mercoledì 3 dicembre 2014

Il Regolamento Edilizio Unico sarà pronto entro novembre 2015

Il Regolamento Edilizio Unico sarà pronto entro novembre 2015


Entro gennaio 2015 i modelli unici semplificati per l’edilizia libera ed entro marzo l’autorizzazione paesaggistica per i piccoli interventi



























































03/12/2014 - Saranno pronti entro gennaio 2015 i moduli unici semplificati per l’edilizia libera, entro maggio 2015 quelli per la SuperDia, entro novembre 2015 il Regolamento Edilizio Unico.
Il Regolamento Edilizio Unico sarà pronto entro novembre 2015


Il regolamento per l’autorizzazione paesaggistica per i piccoli interventi sarà predisposto entro marzo 2015, ulteriore modulistica arriverà entro giugno 2016 e l’adozione di tutti i modelli unici da parte delle Regioni e dei Comuni sarà completata entro dicembre 2016.

Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri che, nella seduta del 1° dicembre scorso, ha approvato l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, prevista dal Decreto Semplificazioni (DL 90/2014 convertito nellaLegge 114/2014).

L’Agenda - ricorda Palazzo Chigi - punta su cinque settori strategici: cittadinanza digitale, welfare e salute, fisco, edilizia e impresa. Per ciascuno individua azioni, responsabilità, scadenze e risultati attesi. Il successo degli interventi non sarà valutato sul numero delle norme introdotte o eliminate, ma sull’effettiva riduzione dei costi e dei tempi.

L’obiettivo per l’edilizia è quello di ridurre costi e tempi delleprocedure edilizie, oggi tra le più complicate, attraverso azioni tese, ad esempio, ad assicurare l’operatività degli sportelli per l’edilizia e verificare e promuovere l’attuazione delle misure di semplificazione già adottate.

Per quanto riguarda i modelli unici, la semplificazione è partita da quelli per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA e del Permesso di costruire: il 12 giugno 2014 è stato sancito l’Accordo tra Governo, Regioni ed enti locali, che uniforma e semplifica i modelli da utilizzare in tutti i Comuni.

L’Accordo prevede che le Regioni adeguino i moduli alle specifiche norme regionali di settore, limitatamente ai quadri e alle informazioni variabili. Di conseguenza, i Comuni devono adeguare la propria modulistica. Alcune Regioni si sono già uniformate: Puglia, Emilia Romagna, Piemonte, Lazio Sicilia.

Per il Regolamento Edilizio invece, ricordiamo che l’articolo 17 del decreto Sblocca Italia, contenente semplificazioni in materia edilizia, aggiunge un comma all’articolo 4 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) il quale prevede che Governo, Regioni ed autonomie locali concludano accordi in Conferenza Unificata per l’adozione di uno schema diRegolamento edilizio tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Il Regolamento edilizio tipo dovrà indicare i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico e dovrà essere adottato dai Comuni nei termini fissati dagli accordi.

Tra le 38 azioni di semplificazione previste dall’Agenda per la semplificazione, oltre a quelle relative all’edilizia, ci sono quelle per l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa, attraverso azioni quali l’affiancamento degli operatori nella gestione delle procedure complesse, la verifica dell’operatività degli sportelli unici per le attività produttive e delle procedure ambientali, il taglio dei tempi delle conferenze di servizi.

In particolare, entro gennaio 2015 arriverà il modulo per l’autorizzazione unica ambientale (AUA); entro giugno 2016 la modulistica SUAP semplificata e standardizzata e le linee guida per agevolare le imprese.

Tra giugno 2015 e marzo 2016 sarà effettuata la ricognizione delle procedure per l’avvio delle imprese per individuare i casi di SCIA e silenzio assenso. Entro dicembre 2015 sarà pronto un primo pacchetto di semplificazioni delle autorizzazioni e nulla osta necessari all’avvio delle imprese, da completare entro dicembre 2016.

E ancora, la cittadinanza digitale, il piano per erogare online un numero crescente di servizi e accedere alle comunicazioni di interesse dei singoli cittadini e imprese direttamente via internet, con tablet o smartphone. In particolare, il Governo prevede di dotare di ‘PIN unico’ 3 milioni di utenti entro settembre 2015 e 10 milioni entro dicembre 2017, di consentire i pagamenti telematici verso tutte le PA centrali e locali entro il 2016 e di introdurre a partire da dicembre 2015 la marca da bollo online.

Altro campo d’azione è il fisco, con l’obiettivo di ridurre i tempi e i costi amministrativi derivanti dagli adempimenti fiscali, a partire dall’attuazione della dichiarazione precompilata e delle altre misure di semplificazione recentemente approvate. Infine, il settore welfare e salute, per semplificare gli adempimenti per le persone con disabilità; assicurare a tutti i cittadini  la prenotazione delle prestazioni sanitarie per via telematica o per telefono e l’accesso ai referti online o in farmacia. In questo modo si eliminano file inutili e si riducono costi e perdite di tempo per milioni di italiani.
FONTE : EDILPORTALE.COM

 

Impianto di riscaldamento mal funzionante, distacco e risarcimenti

Impianto di riscaldamento mal funzionante, distacco e risarcimenti

Vi siete mai domandati se è possibile chiedere ilrisarcimento del danno per il cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento?
Vi è mai capitato, proprio a causa di quel mal funzionamento, di distaccarvi dall'impianto condominiale e di chiedere i danni subiti in precedenza, ossia il rimborso delle spese pagate per il combustibile?
Ad un condomino è accaduto e la Cassazione, con la sentenza n. 24209 del 13 novembre 2014, ha dato una risposta (per così dire) un po' originale.
Vediamo perché; per farlo è utile evidenziare alcuni aspetti.
Temperatura degli ambienti
Recita l'art. 3, primo comma, d.p.r. n. 74/2014.
Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Chiaramente una temperatura sensibilmente più bassa, che sia riconducibile ad un cattivo funzionamento dell'impianto, fa si che lo stesso debba essere sottoposto ad interventi manutentivi per correggerne il funzionamento.
Logicamente, verrebbe da dire, se il servizio non è erogato nel modo in cui dovrebbe e per responsabilità dell'erogatore, il fruitore dovrebbe avere il diritto d'ottenere il rimborso della quota parte di servizio non goduta.
Nel caso risolto dalla Cassazione con la sentenza n. 24209, il condomino piuttosto che chiedere la sistemazione aveva deciso di distaccarsi e poi chiedere il risarcimento.
Il distacco (meglio, la rinuncia all'uso) è bene ricordarlo, con l'entrata in vigore della legge n. 220/2012 (la così detta riforma del condominio), è sempre possibile qualora da esso "non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma" (art. 1118, quarto comma, c.c.).
La situazione era grosso modo la stessa prima del 18 giugno 2013 (cfr. Cass. n. 5974/04), ossia nella vigenza della vecchia normativa che è stata quella in base alla quale è stata risolta la causa in esame.
Nel caso di specie la Cassazione, davanti ad un caso di distacco con richiesta di risarcimento, ha specificato che "il diritto a chiedere il distacco, a determinate condizioni, non potendo la rinunzia del singolo condomino, comportare un maggiore aggravio per gli altri, non può non valere per il futuro e non comporta la possibilità di chiedere restituzioni o danni. L'operatività della rinuncia, quale atto abdicativo unilaterale, è limitata dal divieto di sottrarsi all'obbligo di concorrere alle spese necessarie alla conservazione della cosa comune con aggravio degli altri partecipanti (Cass. 30.6.2006 n. 15079, 30.3.2006 n. 7518, 25.3.2004 n. 5974, ma già in precedenza Cass. 29.5.1995 n. 6036, 6.7.1968 n. 2316)" (Cass. 13 novembre 2014 n. 24209).
E' evidente che la richiesta di risarcimento del danno può avere ad oggetto il cattivo funzionamento e non la scelta di rinunciare all'uso in conseguenza di esso: così fosse ben avrebbe fatto la Cassazione a respingere la domanda risarcitoria, ma il testo della sentenza non sembra poter fare concludere in tal senso.
Ad avviso di chi scrive, se un servizio non è erogato nel modo in cui dovrebbe, il fruitore deve poter essere sempre in grado di ottenere il ristoro del pregiudizio subito con azione verso il responsabile.
Da non perdere:


martedì 2 dicembre 2014

Bianco, rosso e verde. Chi decide il colore della facciata del vostro edificio?

Bianco, rosso e verde. Chi decide il colore della facciata del vostro edificio?

Perché il Comune non può imporre il colore degli edifici.
Il fatto. Una società proprietaria di un immobile impugna dinanzi al Tar Liguria una ordinanza comunale avente ad oggetto l'ingiunzione di esecuzione delle opere di manutenzione e dicolorazione dell'edificio di proprietà.
A fondamento del proprio ricorso la società ricorrente, proprietaria dell'immobile, deduce la violazione delle regole sul procedimento amministrativo, nonché la falsa applicazione dell'articolo 54 del Regolamento edilizio laddove tutela il decoro urbano ed edilizio e non anche l'estetica di un singolo edificio dato che, nel caso di specie, la ricorrente ricorda che lo stesso stabile è oggetto di un intervento di recupero in virtù di uno strumento attuativo ad iniziativa privata approvato dallo stesso Comune.
Lo svolgimento del processo. Il Comune si è costituito nel giudizio amministrativo deducendo l'infondatezza del ricorso. Il Tribunale regionale amministrativo ligure all'udienza del 29 aprile 2014, preso atto che null'altro hanno dedotto le parti, ha trattenuto la causa per la decisione.
I giudici amministrativi, preso atto dei motivi posti a fondamento del ricorso da parte della ricorrente società, ha ritenuto fondato il ricorso constatando che la stessa ricorrente stava dando attuazione allo strumento attuativo promosso a sua iniziativa e che lo stesso era stato approvato dal Comune autorizzando, in tal modo, l'istante al recupero dell'immobile in questione.
In ragione dell'approvazione di tale strumento attuativo, che prevedeva la demolizione e la ricostruzione ex novo dell'edificio in questione, erano soddisfatte le esigenze del Comune e della società proprietaria.
La decisione del Tar Liguria. I giudici del Tar, dopo aver dichiarato fondato il ricorso della società proprietaria dell'immobile, ha osservato che l'ingiunzione di eseguire lavori di manutenzione e colorazione prescrive, in realtà, una prestazione patrimoniale che, ai sensi dell'art. 23 Cost., è subordinata al principio di legalità e questo vuol dire che è necessario che la stessa sia espressamente prevista da legge ordinaria, eventualmente integrata da una fonte secondaria, che deve espressamente prevedere tale misura patrimoniale.
Sulla base di tale valutazioni il Tar ligure annulla l'ordinanza comunale impugnata puntualizzando anche altri aspetti.
Il Tribunale ha colto l'occasione per chiarire che il tema del decoro urbano e quello dei criteri da seguire per la colorazione degli edifici è una materia rientrante nell'ambito delle competenze delle leggi regionali che devono stabilire i criteri da seguire.
Le norme regionali, inoltre, devono tener conto del principio di legalità sancito dall'art. 23 della Costituzione norma che dispone “ Che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” e tali norme devono armoniosamente essere seguite dall'esercizio di una adeguata potestà regolamentare da parte dei Comuni.

Tar Liguria - Sezione I - 28 maggio 2014 n. 801.


Affitti alle prostitute? Ti becchi quattro anni di reclusione.

Affitti alle prostitute? Ti becchi quattro anni di reclusione.


Mano pesante dei Giudici per impedire la riapertura delle case chiuse
Quanto costa affittare alle prostitute?
Diecimila euro di multa ma soprattutto 4 anni di carcere: questo è il salato conto che la giustizia ha presentato ad un abruzzese condannato per aver favorito la prostituzione, reato previsto e punito dall'art 3 comma 8 della L. 20/02/1958 n. 75 (c.d. "Legge Merlin", dal nome dell'Onorevole che ne presentò il disegno di legge). Benché infatti nel nostro Paese prostituirsi non sia un reato, lo è invece profittarsi dell'altrui meo meretricio, sfruttarlo e, appunto, favorirlo.
Ed è quest'ultima la condotta contestata all'imputato, il quale aveva concesso in affitto alcuni suoi immobili ad un gruppo di prostitute.
Ma il solo locare un'abitazione a chi la userà per esercitarvi il meretricio costituisce di per sé favoreggiamento?
La risposta, negativa, l'abbiamo già illustrata in altre occasioni (Quando l'affitto alla prostituta integra gli estremi del favoreggiamento?), l'ultima delle quali all'indomani di una recentissima pronuncia della Cassazione che ha ribadito questo concetto, la n. 7338 del 04/02/2014.
Affittare non significa necessariamente favorire. Con tale pronuncia infatti il Supremo Collegio ha infatti ricordato come "la mera stipula del contratto di per sé non integra la fattispecie criminosa, in quanto l'atto negoziale, in assenza di altre prestazioni accessorie, riguarda la persona e le sue esigenze abitative, e non costituisce diretto ausilio all'attività di prostituzione" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 7338 del 04/02/2014). (Carcere per chi affitta l'appartamento ad un gruppo di transessuali.).
Il che vuol dire che non risponde del grave reato di favoreggiamento il proprietario che mette a disposizione delle prostitute un proprio immobile, nemmeno se consapevole dell'uso che ne verrà fatto. Non sarà colpevole sempre che il canone di locazione sia onesto, in linea cioè con i prezzi di mercato: ciò poiché "la stipulazione del contratto non rappresenta un effettivo ausilio per il meretricio" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 28754 del 20/03/2013).
Ma allora perché una sentenza di condanna, peraltro anche così pesante? Se affittare non è reato, qual è stata la colpa del proprietario condannato a ben 4 anni di carcere?
La risposta è presto detta: la condanna è scattata perché egli ha fatto molto più che semplicemente affittare un appartamento ad un gruppo di prostitute
Il "quid pluris" che integra gli estremi del reato. Il solo affitto di un immobile, si diceva, non costituisce da sé una condotta penalmente rilevante, o meglio non è sufficiente a far scattare il reato di favoreggiamento, potendosi al più parlare in tal caso di tolleranza, punita dal comma 2 dello stesso art. 3 della L. 75/1958. Ma perché il locatore sia colpevole del delitto di favoreggiamento è invece necessario che faccia anche di più, che fornisca cioè "prestazioni accessorie che esulino dalla stipulazione del contratto ed in concreto agevolino il meretricio" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 33160 del 19/02/2013).
Tali prestazioni possono essere di vario genere, e passare da attività decisamente partecipative all'esercizio dell'attività di prostituzione (ad esempio l'esecuzione di inserzioni pubblicitarie, la fornitura di profilattici, la ricezione dei clienti: Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 7338/2014) a comportamenti decisamente meno invasivi ma ciononostante valutabili come aiuto, favoreggiamento alla prostituzione.
Tra questi vi sono quelli compiuti dal nostro imputato abruzzese, il quale infatti non si era limitato ad affittare a prezzo di mercato i propri immobili a delle prostitute, ben sapendo che queste avrebbero utilizzato gli appartamenti per il loro "lavoro", ma si era prodigato per favorirlo al massimo, addirittura predisponendo "un allestimento specifico degli appartamenti diretto a ottimizzare il loro utilizzo per la prostituzione, collocandosi letti matrimoniali anche nelle cucine" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 47387 del 18/11/2014).
Locatore di giorno, imprenditore della prostituzione di notte. Il Tribunale, con giudizio confermato in appello, ha verificato e ritenuto che il locatore, lungi dall'essersi limitato al solo affittare delle proprie abitazioni alle lucciole, era invece "colui che tirava i fili di tutta una organizzazione che favoriva l'attività delle prostitute sue inquiline" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 47387 del 18/11/2014).
Ciò è quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche che hanno inchiodato il locatore alle proprie responsabilità, derivanti non tanto dall'aver fittato a delle prostitute ma dall'aver fatto anche in modo che queste potessero, all'interno dei suoi appartamenti, svolgere al meglio il meretricio. Con ciò, quindi, favorendolo, proprio come vietato dal reato contestatogli che testualmente punisce "chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui" (art. 3 comma 8 della L. 75/1958).
Ed il prezzo di questa condotta, adesso lui lo sa, è davvero alto.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, 18 novembre 2014, n. 47387

Fonte :  www.condominioweb.com


Guida alla APE, la nuova certificazione energetica obbligatoria per la casa

Guida alla APE, la nuova certificazione energetica obbligatoria per la casa

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La certificazione energetica è diventata obbligatoria se si vende o si affitta la casa. Quanto costa e chi la può fare.

APE: certificazione energetica per la casa
La certificazione energetica della casa una volta si chiamava ACE, cioè attestato di certificazione energetica, mentre adesso si chiama APE, ovvero attestato di prestazione energetica. La sostanza del documento non cambia, se non per il fatto che èobbligatorio nel caso in cui si voglia vendere o affittare l'appartamento. L'APE è un documento nel quale è scritta la classe energetica della casa e alcune informazioni sulle condizioni climatiche e ambientali dei locali, come temperatura, umidità dell'aria, acqua calda, consumi, riscaldamento e raffrescamento. Nell'APE sono contenute anche le informazioni catastali dell'immobile e, pur avendo lo stesso obiettivo dell'ACE, cambia il modo di calcolare i parametri ambientali. 

L'attestato di prestazione energetica può essere rilasciato esclusivamente da tecnici abilitati, che si devono riferire alle istruzioni divulgate dal Ministero dello sviluppo economico e alle normative regionali. L'APE va aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione dell'appartamento, qualora siano effettuate modifiche che ne migliorino la classe energetica. Al momento di affittare o vendere un appartamento, il proprietario è obbligato per legge a consegnare anche la certificazione energetica. Qualunque sia il metodo di vendita o di affitto, che sia tra privati o tramite agenzia, al momento delpreliminare va presentato anche il certificato di prestazione energetica. Quando si registra l'atto di vendita o di affitto, sono previsti dei controlli da parte dell'agenzia delle entrate o della guardia di finanza che verificano la presenza dell'attestato di prestazione energetica valido e aggiornato. 

Tutti gli annunci di affitti o di vendite immobiliari devono contenere anche l'indice di prestazione energetica e la classe energetica corrispondente, escluso gli edifici utilizzati in locazione per meno di quattro mesi l'anno. Al momento della firma del contratto, il notaio può stipularlo anche nel caso in cui non sia presente l'APE, ma deve informare le controparti delle sanzioni che vi saranno. Le multe sono abbastanza salate sia che il documento manchi, non sia stato allegato o non vi sia la clausola informativa della classe energetica. Si va dai 3000 ai 18000 euro e dai 1000 ai 4000 sui contratti nuovi d'affitto, sanzione ridotta per i contratti inferiori ai tre anni. 

I professionisti che possono rilasciare la certificazione APE valida ai sensi di legge sono iscritti alla Camera di Commercio comecertificatori accreditati e non bisogna fidarsi delle valutazioni molto economiche, che vengono fatte da tecnici improvvisati senza neanche visitare l'immobile. Una valutazione con sopralluogo valida e certificata ai sensi di legge costa da 200 a 300 euro, in base alle dimensioni della casa e al tempo che occorre per redigerla. Nella certificazione devono essere riportati anche consigli ed eventuali interventi per abbassare i consumi.
FONTE : SUPERMONEY 

Domanda di mutui ancora in crescita. Crif: +21% a novembre su base annua

Domanda di mutui ancora in crescita. Crif: +21% a novembre su base annua

  • 2 dicembre 2014
Anche nel mese di novembre appena concluso la domanda di mutui da parte delle famiglie italiane ha continuato a crescere, facendo registrare un +21,1% rispetto allo stesso mese del 2013 sostenuta dalle richieste di sostituzione. Sono elaborazioni della banca dati Crif
Il dato è sostanzialmente in linea con quello registrato nel mese di ottobre, che aveva fatto segnare l'incremento mensile più consistente degli ultimi 5 anni. .L’importo medio dei mutui richiesti si attesta a 124.245 euro ed è in calo del -2,4% rispetto al pari periodo dell'anno precedente.
Nella distribuzione delle domande di mutui per classi di importo si conferma la preferenza degli italiani per quella al di sotto dei 75mila euro e quella compresa tra i 75mila e i 100mila euro. Mentre, relativamente alla durata dei mutui richiesti, la classe tra i 25 e i 30 anni è ancora una volta quella maggioritaria, con una quota pari al 26,9% del totale.
FONTE : CASA24PLUS

lunedì 1 dicembre 2014

Banche: ecco come cambierá il rapporto con i clienti

Banche: ecco come cambierá il rapporto con i clienti

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Accordo siglato tra Bankitalia e Antitrust: ecco come cambia la trasparenza bancaria.
Nuovo accordo vigilanza sulle banche.
L'accordo raggiunto i questi giorni traBankitalia Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ha il sapore della vittoria che segue ad uno scontro lungo e per lunghi tratti incerto. Il protocollo d'intesa, siglato in questi giorni dalle due autoritá, infatti, ha come obiettivo primario un maggiore impegno reciproco nel coordinamento di Banca d'Italia e Antitrust. In particolare, si va costituendo una più fitta collaborazione soprattutto per quanto riguarda documenti e informazioni, che entrambi gli enti intendono mettere a rispettiva disposizione.
Il problema principale intorno al quale Antitrust e Bankitalia banno avviato questa collaborazione, riguarda il rapporto tra le banche e i propri clienti. Lo scambio di documenti e informazioni avrà come scopo primario proprio quello di aumentare la trasparenza nei casi in cui si manifestano evidenti le situazioni più anomale, le violazioni più significative delle competenze delle due autorità in questione.
A tale proposito, il protocollo d'intesa prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro permanente che abbia quale scopo, quello di vigilare sull'attuazione dei principi fondamentali dell'intesa. Bankitalia potrá inoltre, rilasciare un proprio parere sui procedimenti relativi allepratiche commerciali scorrette, oggetto d'indagine da parte dell'Autorità Garante.
Ma gli scopi principali dell'intesa riguardano soprattutto la vigilanza bancaria. Secondo quanto riportato nel protocollo d'intesa, l'obiettivo principale rimane quello di aumentare la tutela dei consumatori in fatto, per esempio, di pubblicità ingannevole, o nei casi di palese violazione dei diritti dei consumatori. Altro obiettivo é quello di intensificare la vigilanza nei riguardi di pratiche commerciali scorrette e di portare alla luce le clausole vessatorie, magistralmente celate nelle pieghe contrattuali.
I clienti delle banche rimangono ad oggi tra le tipologie di consumatori maggiormente esposte a speculazioni o a vere e proprie frodi: dai tassi d'interesse fuori controllo a piani di ammortamento di fatto insostenibili, sono tanti i tranelli che il consumatore deve riuscire a schivare. Eppure la legge prevede che le banche possano incorrere in pesanti sanzioni da parte dell'AGCM, nel caso in cui non fossero ottemperate tutte le orme di trasparenza. Certo bisogna scoprirle, le frodi; ma questo, da oggi, dovrebbe diventare piú facile.
fonte : supermoney

UN NUOVO MUTUO CASA SENZA PERDERE I VANTAGGI

UN NUOVO MUTUO CASA SENZA PERDERE I VANTAGGI

Nel 2012 ho contratto un mutuo per il contestuale acquisto dell'abitazione principale, della quale sono unico possessore; mia sorella, dipendente pubblico, funge da garante. Nasce ora la necessità di sostituire il garante perché non riesce più a mantenere l’impegno preso. Dopo essermi procurato un nuovo garante di pari spessore, mi rivolgo alla banca e il dipendente addetto mi risponde che bisogna estinguere il vecchio mutuo e stipularne uno nuovo con conseguente perdita dei vantaggi fiscali goduti in passato (detrazione interessi passivi, oneri accessori … ) da godere in futuro, più sanzioni che potrebbero venire irrogate per imposte e tasse che sono di favore nel caso di contrazione mutuo per l’acquisto dell'abitazione principale che andrebbe ad estinguersi.Non trova applicazione l’articolo 15, lettera b, del Tuir?
Il contribuente che ha in corso un contratto di mutuo finalizzato all’acquisto dell’abitazione principale è legittimato a stipularne uno nuovo (o a rinegoziare quello in essere) anche per un capitale superiorie, senza per questo perdere alcun beneficio fiscale in relazione agli interessi passivi già detratti e a quelli che saranno successivamente pagati. Il principio è codificato alla lettera b), comma 1, articolo 15 del Tuir e regolamentato da pertinenti pronunce amministrative (fra le altre, circolare 34/E/2008 e risoluzione 390/E/2007) nonché dalle istruzioni alla dichiarazione dei redditi; le quali, tuttavia, ricordano opportunamente che il diritto alla detrazione degli interessi del nuovo mutuo resta circoscritto e quantificato in rapporto al capitale residuo del mutuo estinto. Pertanto, le informazioni fornite dall’addetto di banca sono prive di fondamento.
FONTE : CASA24PLUS

Fitch promuove i mutui italiani: «insolvenza e morosità stabili». Abi: nuovo record di erogazioni

Fitch promuove i mutui italiani: «insolvenza e morosità stabili». Abi: nuovo record di erogazioni

  • 1 dicembre 2014
di Emiliano Sgambato
Due buone notizie sul fronte mutui: Fitch promuove il mercato italiano del credito legato al residenziale e l’Abi diffonde un’altro dato positivo sull’adamento delle erogazioni.
Secondo l’agenzia di rating, il mercato dei mutui in Italia ha mostrato di sapere resistere alla lunga recessione che ha colpito la nostra economia, «grazie al doppio apporto dei bassi tassi di interesse e di una prudente politica di erogazione dei prestiti». Negli ultimi dodici mesi, secondo Andrew Currie, a capo della sezione Ema della Structured Finance di Fitch, «il tasso di morosità e quello di default si rivelano sostanzialmente stabili, nonostante la debolezza dello scenario economico», attestandosi, rispettivamente all'1,6% e all'1,3%.
Quanto ai prezzi immobiliari, l'agenzia segnala come a settembre siano scesi dell'1,2% rispetto allo stesso mese del 2013 e del 15,8% rispetto al picco di dicembre 2008. Una contrazione che per Fitch starebbe mostrando segni di rallentamento, anche se il calo dovrebbe continuare fino al 2016.
Tornando al fronte mutui, secondo l'Abi nei primi dieci mesi dell’anno il flusso erogato è salito del 30,5% a 20,2 miliardi, superando già l’intero ammontare 2013. La percentuale di mutui a tasso variabileè aumentata dal 70% al 79% del totale. Confermato la crescita delle surroghe, ma in una quota molto più modesta di quandto riportato dalle rilevazioni di altri operatori (ad esempio oltre il 20% secondo MutuiSupermarket): le surroghe, secondo l’Abi, sono soltanto il 3% circa dell’erogato.
«Da qualsiasi parte lo si guardi - ha affermato il presidente dell'associazione bancaria Antonio Patuelli - l'aumento di oltre il 30% per i mutui in dieci mesi è un fatto positivo, sia se ci sono nuovi mutui sia se ci sono surroghe, perché anche in questo caso vuol dire che il mercato bancario è competitivo».
FONTE : CASA24PLUS

I dati catastali errati non annullano la vendita

I dati catastali errati non annullano la vendita

Cassazione: l’identificazione catastale dell’immobile può essere variata al momento del rogito


01/12/2014 - La presenza di errori nei dati catastali non determina automaticamente la risoluzione del preliminare di vendita di un immobile. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con lasentenza 23702/2014.
I dati catastali errati non annullano la vendita


Nel caso esaminato dalla Corte, il promissario acquirente aveva citato in giudizio il promittente venditore perché l’immobile oggetto del contratto non era stato accatastato in modo regolare. Per questo motivo aveva chiesto la risoluzione del contratto.

D’altra parte, il venditore aveva risposto che era stato l’acquirente a rendersi inadempiente, per cui si era sentito legittimato a far valere il diritto di recesso trattenendo la caparra.

I tribunali nei diversi gradi di giudizio e infine la Corte di Cassazione hanno spiegato che le irregolarità catastali non erano tali da comportare una inadempienza a carico del venditore e la risoluzione.

Nel contratto preliminare, hanno spiegato i giudici, si può infatti prevedere la possibilità di variare l’identificazione catastale dell’immobile al momento del rogito.

In questo caso, il contratto si è risolto per inadempimento reciproco. Normalmente, invece, questa soluzione non sarebbe stata possibile basandosi unicamente sulla valutazione delle irregolarità dei dati catastali.
FONTE : EDILPORTALE

Legge di Stabilità: detrazioni 65% e 50% prorogate fino a fine 2015

Legge di Stabilità: detrazioni 65% e 50% prorogate fino a fine 2015

Ecobonus esteso ai lavori antisismici, alle schermature solari e alla bonifica dell’amianto. Sarà rivisto dal Senato il regime fiscale dei ‘nuovi minimi’

01/12/2014 - Con 324 sì e 108 no ieri la Camera ha votato la fiducia sui tre articoli in cui è stato suddiviso il testo della Legge di Stabilità 2015.
Legge di Stabilità: detrazioni 65% e 50% prorogate fino a fine 2015


È confermata la proroga fino al 31 dicembre 2015 del ‘classico’ ecobonus 65% per la riqualificazione energetica degli edifici e della detrazione del 50% per le ristrutturazioni, i mobili e gli elettrodomestici, alle stesse condizioni attuali.

Sale dal 4% all’8% la ritenuta d’acconto trattenuta dalle banche sui bonifici per il pagamento degli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni del 65% e del 50%.

Via libera anche all’estensione della detrazione del 65% alle schermature solari. Le spese per l’acquisto e la posa in opera sostenuta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 saranno detraibili, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. Ammesse alla detrazione del 65% anche le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Prorogata fino alla fine del 2015 anche la detrazione del 65% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici (prime case o edifici industriali) che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex DPCM 3274/2003), per un massimo di spesa pari a 96.000 euro.

Approvato un ordine del giorno che impegna il Governo ad estendere la detrazione del 65% agli interventi di rimozione e bonifica dell’amianto dagli edifici esistenti. “Quella dell’amianto, come ci ha drammaticamente ricordato la discussa sentenza della Cassazione sul caso Eternit, è una delle emergenze ambientali del Paese” - ha detto Ermete Realacci, primo firmatario dell’odg - aggiungendo che “secondo le stime di Cnr, Ispesl e Legambiente, ci sono ancora 32 milioni di tonnellate di amianto sparse per il territorio nazionale e sono 34.148 i siti ancora da bonificare tra edifici pubblici e privati, cave, reti idriche, ex siti industriali, da Casale Monferrato a Broni in provincia di Pavia, fino alla Isochimica di Avellino”.

La Camera ha confermato il regime fiscale dei ‘nuovi minimi’ che prevede, per i professionisti con ricavi fino a 15 mila euro (oggi la soglia è 30mila), un’imposta forfettaria al 15% (a fronte dell’attuale 5%), senza limiti né di età né temporali (oggi si può usufruire della minore tassazione per 5 anni e fino al 35° anno di età). La norma, contestata dai professionisti, sarà rivista dal Senato.

È prorogata fino a fine 2015 la compensazione dei crediti commerciali, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della PA. Le somme devono essere certificate e non possono superare l’importo dei tributi iscritti a ruolo.

Viene istituito un Fondo da 500 milioni di euro per la tutela del patrimonio culturale. Il Fondo stanzierà 100 milioni annui dal 2016 al 2020, da utilizzare secondo un programma triennale che il Ministero dei beni e attività culturali e del turismo trasmetterà al CIPE entro giugno 2015.

Al Fondo per le emergenze nazionali sono stati destinati 60 milioni di euro. Le risorse andranno ad incrementare gli stanziamenti a favore della Protezione Civile.

É prorogatoa per il 2015 la possibilità per gli enti locali di utilizzare i proventi da oneri di urbanizzazione per il finanziamento non solo delle spese di investimento ma anche (per non più del 50%) della spesa corrente, nonché, per un ulteriore 25%, della manutenzione del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Il provvedimento passa ora al Senato per l’approvazione definitiva.
 
FONTE : EDILPORTALE 

Incredibile, mutui sospesi per due anni

Incredibile, mutui sospesi per due anni

Obiettivo è aiutare le famiglie ma anche - o forse soprattutto - le tante aziende oppresse dalle rate di mutui e finanziamentin email                    

a cura di Redazione
28 novembre 2014 | ore 11:10
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Una misura finalmente concreta per aiutare le famiglie italiane che, causa la crisi che si trascina, spesso non riescono ad arrivare a fine mese (figuriamoci a pagare la rata del mutuo)? La Commissione bilancio della Camera ha dato di fatto l'ok a un un emendamento del Movimento 5 Stelle, nel concludere i lavori sulla legge di stabilità. Obiettivo è aiutare le famiglie ma anche o forse soprattutto le tante aziende oppresse dalle rate di mutui e finanziamenti. Il pagamento della quota capitale delle rate potrebbe essere così sospeso nei tre anni che vanno dal 2015 al 2017.

SOLO LA QUOTA DI CAPITALE DELLE RATE - Affinché dalle parole si passi ai fatti, sarà necessario un accordo tra il ministero dell'Economia, l'Abi, le associazioni di imprese e consumatori. Le controparti dovranno avviare un tavolo di confronto entro marzo del 2015. Certo, prima di questo importante passo, la legge di stabilità deve ancora superare l'esame alla Camera. Previsto il voto tra sabato e domenica, con il governo che molto probabilmente porrà la fiducia. Si passerà poi al Senato. L'emendamento apre prospettive interessanti sia per le famiglie che per le imprese. Necessario comunque precisare che chi ha contratto il mutuo continuerebbe a versare gli interessi agli istituti di credito. La sospensione riguarderebbe solo la quota di capitale delle rate.
FONTE : SOLDIWEB

Mutui prima casa, pronta la modulistica per accedere al Fondo di garanzia

Mutui prima casa, pronta la modulistica per accedere al Fondo di garanzia

Disponibile la documentazione per accedere al Fondo di garanzia creato per favorire l’accesso ai mutui per acquisto o interventi sulla prima casa.    

a cura di Redazione
01 dicembre 2014
 
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La documentazione per accedere al Fondo di garanzia prima casaè ora disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), precisamente nella sezione dedicata al Dipartimento del Tesoro.

OBIETTIVO DEL FONDO - Il Fondo, ricordiamo, è stato creato con la funzione di garanzia per i mutui accesi da giovani coppie, lavoratori atipici e famiglie con un solo genitore e un figlio minore a carico. Il Fondo sarà gestito dalla CONSAP SPA (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), una società a capitale interamente pubblico e i mutui coperti dalla garanzia del Fondo sono quelli erogati da istituti bancari e intermediari finanziari, in base a quanto stabilito dal decreto interministeriale 31 luglio 2014 e dal protocollo stipulato tra il Ministero e l’ABI. È previsto un tasso calmierato del finanziamento.

COPERTURA FONDI GARANZIA - Sono ammessi alla garanzia del fondo i mutui ipotecari per un importo massimo di 250 mila euro, finalizzati
•    all’acquisto di una casa da utilizzare come abitazione principale;
•    ad interventi di ristrutturazione dell’abitazione principale;
•    ad interventi finalizzati all’accrescimento dell’efficienza energetica dell’abitazione principale.
La casa dovrà comunque trovarsi ubicata sul territorio italiano. Saranno esclusi dalla garanzia i mutui erogati per l’acquisto di immobili rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e quelli aventi caratteristiche di lusso (secondo quanto indicato nel Decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1072 del 2 agosto 1969).

A CHI E’ RIVOLTO - La fruibilità del Fondo sarà riservata a
•    giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);
•    famiglie con un solo genitore e con figli minori a carico;
•    titolari di contratto di locazione di alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari;
•    giovani di età inferiore ai 35 anni con un rapporto di lavoro definibile come “atipico” in base all’art. 1 della legge Fornero (legge n. 92/2012).
Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

COME PRESENTARE LA DOMANDA - “Le richieste – si legge sul sito – potranno essere presentate da fine dicembre, solo dopo che la banca abbia assicurato l’operatività a favore della propria clientela (termine previsto in 30 giorni lavorativi dall’adesione della banca al Fondo)”. L’elenco delle banche abilitate, che hanno aderito all’accordo, è disponibile sul sito Internet dell’ABI ed è in continuo aggiornamento. La richiesta deve essere presentata dal richiedente direttamente in banca. Sarà poi la banca ad inviare la richiesta con relativa documentazione a Consap SPA, che avrà il compito di gestire le pratiche.
FONTE : SOLDI WEB

venerdì 28 novembre 2014

LA PROROGA DEL CONTRATTO SENZA OBBLIGO DELL'«APE»

LA PROROGA DEL CONTRATTO SENZA OBBLIGO DELL'«APE»

Ho in corso un contratto di locazione a canone concordato(di 3 anni + 2). A dicembre scadono i primi 3 anni, per cui a gennaio 2015 dovrei prorogarlo per gli altri 2. Desidero sapere se al momento della proroga sono obbligato alla consegna dell'Ape.
In caso di proroga del contratto di locazione, l’Ape (Attestato di prestazione energetica) non è necessario. E infatti - in assenza di una specifica normativa regionale in materia - vale la normativa nazionale e, in particolare, il Dlgs 192/2005 (e successive modifiche e integrazioni). Per l’articolo 6, comma 3, del richiamato Dlgs, l’Ape è necessaria relativamente ai «nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione … ».
FONTE : CASA24PLUS

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