lunedì 19 settembre 2016

Scadenza del contratto di affitto


Scadenza del contratto di affitto


Il conduttore deve rilasciare l'immobile immediatamente se il locatore agisce tempestivamente.





Una sentenza del Tribunale di Salerno ha stabilito che il conduttore deve rilasciare immediatamente l'immobile dopo aver accertato:
a) la data di scadenza del contratto di affitto (che nel caso di specie risale a ben cinque anni prima),
b) e l'invio tempestivo della disdetta da parte del locatore. Una volta accertata l'esistenza di tali presupposti il conduttore è stato condannato al rilascio immediato dell'appartamento fissato il giorno stesso dell'emissione della sentenza, vista la scadenza del contratto maturata cinque anni prima. (Tribunale di Salerno, sez. I, 19.2.2015, n, 741)
Il fatto.
Il locatore presenta domanda di sfratto per finita locazione, ed essendo scaduto il contratto di locazione, tale domanda si trasforma in una domanda di accertamento della intervenuta scadenza del contratto.
Nel caso di specie, infatti, l'originario contratto di locazione stipulato nel 1998, rinnovatosi di quadriennio in quadriennio, giunge alla sua scadenza nel mese di agosto 2010.
Il provvedimento del tribunale campano dopo aver accertato che il locatore aveva tempestivamente comunicato al domicilio del conduttore la disdetta, ha ritenuto che la domanda di accertamento della fine della locazione, nel caso, poteva essere accolta provvedendo a dichiarare la scadenza del rapporto di locazione alla data del 30 giugno 2010.
La sentenza. Il Tribunale di Salerno, dopo aver accertato che la scadenza del contratto di locazione risaliva a cinque anni prima, e che il locatore aveva tempestivamente comunicato la disdetta al conduttore, in virtù del principio sancito dall'art. 56 della legge n. 392/1978 contenente la Disciplina delle locazioni di immobili urbani”, ha stabilito che il conduttore, alla data della stessa sentenza (19.2.2015) doveva provvedere al rilascio immediato dell'immobile.
La possibilità che il giudice provveda in tal senso, infatti, è prevista dall'art. 56 della legge n. 392/1978 che nel dettare le modalità di rilascio degli immobili concessi in locazione al primo comma così recita “Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento”.
Dunque il giudice del Tribunale di Salerno dopo aver accertato il tempestivo invio della disdetta da parte del locatore, nonché della conclusione del contratto di locazione risalente a ben cinque anni prima (2010) alla domanda di sfratto per finita locazione, ha stabilito come data per il rilascio dell'immobile quello dello stesso giorno di emissione della sentenza e cioè il 19 febbraio 2015.
Nel caso di specie analizzato dal Tribunale di Salerno, quindi, si evidenziano due aspetti di rilevanza la tempestiva disdetta del contratto di locazioneprima della sua rinnovazione tacita, circostanza dalla quale discende il diritto del locatore di chiedere l'accertamento della finita locazione e quindi il diritto di ottenere il rilascio dell'immobile al conduttore.
Nel caso analizzato il contratto di locazione stipulato 1.7.1998 era stato tacitamente rinnovato di quadriennio in quadriennio, sennonché prima della data di scadenza del terzo quadriennio (30.6.2010) il locatore ha tempestivamente inviato sei mesi prima di tale data al conduttore la sua intenzione di non rinnovare il contratto di locazione.
Il Giudice, nell'ambito del giudizio di sfratto per morosità trasformatosi in domanda di accertamento della scadenza della locazione, dopo aver constatato:
a) Il tempestivo invio dalla disdetta del contratto di locazione da parte del locatore;
b) che la scadenza del contratto di locazione risaliva al 30 giugno 2010, e cioè ben cinque anni prima dalla domanda di sfratto per finita locazione, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392/1978 ha fissato come data di esecuzione per il rilascio dell'immobile quello dello stesso giorno di emissione della sentenza.
In buona sostanza, grazie all'invio tempestivo della disdetta da parte del locatore, il conduttore, una volta dichiarata dal giudice la scadenza del contratto di locazione, è obbligato all'immediata esecuzione del rilascio dell'immobile fissato per la stessa data di emissione della sentenza.
condominio
 Tribunale di Salerno, sez. I, 19.2.2015, n, 741


Fonte http://www.condominioweb.com/scadenza-del-contratto-di-affitto.13047#ixzz4Kiibog86
www.condominioweb.com 

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