mercoledì 9 settembre 2015

EQUITALIA: SI ALL'IPOTECA, NO AL PIGNORAMENTO

EQUITALIA: SI ALL'IPOTECA, NO AL PIGNORAMENTO


Il caso. Il signor Caio ha impugnato avanti alla Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia un avviso di comunicazione diEquitalia, con il quale– a fronte di un debito preesistente dovuto per imposte, addizionali, sanzioni ed interessi, pari ad euro 93.553,56 - l'agente di riscossione lo informava di aver provveduto ad iscrivere ipoteca legale su un immobile di sua proprietà e, contestualmente, gli preannunciava l'esercizio di un'azione esecutiva (pignoramento).
Il ricorrente lamentava, in particolare, la illegittimità dell'atto formale e di quelli ad esso presupposti o prodromici. Precisava, in punto, che l'immobile in questione era l'unico di sua titolarità e all'interno di esso aveva eletto la residenza anagrafica della propria famiglia.
A confutazione di quanto sopra, la società Equitalia si è costituta in giudizio affermando di avere proceduto ritualmente, secondo le prerogative riconosciutegli dalla legge, sì da chiedere la reiezione del ricorso di Caio.
La Sentenza. Il Giudice collegiale adito – con Sentenza nr 884/2014 - ha respinto ricorso sollevato da Caio, ritenendo conforme alla legge l'attività svolta dall'agente di riscossione. E segnatamente. L'articolo 76 citato dispone, al comma 1, per la parte che qui interessa " Ferma la facoltà d'intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice d procedura civile, l'agente della riscossione:
a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catasta/i NB e A/9, adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente […]”.
Inoltre, il successivo articolo 77, al comma I bis, dispone che "L'agente della riscossione, anche al solo fine d assicurare del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi I e purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. ".
In buona sostanza, ai sensi del combinato disposto di cui sopra l'agente della riscossione, a fronte di un credito da recuperare superiore alla somma di danaro di € 20.000,00, è in grado di potere iscrivere ipoteca legale a relativa garanzia.
Per contro, Equitalia non è in grado di esercitare un'azione esecutiva avente ad oggetto l'immobile in disamina ovequesto sia l'unico in disponibilità del debitore (secondo i termini della residenza anagrafica) e non integra gli estremi di una abitazione di lusso.
Nella fattispecie, avendo l'agente di riscossione proceduto conformemente a quanto previsto dalle norme di cui innanzi, la Commissione Tributaria Provinciale ha rilevato e dichiarato la legittimità dell'avviso impugnato e di quanto ad esso collegato o correlato. Ergo, il ricorso presentato da parte di Caio è stato respinto.
Per mera precisione va detto che l'articolo 76 lettera b) consente ad Equitalia, nei casi diversi di cui alla anzidetta lettera a), il potere di procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui supera centoventimila euro. L'espropriazione, in questo caso, può essere avviata solo dopo che sia stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e siano decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
Infine, va segnalata -per approfondimenti sul merito dell'argomento - anche una recente pronuncia della Corte di Cassazione con la Sentenza del 2 settembre 2014, numero 1927.
 Commissione tributaria di Reggio Emilia, sez. III, n. 340 del 03/2015


Fonte http://www.condominioweb.com/equitalia-si-alipoteca-no-al-pignoramento.12070#ixzz3lFzpI4Fx
 

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