giovedì 21 luglio 2016

Termoregolazione e contabilizzazione del calore nel condominio. Ecco tutte le novità in arrivo.


Termoregolazione e contabilizzazione

del calore nel condominio. 

Ecco tutte le novità in arrivo.


Ecco le modifiche introdotte alla normativa vigente sul risparmio energetico.





Il decreto, inoltre, tiene conto delle osservazioni avanzate dalla Commissione europea, modificando alcuni aspetti tra i contenuti principali del provvedimento, la rettifica di alcune definizioni, precisazioni sulla modalità di calcolo dell'obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica e di disposizioni finalizzate a rendere più chiare le norme concernenti la misurazione, la fatturazione del consumo energetico e la suddivisione delle spese in condomini ed edifici polifunzionali.In particolare, per i condomìni è l'ennesima rivoluzione in corso d'opera.Il consiglio dei ministri ha approvato il 14 luglio 2016 il decreto legislativo di integrazione al D.lgs. 102/2014 che va a modificare la normativa vigente sul risparmio energetico ma, soprattutto, appare in una versione che tiene conto del parere espresso dalla commissione Industria del Senato.
Difatti, l'installazione dei contabilizzatori di calore sui termosifoni (dove ci sono impianti centralizzati) è un obbligo il cui termine è il 31 dicembre di quest'anno ma al quale in moltissimi casi è già stato dato adempimento.
La nuova disciplina. Gli aspetti importanti riguardanoil nuovo comma 5 dell'articolo 9 delD.lgs. 102/2014 suddiviso in lettere dalla a) alla d). Le prime tre (a,b,c) riguardano gli interventi impiantistici in materia di contabilizzazione e termoregolazione in riferimento al riscaldamento, al raffreddamento ed all'acqua calda sanitaria; la lettera d), invece, riguarda gli aspetti di calcolo e della deroga alla norma generale.
Le modifiche rilevanti. Tra gliaspetti del D.lgs. 102/2014,messi in discussione dal nuovo decreto integrativo, ci sono le modifiche all'art. 9. In particolare, al comma 5let. a) viene stabilito che per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016, l'installazione, a cure degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio.
Le lettere b) e c) prevedono l'obbligo per il condominio e gli edifici polifunzionali di installare sotto-contatori per individuare l'effettivo consumo di ciascuna unità immobiliare.
Per meglio dire, viene precisato che il compito di installare i «sotto-contatori» spetta al singolo proprietario.Su questo aspetto viene introdotto un concetto nuovo: oltre ai casi di «impossibilità tecnica» di installazione viene introdotto anche il caso di «inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali», purché queste condizioni siano illustrate in una specifica relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.Secondo la norma, il criterio da adottare per stabilire l'inefficienza è quello di seguire le indicazioni della Uni En 15459.


Fonte http://www.condominioweb.com/contabilizzazione-calore-condominio.12877#ixzz4F45KCUBH
www.condominioweb.com 

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