giovedì 24 settembre 2015

Scioglimento del condominio, è possibile ripensarci?

Scioglimento del condominio, è possibile ripensarci?


Cari amici di Condominioweb, vi scrivo per sapere che cosa si può fare se vogliamo tornare indietro dalloscioglimento del condominio. Mi spiego meglio.
Abito in un condominio un po' particolare. Ci sono quattro palazzine. Quella in cui abito io non ha amministratore perché siamo solamente cinque condòmini, le altre, che hanno nove condòmini, hanno tutte un amministratore.


In pratica due anni fa sono stato convinto da un mio vicino a votare per lo scioglimento del condominio. Lui diceva che siccome avevamo in comune solamente il viale d'ingresso pedonale e quello ai box, avremmo continuato a pagare le spese per quelle cose, ma che per il resto non avremmo più dovuto partecipare a nulla.
Così, come vi dicevo, l'assemblea ha deliberato lo scioglimento del condominio ed in effetti, almeno nel primo periodo, il risparmio s'è fatto notare. Il problema, però, è che con il risparmio sono arrivati anche i disservizi. L'impresa che puliva le scale interne alla nostra palazzina ha smesso di farlo. In effetti avremmo dovuto rinegoziare il contratto come autonomo condominio.
Se si fulmina una lampadina per le scale molto spesso il buio regna sovrano per giorni e giorni; per poi non parlare della difficoltà a raccogliere le somme per il pagamento delle fatture d'acqua e della manutenzione ascensore. In quest'ultimo anno abbiamo rischiato per ben due volte la sospensione dei servizi!
Allora mi domando: siccome nella mia palazzina non c'è voglia di nominare un nostro amministratore, possibile tornare indietro, non so, ad esempio, sostituendo quella delibera o votando la riunione dei vari condominii?
Sullo scioglimento del condominio abbiamo due ipotesi (cfr. artt. 61-62 disp. att. c.c.):
a) quella deliberabile esclusivamente dall'assemblea in quanto necessitante anche di opere fisiche necessarie ad addivenirvi;
b) quella deliberabile dall'assemblea o disposta dall'Autorità Giudiziaria, anche nonostante lo scioglimento alcune parti restino comuni ai nuovi edifici.
Nella prima ipotesi (cioè sia in prima, sia in seconda convocazione) è sempre necessario un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio, mentre nel secondo caso basta il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione e la metà del valore millesimale dell'edificio.
Deliberato o disposto lo scioglimento, come si suole dire, ognuno va per la sua strada (salvo per le eventuali parti comuni ancora esistenti). Ciò vuol dire che se prima della divisione, ad esempio, palazzina A e B rappresentavano un unico condominio, dopo tale delibera palazzina A e B raggiungono la reciproca autonomia giuridica (ferme restando le eventuali eccezioni summenzionate).
In questo contesto, pertanto, non è possibile pensare che si possa addivenire alla sostituzione della delibera, perché la compagine che l'aveva deliberata non esiste più. Né si può pensare a tornare a considerare queste compagini come un unico condominio in assenza di cose comuni (salvo quelle ancora in condominio tra i vari edifici) che legittimo l'applicazione di quella normativa. In buona sostanza, nessun diritto di ripensamento.


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