martedì 20 ottobre 2015

Il lucernario. Definizione e regime delle distanze

Il lucernario. Definizione e regime delle distanze


Definizione e impiego. Il lucernario (o finestra a tetto) garantisce l'apporto di luce naturale e il ricambio di aria all'ambiente sottostante, rispondendo ai requisiti previsti dalla normativa sul recupero o utilizzo dei sottotetti relativamente ai rapporti aero-illuminanti. Questa tipologia di apertura, data la sua collocazione (si apre sulla falda inclinata del tetto, ma anche sulla superficie piana di un solaio), garantisce l'illuminazione zenitale, per cui un'ottima illuminazione naturale. L'utilizzo del lucernario, o finestra da tetto, si presenta come la soluzione più immediata e di più semplice realizzazione, oltre a risultare la scelta più conveniente dal punto di vista dei costi di realizzazione (Fig. 1).
Le produzioni attuali di lucernari, prevedono elevati livelli di isolamento termico garantendo così ottima efficienza energetica, confort abitativo e risparmio sui consumi energetici, oltreché isolamento acustico grazie alle speciali tipologie di vetri e di rivestimenti esterni fonoassorbenti. Sono dotati di accessori per la protezione dal calore e dal sole che permettono di regolarne la radiazione diretta; alcune tipologie dispongono di apparati elettrici o solari che, grazie ai sensori pioggia esterni, ne comandano la chiusura automatica in caso di maltempo.
Ci sono poi le finestre cupolino per tetti piani che permettono apporto di luce e aria agli ambienti sottosolaio; si presentano all'interno come una vera e propria finestra da tetto con elevate prestazioni e facilità di impiego. Possono essere comandate elettricamente e dotate di dispositivi per l'apertura programmata (Fig. 2).
Differenza con parete finestrata. Il lucernario, a differenza della finestra verticale, produce un rapporto aerante inferiore proprio a causa della sua posizione che ne riduce notevolmente l'altezza effettiva, misurata sulla perpendicolare al pavimento. Nel confronto con la finestratura classica, a parità di superficie vetrata la finestra da tetto consente un'illuminazione superiore fino al 40%, se posizionata su una copertura che ha un'inclinazione del 100%.
Inoltre, permettono solo una visuale verso l'alto che non consente una visione ampia degli spazi circostanti; in più, non può essere aperta in caso di pioggia o neve, al contrario della finestra verticale.
Il regime delle distanze. Recentemente, in tema di distanze, è intervenuto il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 4628 del 5 ottobre 2015, ha precisato che le norme sulle distanze tra edifici, disciplinate dall'art. 9 d.m. 1444/1968, non si applicano ai lucernari. Il motivo di tale decisione prende le mosse dal seguente assunto: l' art. 9, fissa la distanza minima che deve intercorrere tra "pareti finestrate e pareti di edifici antistanti". Partendo dal concetto "pareti finestrate" i giudici hanno rilevato che la definizione fa un esclusivo riferimento alle pareti finestrate, ovvero quella "le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci”.
Di conseguenza, la predetta norma, non risulterebbe applicabile ai lucernario posto su un tetto di un edificio perché tali manufatti non possono considerarsi "vedute", ex l'art. 900 del codice civile perchè non permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente". configurandosi come semplici luci, consentendo il solo passaggio dell'aria e della luce.



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