mercoledì 13 luglio 2016

LEASING ABITATIVO

LEASING ABITATIVO

Agevolazione prima casa: destinazione ad abitazione principale

Domanda

L’art. 1, comma 83, della legge di Stabilità per il 2016 dispone che all’acquisto della società concedente si applichi l’agevolazione ‘prima casa’ se ricorrono i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, in capo all’utilizzatore. Il leasing abitativo (art. 1, comma 83, legge di Stabilità 2016) ha come presupposto la destinazione ad abitazione principale dell’utilizzatore della casa acquistata su sua indicazione. Si domanda se l’agevolazione ‘prima casa’ spetti a prescindere dal fatto che si tratti di una casa destinata ad abitazione principale dell’utilizzatore.

 Risposta 

L’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, come modificato dall’art. 1, comma 83, della legge di Stabilità 2016 prevede l’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1,5 per cento per i trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario aventi per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alla nota II - bis e II- sexies. L’aliquota dell’1,5 per cento dell’imposta di registro trova applicazione all’atto di trasferimento dell’immobile a favore della società di leasing in presenza delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis che devono essere sussistere in capo all’utilizzatore e, dunque a prescindere dalla circostanza che tale soggetto destini l’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria a propria abitazione principale.

Fonte : Agenzia Delle Entrate

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