giovedì 4 febbraio 2016

Chi paga la tassa dei rifiuti in caso di locazione di un immobile?

Chi paga la tassa dei rifiuti in caso di locazione di un immobile?



Finalmente una pronuncia di merito si è occupata di una questione spesso oggetto di dibattito: chi è il soggetto obbligato al pagamento della tassa dei rifiuti in caso di locazione di un immobile? E' obbligato a pagare il proprietario oppure il soggetto che effettivamente produce i rifiuti e quindi il conduttore?
Con decreto ingiuntivo
il Tribunale di Firenze ingiungeva al proprietario di un immobile concesso in locazione la restituzione della somma di circa mille euro a titolo di deposito cauzionale versatagli dalla società conduttrice dell'immobile.
Il proprietario si opponeva a tale provvedimento monitorio sostenendo il difetto di legittimazione attiva della società conduttrice dell'immobile, mentre nel merito:
a) sosteneva di non essere debitore di alcuna somma nei confronti della conduttrice;
b) puntualizzando che aveva provveduto alla restituzione della cauzione pari all'importo di 560 euro, mentre la restante somma di circa 1100 euro era stata trattenuta per compensare l'importo di canoni di locazione non pagati, le spese per la manutenzione dell'immobile, le spese per il pagamento delle utenze di luce e gas, nonché le spese sostenute per il pagamento della tassa dei rifiuti.
La conduttrice si costituiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instauratocontestando radicalmente il calcolo per il pagamento delle utenze effettuate dal locatore senza alcun contraddittorio.
Il Tribunale di Firenze preso atto delle richieste del locatore, nonché delle contestazioni della società conduttrice opposta ha stabilito:
  • La piena legittimità della richiesta formulata dall'attore riguardante il residuo pagamento dei canoni di locazione non versati dalla conduttrice;
  • Che poteva considerarsi fondata anche la richiesta di restituzione delle spese di manutenzione della caldaia che l'art. 392/1978 pone a carico del conduttore;
  • infine la piena ed assoluta legittimità anche delle spesa sostenuta dall'opponente per il pagamento della tassa dei rifiuti poiché precisa il Tribunale di Firenze “si tratta di tributo dovuto da chi produce il rifiuto e, quindi, da parte di colui che abita effettivamente l'immobile e ciò a prescindere dalle previsioni contrattuali”.
Si precisa,inoltre, che il calcolo dell'importo della tassa dei rifiuti dovuta dal conduttoredeve tener conto del periodo di effettiva permanenza dell'inquilino nell'immobile locato.
In buona sostanza la sentenza rappresenta una delle prime pronunce che affrontano il tema delle spese rispetto alle quali il locatore può chiedere la restituzione al conduttore trattenendo il deposito cauzionale corrisposto al momento della sottoscrizione del contratto di locazione.
Non hanno trovato alcuno spazio, invece, le contestazioni della società conduttrice dell'immobile secondo la quale nel calcolo della somma da sottrarre dal deposito cauzionale non poteva comparire anche il pagamento della tassa dei rifiuti nonché quella relativa alla manutenzione degli impianti poiché si trattava di spese non previste dal contratto.
Il Tribunale di Firenze, invece, ha stabilito in modo chiaro ed inequivocabile che il locatore dell'immobile ha il pieno diritto di trattenere dal deposito cauzionale le spese sostenute, tanto per la manutenzione degli impianti, quanto per il pagamento della tassa dei rifiuti poiché chi è obbligato a pagare tale tassa è colui che effettivamente produce il rifiuto a prescindere, quindi, da qualsiasi previsione contrattuale. 
Scarica Tribunale di Firenze 87, sezione Seconda Civile, del 14-01-2015






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