Mancata vendita dell’immobile entro l’anno
Domanda
In caso di inottemperanza dell’obbligo di alienazione dell’immobile
preposseduto entro un anno dall’acquisto del nuovo immobile, previsto dal
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comma 4-bis dell’articolo 1, nota II-bis, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr
131/1986 (agevolazione “prima casa”) sono applicabili le procedure indicate
nelle risoluzioni nn. 105/E/2011 e 112/E/2012?
Risposta
Si rammenta che con le richiamate risoluzioni, n. 105 del 2011 e n. 112 del
2012, sono state indicate le procedure che possono essere seguite dal
contribuente che non intende o non può assolvere agli impegni assunti in sede di
acquisto della ‘prima casa di abitazione’ per comunicare tale circostanza
all’Agenzia delle entrate ed evitare l’applicazione della sanzione amministrativa
ovvero, corrisponderla in misura ridotta, beneficiando dell’istituto del
ravvedimento operoso.
In particolare, con la risoluzione n. 105/E del 2011, è stata esaminata l’ipotesi di
mancato trasferimento della residenza, nel termine di 18 mesi, nel comune in cui
è sito l’immobile acquistato. In tale sede, è stato chiarito che qualora risulti
ancora pendente il termine di 18 mesi, l’acquirente può revocare la dichiarazione
di intenti formulata nell’atto di acquisto, presentando apposita istanza all’Ufficio
dove è stato registrato l’atto; in tal caso, sono dovute le imposte di trasferimento
in misura ordinaria (al netto di quanto versato in sede di registrazione) e i relativi
interessi, senza applicazione di sanzioni.
Decorso il termine di 18 mesi, si verifica la decadenza dall’agevolazione; in tal
caso, il contribuente sarà tenuto anche alla corresponsione delle sanzioni ma
potrà avvalersi, ricorrendone le condizioni, dell’istituto del ravvedimento
operoso, presentando apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate,
presso il quale è stato registrato l’atto, con la quale dichiarare l’intervenuta
decadenza dall’agevolazione.
Analoghe considerazioni sono state svolte con la successiva risoluzione n. 112/E
del 2012, in relazione all’ipotesi di vendita dell’immobile acquistato con le
agevolazioni entro il successivo quinquennio e mancato riacquisto entro l’anno.
I principi affermati con le richiamate risoluzioni devono ritenersi applicabili
anche con riferimento alla nuova previsione di cui al comma 4-bis della nota IIbis)
posta in calce all’articolo 1, della Tariffa, parte I, allegata al TUR, che
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consente l’applicazione delle agevolazioni ‘prima casa’ anche nell’ipotesi in cui
il contribuente sia già in possesso di altro immobile acquistato con le
agevolazioni ‘prima casa’ a condizione, comunque, che quest'ultimo immobile
sia alienato entro un anno dalla data dell'atto.
In mancanza di detta alienazione si verifica la decadenza dall’agevolazione fruita
per l’acquisto del nuovo immobile.
Analogamente alle fattispecie esaminate con le richiamate risoluzioni, anche la
nuova previsione collega il verificarsi della decadenza al mancato rispetto di un
impegno da parte dell'interessato. Coerentemente con i principi già resi, il
contribuente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno
assunto potrà, entro l’anno stabilito per la rivendita, proporre apposita istanza
all’Ufficio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto, con la quale
revocare l’impegno assunto al trasferimento dell’immobile, e conseguentemente
richiedere la riliquidazione dell’imposta dovuta, oltre che degli interessi.
Nel diverso caso in cui sia decorso l’anno dal nuovo acquisto agevolato senza
che si sia proceduto alla vendita dell’immobile preposseduto, si verifica la
decadenza dall’agevolazione fruita in sede di acquisto e, pertanto, oltre
all’imposta ed ai relativi interessi, trova applicazione anche la sanzione del 30
per cento. In presenza delle condizioni previste dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472
del 1997, l’istante potrà accedere all'istituto del ravvedimento operoso ed
ottenere la riduzione della sanzione, presentando apposita istanza all’ufficio
dell’Agenzia delle entrate con la quale dichiarare l’intervenuta decadenza
dall’agevolazione. Al riguardo, si precisa che i diversi termini a cui l’articolo 13
del D.lgs. n. 472 del 1997 ricollega differenti riduzioni delle sanzioni, decorrono
dal giorno in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione fruita per il nuovo
acquisto (ossia dal giorno in cui matura l’anno dalla stipula dell’atto).
Fonte : Agenzia Delle Entrate
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