martedì 6 settembre 2016

Attenzione a realizzare un patio in giardino senza autorizzazione. Scatta l'abuso edilizio.


Attenzione a realizzare un patio 

in giardino senza autorizzazione.

Scatta l'abuso edilizio.


Struttura in muratura realizzata in giardino: necessario ottenere il 'permesso di costruire' prima di iniziare i lavori.







"In materia edilizia, affinché un manufatto presenti il carattere della pertinenza si richiede che abbia una propria individualità, che sia oggettivamente preordinato a soddisfare le esigenze di un edificio principale legittimamente edificato, che sia sfornito di autonomo valore di mercato, che abbia ridotte dimensioni, che sia insuscettibile di destinazione autonoma e che non si ponga in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti".
Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza n.35858 del 31 agosto 2016 in merito alla responsabilità da abuso edilizio.
I fatti di causa. Tizio proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, di conferma della sentenza del Tribunale di Roma, di condanna per il reato di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 per avere abusivamente realizzato nel giardino un patio in muratura con copertura in legno e tegole.
In particolare, secondo il ricorrente, la Corte d'Appello aveva disatteso le proprie censure volte ad asserire che la tettoia in esame non concretava l'abuso edilizio trattandosi, invece, di intervento pertinenziale inferiore agli indici previsti dalle norme tecniche di attuazione del P.r.g. del comune di Roma; né risultava che la tettoia era parte integrante dell'abitazione dell'imputato.
Il reato di abuso edilizio. Il primo comma dell'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico in materia di edilizia) prevede che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 euro a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione".
Tale reato ha natura permanente, ma la relativa consumazione perdura fino alla cessazione della condotta abusiva. A tale conclusione è giunta la Cassazione a sezioni unite (Cass. Pen. sez. un. 27. 2.2002), ripudiando la concezione bifasica del reato permanente, secondo cui quest'ultimo implicherebbe un duplice obbligo, ovvero in un momento iniziale l'obbligo di non realizzare uno stato antigiuridico (nella specie iniziando la costruzione abusiva); nella seconda fase, l'obbligo di far cessare tale stato, omettendo di porre termine alla situazione antigiuridica (non demolendo il manufatto abusivo).
Premesso ciò, tale abuso si verifica quando si consegue un'opera edilizia, che può essere sia una costruzione su suolo non edificabile, ma senza approvazione, o un ampliamento del volume o della superficie, o qualsiasi modifica alla sagoma di un edificio preesistente in assenza di completa autorizzazione amministrativa.
Quindi, una costruzione abusiva, ossia costruita senza titolo edilizio (permesso a costruire) dà luogo contemporaneamente tanto ad un reato (abuso edilizio) quanto ad un illecito amministrativo.
Ne consegue che il Comune potrebbe ordinare la demolizione del manufatto abusivo (si tratta, infatti della sanzione a carattere amministrativo), mentre diversa risposta potrebbe essere data da un punto di vista penalistico, essendo probabile, dopo il decorso di quattro o cinque anni, che il reato edilizio sia prescritto.
Il ragionamento della Corte di Cassazione. Dall'istruttoria di causa, era emerso in maniera pacifica che l'opera realizzata (patio) era in muratura di mq.32 circa con copertura realizzata in legno e tegole sicché, facendosi corretta applicazione dei principi in più occasioni enunciati dalla giurisprudenza, la stessa abbisognava in realtà di permesso di costruire.
Infatti, su questo fronteviene ricordato che per parlare di «manufatto pertinenziale» è necessario che esso «abbia una propria individualità; sia oggettivamente preordinato a soddisfare le esigenze di un edificio principale legittimamente edificato; sia sfornito di autonomo valore di mercato; abbia ridotte dimensioni; sia insuscettibile di destinazione autonoma» (Corte di Cassazione penale del 3 luglio 2012, n. 25669).
E invece il «patio», in questo caso, è stato valutato come una «vera e propria dependance rispetto all'edificio principale»: esso era costituito da una struttura «interrata per due lati e delimitata perimetralmente da un muro alto circa un metro e così predisposto alla chiusura tramite infissi».A parere dei giudici, appare evidente che il «patio» rappresentava un ampliamento dell'edificio» con conseguente «necessità del permesso di costruire mai richiesto dal proprietario dell'immobile.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto,la Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha confermato la sentenza impugnata; per l'effetto, ha dichiarato inammissibile il ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, 31 agosto 2016, n. 35858


Fonte http://www.condominioweb.com/patio-giardino-abuso-edilizio.12945#ixzz4JTmtuKif
www.condominioweb.com 

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