venerdì 20 maggio 2016

Turnazione dei posti auto nel parcheggio condominiale. Tutto dipende dal numero e dalle dimensioni delle autovetture.


Turnazione dei posti auto nel parcheggio

condominiale. Tutto dipende dal numero

 e dalle dimensioni delle autovetture.

Turnazione dei posti auto nel parcheggio condominiale. Quali sono le regole?




Turnazione dei posti auto nel parcheggio condominiale. Tutto dipende dal numero e dalle dimensioni delle autovetture.
È nulla la delibera che respinge la richiesta di turnazione dei posti auto proveniente da un condòmino, se le dimensioni del locale autorimessa comune non consentono l'agevole parcheggio di un numero di autovetture delle dimensioni più comuni (medio-grandi) pari al numero dei condòmini. È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 319 del'11 gennaio 2016.
Il giudice ha dato ragione alla condòmina che si lamentava di non riuscire a trovare posto per ricoverare la propria autovettura all'interno del garage condominiale, a causa delle aumentate dimensioni delle auto ed alla difficoltà di parcheggio. La compromissione del diritto d'uso comune paritario di anche solo uno dei condomini deve essere sanzionato con la nullità della delibera.

Prima di rivolgersi al tribunale, la condòmina aveva proposto in assemblea una “sostituzione dell'assegnazione temporanea o, in subordine, la turnazione dei posti auto. La sua richiesta, però, era stata bocciata dalla maggioranza dei condòmini, ragione per cui la condòmina aveva impugnato la delibera, ritenendola lesiva del suo diritto al pari uso del bene comune ai sensi dell'art. 1102 c.c.
Il giudice capitolino, dopo aver accertato che l'area di parcheggio oggetto di controversia costituisce effettivamente un bene comune, ha dichiarato nulla la delibera impugnata perché, respingendo la richiesta di utilizzare a turno della rimessa, ha violato il pari diritto della condòmina all'uso del bene “che stante le dimensioni ridotte, non consente ad almeno un condominio (quindi anche all'attrice) di parcheggiare, contemporaneamente agli altri, la propria autovettura senza recare intralcio agli altri condòmini”.
La consulenza tecnica espletata non lascia dubbi. Nel caso di specie è infatti emerso che i condòmini (nove in tutto) hanno tutti il diritto al pari uso della rimessa e, quindi, di utilizzarla per parcheggiare le vetture. Ma è altresì emerso che lo spazio a disposizione non è sufficiente a consentire a tutti di parcheggiare contemporaneamente le automobili (almeno uno per condomino).
In questi casi l'uso diretto del bene può essere frazionato laddove vi siano i presupposti di fatto per un godimento separato senza alterazione della destinazione della cosa (perché altrimenti vi sarebbe un'innovazione vietata). Soluzione questa non praticabile nella fattispecie. L'alternativa è costituita dall'uso turnario dei posti auto, con l'avvicendamento dei singoli condòmini nel godimento del bene.
Nel caso di specie, non essendo possibile l'uso simultaneo del garage, la turnazione dei posti auto rappresenta effettivamente l'unica soluzione percorribile per garantire a tutti i partecipanti il pari diritto dal godimento del bene comune, secondo la destinazione impressa allo stesso dalla compagine condominiale.
Da qui la declaratoria d'illegittimità della delibera impugnata: con essa, secondo il giudice, l'assemblea dei condòmini ha negato la turnazione dei posti auto comprimendo di fatto il diritto all'uso comune paritario. Tanto basta per considerare tale deliba radicalmente nulla perché lesiva del diritto d'uso del singolo condòmino.


 Tribunale di Roma, n. 319 dell'11 gennaio 2016


Fonte http://www.condominioweb.com/turnazione-posti-auto-parcheggio-condominiale.12696#ixzz49CsFJFcQ
www.condominioweb.com 

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