martedì 31 maggio 2016

Installazione dell'ascensore per disabili in caso di rifiuto degli altri condomini.



Installazione dell'ascensore per disabili 

in caso di rifiuto degli altri condomini.

Il condominio non può opporsi all'installazione dell'ascensore per disabili 

se l'impianto è indipendente e non interferisce con le strutture dell'edificio.





In tema di condominio negli edifici, sulla base della previsione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 13/89 deve affermarsi, in caso di rifiuto del condominio di adottare le deliberazioni di cui al primo comma, il diritto del singolo condomino, che si trovi nelle condizioni di disabilità previste dalla legge, di far installare a proprie spese l'ascensore. La norma fa salvo quanto disposto dall'art. 1120, 2 comma, c.c., in base al quale sono vietate quelle innovazioni che "possano arrecare pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino". È da escludersi che si verta in ipotesi di innovazione "vietata" se l'impianto ha una "struttura indipendente ed autoportante", che non crea sollecitazioni e non interferisce con le strutture dell'edificio.
Così si è pronunciato il Tribunale di Firenze nella sentenza n. 174 del 19 gennaio 2016, ove è stato precisato che non si può stoppare l'ascensore che il disabile installa a sue spese se non lede la stabilità dell'edificio.
Questi i fatti di causa. Alcuni condomini, adivano il Tribunale di competenza evidenziando che il condominio aveva negato loro l'autorizzazione all'installazione di un ascensore. In particolare, gli attori, precisavano che vi erano alcuni condomini, proprietari degli appartamenti situati all'ultimo piano dell'edificio, con particolari condizioni di invalidità; per tali ragioni, avevano invocato tale diritto all'installazione dichiarandosi disposti ad accollarsi interamente la relativa spesa.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio,il condominio è rimasto contumace mentre erano intervenuti volontariamente con distinte comparse alcuni condomini che si opponevano alla domanda di parte attrice; in particolare, questi chiedevano il rigetto, sulla scorta di una linea difensiva tesa ad evidenziare come l'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala del fabbricato condominiale avrebbe determinato la parziale ablazione della cosa comune, la rilevante compromissione del loro pari uso, l'alterazione del decoro architettonico nonché la perdita di valore economico del bene, ricadente anche sulle singole unità immobiliari.
Nel corso del procedimento, espletata l'attività istruttoria, il giudice adito, sui motivi esposti, preliminarmente, precisava che in tema di condominio negli edifici, le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. non corrispondono alle modificazioni cui si riferisce l'art. 1102 c.c. dal momento che le prime sono costituite da opere di trasformazione, le quali incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà del condomino in ordine alla migliore, più comoda e razionale, utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c. (In tal senso Cass. Civ. Sez. 2, sent. n. 18052 del 19/10/2012).
Quindi, sul punto, il Tribunale evidenziava che in ordine alla possibile compromissione della facoltà di uso e di godimento da parte degli altri condomini di una porzione del vano scala, che verrebbe sacrificato per l'esecuzione dell'opera, va considerato che, secondo condivisibile indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il concetto di "inservibilità", di cui all'art. 1120, ultimo comma, c.c., deve essere interpretato come "sensibile menomazione dell'utilità che il condominio ritraeva secondo l'originaria costituzione della comunione" (Cass. sez. 2 8.10.2010 n. 20902 e già Cass. sez. 2 21.10.1998 n. 10445).
A tal proposito, nel caso di specie, è stato accertato che l'installazione dell'ascensore, consentendo lo sbarco ad ogni piano (compresi gli ammezzati ed il seminterrato), non determina una situazione che impedisca agli altri condomini di usare le parti comuni dell'edificio interessate dall'impianto, in condizione di parità con gli attori, secondo quella che è la loro destinazione, di dare accesso agli immobili di proprietà.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto si evidenzia che l'installazione di un ascensore all'interno del vano scala dell'edificio condominiale «che contempli anche una riduzione della larghezza della scala, rientra nel concetto di innovazione ai sensi dell'art. 1120 Cc e dell'articolo 2, primo comma della legge 13/1989, che disciplina le specifiche innovazioni finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche».Dunque, esclusa qualsiasi compromissione della stabilità dell'edificio (relazione del CTU), sulla base della previsione normativa della legge 13/1989, il diritto del singolo, affetto da disabilità, può far installare a proprie spese l'ascensore anche nel caso di rifiuto di altri condomini. Per le ragioni esposte, il giudice fiorentino, accertata l'esistenza dell'eliminazione delle barriere architettoniche, ha lecitamente accolto la domanda degli attori.
  Tribunale di Firenze n. 174 del 19 gennaio 2016


Fonte http://www.condominioweb.com/ascensore-installazione-rifiuto.12737#ixzz4AEXGkwoJ
www.condominioweb.com 

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