervenire ad uno dei comproprietari un assegno dell'importo di cinquemila euro a titolo di caparra.
I destinatari di tale proposta, però, sono cinque comproprietari dello stabile che Tizio intende acquistare, la proposta viene seguita dall'accettazione scritta solo da parte di due comproprietari, mentre dei restanti tre due sono fuori sede e manifestano solo verbalmente la loro accettazione, e per l'altra comproprietaria l'accettazione perviene solo tramite il figlio che manifesta la volontà a vendere senza aver ricevuto alcuna procura scritta da parte della madre.
Tizio, preso atto di tale situazione, decorso il termine di quindici giorni apposto alla sua proposta di acquisto irrevocabile ritenendo che fosse venuta meno l'efficacia della stessa comunica con raccomandata il suo recesso dal contratto, chiedendo la restituzione della somma di cinquemila euro versata ad uno dei comproprietari ma senza ottenere alcun riscontro.
A fronte di tale situazione Tizio cita in giudizio l'agenzia immobiliare, ed il comproprietario al quale aveva consegnato l'assegno in questione, chiedendo la restituzione dell'importo di cinquemila euro versati a titolo di caparra nonché il risarcimento del danno subito.
A sostegno delle sue pretese l'attore ribadisce che le accettazioni di tutti i comproprietari e la procura a vendere non rivestivano la forma scritta ad substantiam indispensabile anche per gli atti propedeutici alla conclusione di un contratto di compravendita immobiliare e che, di conseguenza, la mancata adesione alla sua proposta irrevocabile da parte di tutti i comproprietari dell'immobile, lo aveva legittimato tanto alla revoca della proposta quanto alla richiesta di restituzione dell'importo versato a titolo di caparra.
La sentenza del Tribunale di Taranto accoglie le richieste dell'attore ed effettua alcune interessanti precisazioni in merito alla forma che devono rivestire proposta ed accettazione nell'ambito delle compravendite immobiliari.
Rileva la pronuncia del tribunale pugliese che gli atti propedeutici alla conclusione di un contratto diretto al trasferimento della proprietà immobiliare devono rivestire la forma scritta ad substantiam che, nel caso di specie, manca per tre dei cinque comproprietari dell'immobile oggetto di trattative.
Infatti, come accertato durante lo svolgimento del giudizio, se due comproprietari avevano risposto con accettazione scritta alla proposta irrevocabile di acquisto loro pervenuta, gli altri tre comproprietari non avevano fatto altrettanto: poiché due erano fuori sede ed avevano manifestato solo verbalmente la loro volontà di accettare, ed uno aveva aderito per conto della madre senza essere in possesso di alcuna procura scritta.
Pertanto la sentenza del Tribunale di Taranto ha concluso con la piena efficacia della revoca della proposta irrevocabile effettuata dall'attore, essendo decorso infruttuosamente il termine nella stessa fissato ( 15 giorni) condannando il comproprietario che aveva ricevuto l'importo di cinquemila euro a titolo di caparra alla sua restituzione.
Non ha avuto lo stesso riscontro, invece, la richiesta di risarcimento dei danni formulata dall'attore poiché, precisa la sentenza, l'attore non ha fornito alcuna prova del danno subito.
Scarica Tribunale di Taranto, sez. II, 24.9.2015 n. 2909













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