martedì 20 ottobre 2015

Non è possibile applicare l'iva del 10% alle forniture di corrente elettrica destinate anche in parte ad unità non abitative.


Non è possibile applicare l'iva del 10% alle forniture di corrente elettrica destinate anche in parte ad unità non abitative.




Energia elettrica: il doppio contatore fa “risparmiare” sull'IVA
Il principio è stato espresso dall'Agenzia nelle Entrate in risposta all'interpello n. 904-492/2015formulato da un condominio composto in prevalenza da abitazioni e solo per una parte residua da unità adibite ad altro uso.
Nell'istanza di interpello avanzata all'Agenzia delle Entrate il condominio riteneva corretta l'applicazione dell'IVA nella misura del 10% alla fornitura di energia elettrica complessiva (agganciata ad un unico contatore) sul rilievo che soltanto una parte modesta di essa era destinata alle unità non abitative che scontano l'aliquota ordinaria.
Tranchant la replica del Fisco: l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% è riservata alle sole utenze ad uso abitativo. La soluzione? Installare un secondo contatore per le altre utenze cui si applicherà l'aliquota ordinaria.
La linea dura del Fisco - che ha aderito ad una interpretazione rigida della tabella A, parte III allegata al D.P.R. n. 633/72 riservata alle cessioni di beni e prestazioni di servizi ad aliquota ridotta del 10% - non appare del tutto coerente con le regole di sistema atteso che nel settore edilizio, ad esempio, lo sconto di imposta applicato alle manutenzioni di edifici è ancorato al criterio della prevalenza dell'uso abitativo, essendo agevolabili soltanto gli interventi su quelli la cui superficie totale dei piani fuori terra è destinata per oltre il 50% ad uso abitativo privato.
La risposta all'interpello del contribuente da parte dell'Agenzia delle Entrate deve spingere tutti quei condomini che hanno un solo contatore per forniture di energia elettrica ad uso promiscuo e che purtuttavia scontano l'aliquota ridotta a verificare “bollette alla mano” l'incidenza dei consumi per gli usi non abitativi.
In caso di accertamenti, infatti, è possibile il recupero anche in via presuntiva dell'IVA non pagata per la differenza tra l'aliquota ordinaria e quella agevolata per uso abitativo.
Al riguardo deve essere tenuto presente che sebbene l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per fruire di un'aliquota ridotta spetta in genere al cedente o prestatore - responsabili tra l'altro della correttezza delle fatturazioni anche nei casi limite di dichiarazioni dubbie da parte di terzi beneficiari – nulla toglie che l'IVA non pagata sulle forniture non agevolabili possa essere richiesta anche a questi ultimi.
Insomma, la scelta consigliata per dormire sonni tranquilli è l'installazione di un doppio contatore.

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