martedì 19 luglio 2016

L'utilizzo del contrassegno dei disabili nel parcheggio condominiale. Ecco le novità introdotte dal Ministero dei Trasporti


L'utilizzo del contrassegno 

dei disabili nel parcheggio 

condominiale. Ecco le novità 

introdotte dal Ministero dei 

Trasporti


Il c.d. posto sotto casa e il contrassegno. Alcune problematiche condominiali.





Nel caso invece in cui il posto auto sia di proprietà esclusiva del singolo condomino la questione della possibile esclusività o priorità di assegnazione a chi è in una situazione di difficoltà di deambulazione ovviamente non si pone.In molti edifici condominiali capita spesso che siano presenti aree di parcheggio comuni in cui i condomini possono parcheggiare la propria auto liberamente.Solo nel caso in cui i posti auto siano situati nelle parti comuni si può applicare la normativa che prevede un trattamento di favore per le persone con difficoltà motorie.
In quest'ultimo caso occorrerà più che altro porre la dovuta attenzione in fase di acquisto, per accertarsi che le dimensioni, il posizionamento e la tipologia di posto auto (in box o in un area esterna) siano adeguate ai bisogni di chi dovrà usufruirne.
Il c.d. posto sotto casa e il contrassegno. In merito al posto auto esterno al condominio,riguardo al contrassegno, va detto, che il sindaco lo rilascia, ovviamente previo accertamento medico ed con validità su tutto il territorio nazionale, come previsto dal combinato disposto dell'articolo 188 del Codice Della Strada e dell'articolo 381 del Regolamento di Esecuzione al Codice Della Strada.
A tal proposito, l'articolo 11, comma 1, del D.P.R. n. 503/1996 prevede che "alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta." Quindi, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili".
Il Comune può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
Si tratta, pertanto, di concessioni particolari ad personam, per cui ha senso prevedere limitazioni quale quella legata al fatto che il disabile ha già un posto auto riservato nel proprio condominio.
Il precetto normativo esposto, inoltre, trova fondamento anche in giurisprudenza, ove è stato osservato che “ai titolari del contrassegno invalidi è consentito sostare nelle apposite strutture loro riservate e debitamente segnalate, al di fuori delle quali anche essi sono tenuti a rispettare i divieti prescritti per la generalità dei conducenti salvo che non sia per loro espressamente consentito, giusta apposito segnale” (Cass. Civ. Ordinanza 11 gennaio 2012, n. 168).


Fonte http://www.condominioweb.com/contrassegno-parcheggio-disabili.12869#ixzz4Er9bkRyU
www.condominioweb.com 

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