martedì 15 settembre 2015

Contratti ad esecuzione continuata, la lunga durata non è di per sé vessatoria


Contratti ad esecuzione continuata, la lunga durata non è di per sé vessatoria

In tema di clausole vessatorie nei contratti, la clausola pattizia che preveda la durata quinquennale di un contratto ad esecuzione continuata o periodica predisposto da una parte, non è di per sé vessatoria se oltre al termine di validità del contratto non sono previste eccezioni ai diritti dell'altro contraente.
La sentenza n. 17579 resa dalla Suprema Corte di Cassazione mediante deposito in cancelleria il 3 settembre 2015 è utile per farci comprendere alcune aspetti del concetto di vessatorietà degli accordi contrattuali.
La pronuncia contiene un principio di diritto valido ed utile anche per i condominii anche se è stata resa in un contesto non riguardante una compagine. Nel caso di specie, infatti, le parti in causa erano due imprese che litigavano in merito ad un contratto di noleggio macchine da gioco.
La questione, si diceva, può riguardare anche i condominii se si pensa ai contratti di manutenzione (es. ascensore) o di assicurazione che sovente prevedono lungi tempi di durata.
Cerchiamo di comprendere meglio come si è arrivati alla pronuncia degli ermellini.
Due parti sottoscrivono un contratto, predisposto da una di esse, per il noleggio di alcune apparecchiature da gioco. L'accordo prevede una durata quinquennale, con regolare possibilità di disdetta prima della scadenza.


La parte che aveva sottoscritto il contratto predisposto dall'altra si vedeva citata in giudizio per non avere rispettato alcuni termini dell'accordo, in particolare proprio quello riguardante la sua durata. Davanti a questa accusa essa lamentava che la durata dell'accordo era da considerarsi vessatoria e come tale non poteva esserle rimproverato alcunché rispetto a questa doglianza. Il Tribunale, prima, e la Corte d'appello, poi, le davano ragione: secondo questi giudici la lunga durata di un contratto predisposto su un formulario, ove non oggetto di specifica trattativa è da considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Proviamo a traslare questa storia su una vicenda condominiale. Il condominio Alfa ha affidato la manutenzione dell'impianto di ascensore all'impresa Gamma. Il contratto, predisposto su un formulario della ditta, ha una durata di cinque anni. Al termine del secondo anno il condominio invia disdetta e sostituisce il manutentore. L'impresa Gamma non ci sta e gli fa causa; se questa si fosse fermata al giudizio d'appello il condominio l'avrebbe spuntata se la clausola sulla durata (come quasi sempre accade) non fosse stata oggetto di specifica trattativa (circostanza che dev'essere dimostrata in giudizio da chi ha predisposto il modulo contrattuale).
Chiuso il parallelismo torniamo alla sentenza di Cassazione n. 17579 che ha ribaltato l'esito della pronuncia impugnata.
Secondo gli ermellini, infatti, “la clausola con cui le parti stabiliscano la durata del rapporto, in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, è del tutto normale e conforme alla natura del rapporto” (Cass. 3 settembre 2015 n. 17579).
Come dire: non è la lunga durata del contratto a rendere quella clausola vessatoria, ma solamente l'eventuale presenza di altre clausole che rendano difficile sciogliere quel vincolo alla sua scadenza e così tendano al suo procrastinamento.
Cass. 3 settembre 2015 n. 17579


Fonte http://www.condominioweb.com/la-clausola-che-prevende-una-lunga-durata-dei-contratti.12077#ixzz3lotW7GA7

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