giovedì 12 maggio 2016

È obbligatorio rilasciare la polizza di assicurazione dell'immobile.


È obbligatorio rilasciare la polizza 

di assicurazione dell'immobile.





La Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 411 del 04 febbraio 2016 si è pronunciata in merito all'obbligo della consegna della polizza assicurativa da parte del costruttore, stabilendo che l'assicurazione è obbligatoria per legge (ex articolo 4 del decreto legislativo 122/05)
I fatti di causa. Tizio (acquirente), dopo aver stipulato il contratto definitivo di compravendita immobiliare con Caio (Venditore e Costruttore), adiva il Tribunale di competenza, in quanto non aveva ricevuto dal convenuto venditore, la polizza prescritta a beneficio dell'acquirente dall'art. 4 dlgs 122/2005 a copertura degli eventuali danni ex art. 1669 c.c.; per tali motivi, chiedeva al giudice adito, la condanna di Caio alla consegna dei documenti, nonché il risarcimento di una somma, per ogni giorno di ritardo, nella consegna della medesima polizza. In primo grado, il Tribunale, respingeva la domanda dell'attore, in quanto, a parere del giudice, il convenuto non poteva essere condannato a consegnare tale polizza, in quanto prestazione inesigibile, la cui stipula non dipendeva esclusivamente dalla sua volontà (ma dalla Compagnia di Assicurazione). Avverso tale pronuncia, il compratore Tizio proponeva impugnazione innanzi alla Corte di Appello.

La prestazione infungibile e l'obbligo della consegna della polizza assicurativa. Ebbene, preliminarmente, è opportuno evidenziare che l'obbligazione è il rapporto tra due parti in virtù del quale una di esse (debitore) è tenuta ad effettuare una determinata prestazione a favore dell'altra (creditore). Pertanto, assume rilevanza il tipo di prestazione: fungibile, quella che ha per oggetto una prestazione (dare, non fare, fare) che può indifferentemente, secondo la valutazione delle parti, essere eseguita dal debitore o da un terzo, per suo conto; infungibile, quella caratterizzata da una prestazione che, secondo la valutazione delle parti, non può essere sostituita con un'altra e deve essere eseguita personalmente dal debitore poiché sono rilevanti, a tal fine, le sue qualità personali. A tal proposito, inoltre, giova ricordare che, secondo la normativa (art. 1669 c.c e art. 4 del d.lgs 122/2005) “il costruttore (debitore) è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente (creditore) all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale (prestazione infungibile) a beneficio dell'acquirente”. Premesso ciò, nella vicenda in esame, nel corso dell'istruttoria era emerso che Caio (venditore) era impossibilitato di procurarsi la polizza, in quanto la Compagnia di Assicurazione non aveva inteso concludere il contratto di assicurazione non per denegata sussistenza del diritto, ma in ottemperanza ad una mera prassi interna, ostativa al rilascio di polizze richieste a più di due anni dalla fine lavori; sicché, per il costruttore, la prestazione era apparsa “infungibile”.
L'interpretazione della Corte di Appello di Milano. I giudici milanesi, conformemente ai principi esposti dalla giurisprudenza di legittimità, hanno avuto modo di precisare che in tema di obblighi di fare è ammissibile l'azione volta ad ottenere la pronuncia di condanna, dovendosi ritenere irrilevante il loro carattere infungibile. Quindi il titolare del rapporto (in questo caso il Compratore) è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un "facere" infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento. Ne consegue che in caso di rapporti che comportano obblighi di fare non suscettibili di esecuzione forzata è ammissibile l'azione per costringere l'inadempiente a eseguire la prestazione promessa. (In tal senso Cass. Civ. Sentenze nn. 18779/14, 19454/11 e 15349/2000). Difatti, secondo la Corte di Appello, (contrariamente a quanto detto dal Giudice di primo grado) una volta perfezionato il contratto, il venditore aveva un vero e proprio obbligo di legge della consegna della polizza.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Appello di Milano, ha accolto il ricorso di Tizio (compratore) con la condanna di Caio (Costruttore/Venditore) alla consegna della polizza assicurativa, nonché all'eventuale risarcimento del danno nel caso di ritardo all'esecuzione del provvedimento in esame.


Corte d'Appello di Milano n. 411 del 04 febbraio 2016


Fonte http://www.condominioweb.com/polizza-di-assicurazione-dellimmobile.12673#ixzz48RzZRhSK
www.condominioweb.com 

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf