giovedì 1 ottobre 2015

Detrazioni comunque spettanti se si è “dimenticato” di richiedere l'attribuzione del codice fiscale al “piccolo” condominio.

Detrazioni comunque spettanti se si è “dimenticato” di richiedere l'attribuzione del codice fiscale al “piccolo” condominio.


La mancata richiesta del codice fiscale del condominio non preclude la detraibilità delle spese sostenute per la ristrutturazione delle parti condominiali. Ecco come fare se non si è riportato il codice fiscale del condominio nei bonifici effettuati nel 2014.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate, con risoluzione 74/E del 27 agosto 2015,pronunciatasi sull'interpello (art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212) proposto dal proprietario di un'abitazione che, unitamente ad altri due fratelli proprietari di altrettanti immobili insistenti nello stesso minimo condominio, aveva proceduto al pagamento pro quota delle spese di ristrutturazione delle parti comuni senza riportare nel bonifico bancario il codice fiscale del condominio (mai richiesto agli Uffici) come prevede la legge n. 449/1997.
Infatti, la stessa Agenzia delle entrate aveva a suo tempo precisato (circolare n. 57/E del 24.2.1998) chenel caso di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia è necessario che i documenti giustificativi di spesa <<devono essere intestati al condominio>> e che il bonifico <<deve recare il codice fiscaledell'amministratore di condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento, nonché quello del condominio>>.
Nonostante la linearità di quest'ultima disposizione l'Agenzia delle entrate, esaminando il caso concreto proposto dal contribuente e non ravvisando alcun pregiudizio al rispetto, da parte degli istituti bancari, dell'obbligo di operare le ritenute sui pagamenti delle fatture di ristrutturazione (art. 25 del D.L. n. 78/2010) eseguiti da tutti i proprietari, ha precisato che per fruire della detrazione nei casi di specie è necessario procedere ad alcuni adempimenti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2014 in cui sono state sostenute le spese. Innanzitutto è necessario procedere alla presentazione della domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio (con modello AA5/6) e al versamento, da parte di quest'ultimo e tramite modello F24 (codice tributo 8912), della sanzione prevista (dall'art. 13, comma 1, lett. a), del DPR n. 605/739 nella misura minima di euro 103,29) per l'omessa richiesta.
E' necessario, inoltre, che il condominio invii una comunicazione in carta libera all'Ufficio finanziario competente in relazione alla sua ubicazione, unica per tutti i condòmini, indicando per ciascuno di essi le generalità, il codice fiscale, i dati catastali delle rispettive unità immobiliari, i dati dei bonifici effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nonché gli estremi delle fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.
Insomma, nessun danno per il Fisco nessuna perdita di rimborso per quei condomini “distratti”.




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