mercoledì 13 luglio 2016

Nuovo acquisto a titolo gratuito riferito alle agevolazione sulla prima casa

Nuovo acquisto a titolo gratuito 

Domanda

 L’estensione dell’agevolazione ‘prima casa’ di cui all’art. 1, comma 55, della Legge di Stabilità, spetta anche nel caso di nuovo acquisto a titolo gratuito (con impegno dell’acquirente di alienare la casa preposseduta entro un anno)?

 Risposta 

L’acquisto del nuovo immobile in regime agevolato, con l’impegno a rivendere quello preposseduto, può essere effettuato anche a titolo gratuito. La disciplina agevolativa riservata alla prima casa di abitazione trova, infatti, applicazione, in via generale, anche con riferimento agli atti a titolo gratuito, in virtù di quanto disposto dall’art. 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Tali disposizioni rinviano, infatti, alla ricorrenza delle condizioni di cui alla nota IIbis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La modifica delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis esplica, quindi effetti anche ai fini dell’applicazione delle agevolazioni ‘prima casa’ in sede di successione o donazione. Resta inteso che, nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione con cui si acquista il nuovo immobile in regime agevolato, dovrà risultare l’impegno a vendere entro l’anno l’immobile preposseduto. 2.4 Vendita dell’abitazione preposseduta Domanda Se un contribuente ha acquistato il 1° ottobre 2015 una casa senza l’agevolazione ‘prima casa’ ed entro il 30 settembre 2016 vende l’abitazione preposseduta, potrà chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate per l’acquisto effettuato nel 2015 rispetto al prelievo con l’agevolazione ‘prima casa’? In alternativa, può utilizzare un credito d’imposta? Risposta La nuova disciplina recata dall’art. 1, comma 55, della legge di Stabilità 2016 trova applicazione in relazione agli atti di acquisto di immobili posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge di Stabilità. Per gli atti conclusi prima di tale data non può, dunque, essere richiesto il rimborso delle eventuali maggiori imposte versate rispetto a quelle che sarebbero 9 state dovute in applicazione delle nuove disposizioni né può essere riconosciuto un credito d’imposta.

Fonte : Agenzia Delle Entrate

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