mercoledì 9 settembre 2015

Quando un bar può considerarsi rumoroso?

Quando un bar può considerarsi rumoroso?


L'attività di un bar, regolarmente autorizzato a rimanere aperto fino a tarda notte ed all'uso distrumenti musicali e di diffusione sonora, va classificata come esercizio di un “mestiere rumoroso”in quanto l'uso di tali strumenti è strettamente connesso e necessario all'esercizio dell'attività autorizzata. Ne consegue che il superamento, mediante gli strumenti stessi, dei limiti massimi e differenziali di emissione del rumore integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e non la fattispecie di reato ex art. 659 c.p.
È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 34920 depositata lo scorso 18 agosto, con la quale è stata annullata la condanna del gestore di un bar, accusato del reato di disturbo alla quiete pubblica di cui all'art. 659, primo comma, c.p., per aver superato i limiti di emissione sonore di cui al DPCM 14.11.1997.
Tra le diverse questioni affrontate, i giudici di legittimità si soffermano sulla distinzione tra i comportamenti penalmente rilevanti e quelli punibili solo con una sanzione amministrativa.
Cosa prevede la legge per chi disturba la quiete pubblica?
L'art. 659 del codice penale delinea due fattispecie di reato, comminando pene diverse a seconda che l'agente eserciti o meno “una professione o un mestiere rumoroso”:
Non configurano invece dei reati,bensì semplici illeciti amministrativi, i comportamenti previsti dall'art. 10, comma 2, della L. n. 447/1995, che sanziona “chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione odi immissione” prefissati dalla legge o dalla pubblica amministrazione.
Come si può intuire, non sempre è facile qualificare i comportamenti come semplici illeciti amministrativi o atti penalmente rilevanti. In quest'ultima ipotesi, poi, occorre distinguere le diverse fattispecie previste nei due commi dell'art. 659 c.p.
Proprio a tal proposito, i giudici di piazza Cavour forniscono un'interpretazione sistematica delle norme citate, riassumendo, peraltro, quando già affermato dalla stessa corte nel recente passato:
“In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso integra:
a) L'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi il superamento dei limiti, massimi o differenziali, di emissione del rumore fissati dalle leggi e dai provvedimenti amministrativi;
b) Il reato di cui al comma primo dell'art. 659 cod. pen., qualora i rumori idonei a turbare la quiete pubblica provengano da condotte che eccedano le normali attività di esercizio, ossia non siano strettamente connessi o necessari all'esercizio dell'attività autorizzate;
c) Il reato di cui al comma secondo dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quella relativa ai valori limite di emissione sonora stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995 ”.
Nel caso di specie, il titolare del bar era stato condannato per il reato di cui al primo comma dell'art. 659, ritenendo che i rumori provenissero da altre condotte non connesse all'esercizio dell'attività autorizzata. La sentenza impugnata, tuttavia, non indica quale sarebbe la fonte diversa ed ulteriore di tali rumori, basandosi peraltro su generici rilievi effettuati nel corso di un diverso e precedente giudizio penale.
Risulta inoltre che le immissioni incriminate hanno recato disturbo unicamente agli abitanti degli appartamenti immediatamente sovrastanti il bar, mentre per integrare il reato in questione è necessaria la prova che “la propagazione delle onde sonore sia estesa quanto meno ad una consistente parte degli occupanti l'edificio, in modo da avere una diffusa attitudine offensiva ed una idoneità a turbare la pubblica quiete”.
Per la suprema Corte, dunque, la sentenza di condanna va annullata e la questione rimessa alla corte d'appello.

Cassazione penale, n. 34920 del 18 agosto 2015


Fonte http://www.condominioweb.com/bar-rumoroso.12067#ixzz3lFxglJ00

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