mercoledì 14 settembre 2016

Senza il consenso degli altri condomini, il comune può negare la sanatoria sulla tettoia abusiva


Senza il consenso degli altri 

condomini, il comune può negare 

la sanatoria sulla tettoia abusiva


Tettoia abusiva e dissenso dei condomini. Quando il comune può negare la concessione in sanatoria







In caso di mancato assenso degli altri condomini, l'ente può negare la concessione in sanatoria quando l'abuso interessi parti comuni del fabbricato.
“In caso di opere che incidono sul diritto di altri comproprietari, l'amministrazione è legittimata ad esigere il consenso degli stessi (che può essere manifestato anche per fatti concludenti); perciò, qualora vi sia un conclamato dissidio fra i comproprietari in ordine all'intervento progettato in base al mero riscontro della conformità agli strumenti urbanistici, e maggior ragione nell'ipotesi di sanatoria edilizia di opere abusive quindi già realizzate, deve ritenersi che in caso di mancato assenso degli altri condomini, l'ente può negare la concessione in sanatoria chiesta ai sensi dell'articolo 39 della legge 724/94 laddove si ritiene che l'abuso interessi parti comuni del fabbricato”.
Questo è il principio di diritto espresso dal TAR Sicilia con la sentenza n. 1477 del 14 giugno 2016 in merito alla concessione edilizia in sanatoria.
I fatti di causa. Tizio adiva il competente Tribunale Amministrativo per l'annullamento del provvedimento dirigenziale emesso dal Comune, di diniego della concessione edilizia in sanatoria chiesta ai sensi dell'art. 39 della legge 724/1994, per la tettoia con struttura metallica retrostante l'edificio.
Per tali ragioni, il ricorrente chiedeva al giudice la dichiarazione dell'obbligo del Comune di Palermo di rilasciare l'attestato di concessione assentita per silentium ovvero formale concessione in sanatoria.
Costituendosi in giudizio, il Comune contestava l'avversa pretesa e precisava che sull'istanza di condono di che trattasi non si sarebbe formato alcun silenzio assenso poiché la stessa era carente della documentazione prevista dalla legge per consentire la valutazione della sanabilità dell'opera abusiva nonché della prova dell'avvenuto accatastamento e del versamento degli oneri concessori; inoltre, secondo l'amministrazione, la concessione in sanatoria per l'opera in comproprietà non poteva essere rilasciata in quanto vi era stata l'espressa opposizione degli altri condomini.
Le opere che incidono sul diritto dei proprietari vicini. A norma dell'art. 11, comma 1, d.p.r. 06.06.2001, n. 380 (che riproduce il contenuto dell'art. 4, comma 1, della legge 28/01/1977, n. 10) il permesso di costruire può essere rilasciato ai soggetti che hanno la disponibilità giuridica dell'area e la titolarità di un diritto reale o di obbligazione che dia facoltà di eseguire le opere, con la conseguenza che l'interessato è tenuto a fornire la documentazione idonea a comprovare il suo diritto, che il Comune è tenuto ad esaminare al fine di accertarne l'idoneità a dimostrare il requisito della legittimazione soggettiva.
Il comma 3 del medesimo articolo 11 del d.p.r. 380/2001 precisa che <<il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi>>.Costituisce ius receptum il principio secondo cui i rapporti tra vicini hanno natura e rilevanza privatistica e non devono interessare il Comune, che non è tenuto ad effettuare complessi ed approfonditi accertamenti sull'esistenza e validità di diritti reali, essendovi appunto la clausola di salvaguardia generale, prevista dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, che fa salvi i diritti dei terzi quando vi sia dubbio sul titolo privatistico di un immobile.
Le opere che incidono sul diritto di altri comproprietari e la contrapposizione degli aspetti civilistici e pubblicistici dell'attività edificatoria. Ebbene, sul punto, gran parte della giurisprudenza è orientata nell'interpretare il parametro valutativo dell'attività amministrativa, in materia edilizia, nel senso dell'accertamento della conformità dell'opera alla disciplina pubblicistica che ne regola la realizzazione, salvi i diritti dei terzi e senza che la mancata considerazione di tali diritti possa in qualche modo incidere sulla legittimità dell'atto.
Premesso ciò, è stato ribadito più volte “la necessaria distinzione tra gli aspetti civilistici e quelli pubblicistici dell'attività edificatoria non impedisce di rilevare la presenza di significativi punti di contatto tra i due diversi profili”.
Difatti, gran parte dei tribunali tiene distinte le due normative: quella amministrativa sul rispetto dei vincoli urbanistici da un lato, e quella civilistica sul rispetto delle prescritte autorizzazioni condominiali, volte a verificare che il manufatto non rovini l'estetica dell'edificio o non ne pregiudichi la stabilità. Sicché la concessione dell'autorizzazione del Comune, non può essere subordinata a quella dell'Assemblea del condomino.
Per meglio dire, sull'argomento in esame, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che non è contestabile il fatto che, nel procedimento di rilascio della concessione edilizia, l'amministrazione abbia il potere e il dovere di verificare l'esistenza, in capo al richiedente, di un idoneo titolo di godimento sull'immobile interessato dal progetto di trasformazione urbanistica, trattandosi di una attività istruttoria che non è diretta, in via principale, a risolvere i conflitti di interesse tra le parti private in ordine all'assetto proprietario dell'immobile bensì finalizzata, più semplicemente, ad accertare il requisito della legittimazione del richiedente. (In tal senso C.d.S., Sez. V, 15.3.2001 n. 1507)
Il ragionamento del TAR Sicilia. Diversamente da quanto argomentato dal citato orientamento, il giudice amministrativo della regione Sicilia è apparso di opinione diversa; sul punto, egli ha ritenuto che sia legittimo negare il permesso di costruire in sanatoria alla tettoia senza il consenso degli altri condomini (tramite una delibera in assemblea).
A tal proposito, secondo un diverso indirizzo, con la pronuncia in commento, è stato precisato che qualora vi sia un conclamato dissidio fra i comproprietari in ordine all'intervento progettato in base al mero riscontro della conformità agli strumenti urbanistici, è legittimo che l'amministrazione in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria possa richiedere se sussista il consenso degli altri comproprietari dell'area interessata dall'intervento edilizio e, quindi, opporre il diniego di concessione in sanatoria per il mancato assenso di questi ultimi (In tal senso Consiglio di Stato, sezione V, 21 ottobre 2003, n. 6529, anche C.d.S., Sez. V, 20.9.2001 n. 4972).
Ne consegue che, in caso di mancato assenso degli altri condomini, l'ente può negare la concessione in sanatoria chiesta ai sensi dell'articolo 39 della legge 724/94 laddove si ritiene che l'abuso interessi parti comuni del fabbricato.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto,il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso proposto dal condomino Tizio; per l'effetto, ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego alla concessione in sanatoria.
 TAR Sicilia con la n. 1477 del 14 giugno 2016


Fonte http://www.condominioweb.com/tettoia-abusiva-e-dissenso-dei-condomini.13031#ixzz4KEY34nsN
www.condominioweb.com 

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