giovedì 28 luglio 2016

Non serve l'unanimità ma basta la maggioranza qualificata per dare il via alle tabelle millesimali


Non serve l'unanimità ma basta 

la maggioranza qualificata per 

dare il via alle tabelle millesimali


Approvazione a maggioranza delle tabelle millesimali





La deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino, che è nella legge prevista, ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base ad una valutazione tecnica; l'atto di approvazione della tabella fa capo a una documentazione ricognitiva di tale realtà, donde il difetto di note negoziali.In tema di condominio, la tabella millesimale serve solo a esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini, senza incidere in alcun modo su tali diritti.
Pertanto, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale e ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c.
Così si è pronunciata la Corte di Appello di Taranto nella sentenza n. 27 del 21 gennaio 2016, ove è stato precisato che l'approvazione delle tabelle millesimali non ha natura negoziale né stabilisce diritti in capo ai condomini ma serve solo a esprimere in precisi termini aritmetici un preesistente rapporto di valore tra i proprietari esclusivi.
Questi i fatti di causa. Un condomino, con citazione chiedeva la revocazione della sentenza di secondo grado, per errore di fatto (art. 395 n. 4 c.p.c.), con cui era stata rigettata l'impugnazione da lui proposta della delibera condominiale; invero, l'attore con tale azione, ha impugnato la sentenza della stessa Corte che, seguendo l'errore di fatto dell'assemblea condominiale e del giudice di primo grado, aveva confermato l'approvazione di tabelle millesimali, errate, contro cui si era opposto.
Costituendosi in giudizio, il Condominio convenuto contestava e resisteva alle difese di parte ricorrente.
Orbene, preliminarmente giova ricordare che la revocazione della sentenza è uno strumento che la legge mette a disposizione delle parti per impugnare sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado nei casi indicati dall'articolo 395 del codice di procedura civile.
A tal proposito, nella vicenda in esame, la Corte di appello ha avuto modo di precisare che l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire uno dei tassativi motivi di revocazione della sentenza emessa, deve consistere nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti essere, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa.
Tale errore deve essere non solo manifesto ed obiettivo, ma anche decisivo nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa e non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata. (Cassazione civile, sez. lav., 03/09/2015, n.17513 e Corte appello Milano, n. 3147 del 16/12/2009).
Premesso quanto innanzi esposto, quanto all'errore di fatto sulle tabelle millesimali, la Corte tarantina ha evidenziato come, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Unite n. 18477 del 09/08/2010), ha ormai fatto chiarezza su un punto controverso: l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c.
Ebbene, nella precedente pronuncia della Corte di appello, vi era errore di fatto perché tale decisione aveva affermato che la maggioranza dell'art. 1136 c.c. era stata raggiunta nell'assemblea, circostanza tuttavia smentita dai valori millesimali; sicché, l'errore di fatto, essenziale e decisivo, per la equa distribuzione delle spese, costituisce vizio revocatorio ex articolo 395, numero 4 c.p.c.
A tal proposito, si osserva che l'approvazione a maggioranza delle tabelle millesimali non comporta inconvenienti di rilievo nei confronti dei condomini, in quanto, nel caso di errori nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono danneggiati possono chiedere, senza limiti di tempo, la revisione ex art. 69 disp. att. c.c.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la domanda del condomino è stata accolta con la revoca del capo di sentenza con cui era stata rigettata l'opposizione alle tabelle millesimali.
 Scarica Corte di Appello di Taranto n. 27 del 21 gennaio 2016


Fonte http://www.condominioweb.com/approvazione-a-maggioranza-delle-tabelle-millesimali.12886#ixzz4Fio9B7B3
www.condominioweb.com 

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