venerdì 12 febbraio 2016

Perché il coniuge separato deve contribuire alle spese per i lavori effettuati sulla casa assegnata all'altro coniuge?


Perché il coniuge separato deve contribuire alle spese per i lavori effettuati sulla casa assegnata all'altro coniuge?






La Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 2195 del 4 febbraio 2016, hanno precisato che sono rimborsabili tutti gli interventi che permettono al bene di conservare la sua destinazione d'uso.
Il caso. A seguito di pronuncia di separazione consensuale, il Tribunale di Foggia, in totale riforma della pronuncia impugnata emessa in primo grado dal Giudice di Pace, condannava il marito al rimborso delle spese straordinarie sostenute dall'ex moglie, assegnataria della casa coniugale, per la sistemazione del giardino e la sostituzione della basculante del box.
Difatti, secondo il Tribunale adito in grado di appello, le condizioni di separazione che limitavano l'obbligo a carico del marito solo per le spese condominiali straordinarie, era state previste per disciplinare i rapporti tra i coniugi e figlia; mentre, non incidevano sull'applicabilità nella concreta fattispecie dell'art.1110 c.c. in relazione al diritto al rimborso del partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti, ha sempre sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune. Avverso tale pronuncia, il coniuge (marito) proponeva ricorso per cassazione.
La sentenza. Dello stesso parere è stata anche la Suprema Corte con la sentenza in commento, ove gli Ermellini hanno chiarito che in tema di spese relative alle parti comuni di un bene, come l'obbligo di partecipare a esse, incombe su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione e in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso "pro quota" delle spese necessarie per consentire l'utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell'art. 1110 cod. civ., le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili, oltre che a quelle per la conservazione, anche alle spese necessarie perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l'utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale. (In tal senso Cass. n. 12568 del 27 agosto 2002).
Ed ancora, in un secondo passaggio, la Cassazione precisa che le spese per la conservazione, nel caso di inattività degli altri comproprietari, possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse, e di esse può essere chiesto il rimborso. (Sul punto le pronunce della Suprema Corte n. 11747 del 01/08/2003 e n. 253 del 08/01/2013).
Il principio. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, conformemente al citato orientamento, a parere della Suprema Corte, il Tribunale adito aveva correttamente evidenziato la diversa interpretazione delle spese condominiali straordinarie inserite nella convenzione di separazione (che si rendono necessarie in determinati casi occasionali come accade ad es. quando diventa necessario il rifacimento della facciata, la sostituzione della caldaia o il rifacimento del tetto ecc.) rispetto a quelle di conservazione ex art. 1110 c.c. di cui il ricorrente (marito) è tenuto a corrispondere la propria quota in virtù della comproprietà.
Per tali motivi, la domanda proposta da parte del coniuge ricorrente è stata correttamente rigettata.
=> => Il condominio può aggredire il fondo patrimoniale dei coniugi.

Scarica Corte di Cassazione, sez. I Civile, 4 febbraio 2016, n. 2195







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