venerdì 13 gennaio 2017

Parcheggio in cortile? No se limita i diritti degli altri condomini



Parcheggio in cortile? No se 

limita i diritti degli altri 

condomini


Il nuovo proprietario non può parcheggiare la propria auto nel cortile impedendo agli altri la possibilità di godere dello spazio comune.







“Per la Cassazione, non esiste un difetto di interesse ad agire dei condomini perché una volta “cancellato” il regolamento, che stabiliva un divieto comunque sganciato da una situazione di fatto, era possibile sostenere che il cortile condominiale, anche a causa delle sue dimensioni, non consentiva un parcheggio che si sarebbe risolto nella violazione dell'articolo 1102 del Codice civile sull'uso della cosa comune”. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 27 dicembre 2016 in merito al divieto di parcheggio in cortile.
I fatti di causa. Con sentenza, il Tribunale di Verona dichiarava illegittimo, per violazione dell'art. 1102, cod. civ., l'utilizzo a parcheggio del cortile interno del fabbricato, preteso da Tizio. La pronuncia in esame veniva confermata in grado di appello.
Avverso tale ultima pronuncia, l'attore promuoveva ricorso per cassazione denunziando la violazione degli artt. 1131, 2729, comma 2, 2909, cod. civ. e deducendo che l'amministratore condominiale non aveva il potere di resistere in giudizio.
Uso della cosa comune. In base al primo comma dell'art. 1102 c.c. ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Detto ciò, in tema di uso della cosa comune, per verificare se l'utilizzo diretto e più intenso da parte di un condomino sia legittimo ex art. 1102 cod. civ. e non alteri il rapporto di equilibrio tra i partecipanti, occorre aver riguardo non tanto alla posizione di coloro che abbiano agito in giudizio a tutela del loro diritto, quanto all'uso potenziale spettante a tutti i condomini, proporzionalmente alla rispettiva quota del bene in comunione (Cass. n. 14245/2014).
Difatti, in tema di parcheggio, l'esclusione dell'attitudine del cortile all'uso di parcheggio per autovetture, in quanto per sua conformazione idoneo soltanto al passaggio delle persone e al transito dei veicoli diretti nelle rimesse aventi accesso dal medesimo, è perfettamente rispondente alla fondamentale regola di cui all'art. 1102, comma 1°, cod. civ., secondo la quale l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non può alterarne la destinazione, da intendersi in concreto, in considerazione delle caratteristiche obiettive e funzionali, e impedirne il concorrente uso degli altri comunisti, secondo il loro diritto.
Pertanto deve essere escluso il diritto di parcheggiare nel cortile condominiale, se la presenza di veicoli in sosta, oltre a rendere scomodo il raggiungimento a piedi delle singole unità immobiliari, impedisce a un condomino di utilizzare il cortile per l'introduzione di automezzi nei vani di sua proprietà posti a pianterreno (Cass. 13 dicembre 2013, n. 27940).
Il ragionamento della Corte di Cassazione. Nel caso in esame, secondo il ricorrente, la “fonte” principale del diritto a posteggiare in cortile era stata individuata nel venir meno del regolamento condominiale che vietava tale uso, dopo la dichiarazione di nullità per un difetto deliberativo.
A parere del ricorrente, dunque, era possibile il godimento di tutti i diritti condominiali in assenza di specifici “paletti”.
Inoltre, a suo dire, il parcheggio era compatibile con le manovre di ingresso ai garage degli altri condomini.
Infine la difesa del ricorrente ricordava la disponibilità del condomino ad un uso “turnario” dell'area contesa.
Orbene, premesso ciò, a seguito dell'istruttoria, la CTU aveva ritenuto che l'uso a posteggio, anche di una sola autovettura, del piccolo cortile era tale da impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso <<secondo il loro diritto>> (art. 1102, cod. civ.); in specie, rendendo particolarmente disagevole l'ingresso di mezzi all'interno delle esistenti private autorimesse.
A tal proposito, conformemente ai principi giurisprudenziali, la Corte ha avuto modo di evidenziate che la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., “non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione” (Corte di Cassazione, Sentenza 14 aprile 2015, n. 7466).
Difatti, secondo i giudici di legittimità, nella vicenda in esame, la pretesa di utilizzare l'angusto cortile per posteggiare la propria autovettura, non solo impedirebbe l'uso paritario da parte degli altri condomini, ma renderebbe oltremodo difficoltosa l'utilizzazione dei garage di loro esclusiva proprietà, cosi immutando la destinazione del cortile.
Peraltro, il criterio dell'uso promiscuo della cosa comune, desumibile dall'art. 1102 cod. civ., richiede che ciascun partecipante abbia il diritto di utilizzare la cosa comune come può (nel caso passandovi o stazionandovi a piedi o con l'ausilio di mezzi diversi e meno ingombranti di un'automobile) e non in qualunque modo voglia, atteso il duplice limite derivante dal rispetto della destinazione della cosa e della pari facoltà di godimento degli altri comunisti ( Cassazione n. 15203 del 11/07/2011).
Quanto alla carenza di legittimazione attiva del condominio, secondo la Corte, la declaratoria di nullità per difetto deliberativo del regolamento condominiale approvato dall'assemblea non impediva, il vaglio della domanda riconvenzionale con la quale i convenuti chiedevano di negare il permesso al posteggio.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento ha respinto la domanda di Tizio e per l'effetto ha confermato la pronuncia della corte territoriale con contestuale condanna del condomino ricorrente alla spese di lite.

 Scarica Corte di Cassazione del 27 dicembre 2016


Fonte http://www.condominioweb.com/cortile-condominiale-parcheggio.13324#ixzz4VfORn02G
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Spetta all'erede comunicare al condominio il decesso del precedente condomino



Spetta all'erede comunicare al 

condominio il decesso del 

precedente condomino


Chi ha l'onere di comunicare all'amministratore del condominio il decesso del condomino?







È onere dell'erede comunicare all'amministratore del condominio il decesso del condomino e l'accettazione dell'eredità, con conseguente assunzione dei diritti e degli obblighi condominiali.
In assenza di tale comunicazione, l'erede non può contestare il vizio di omessa convocazione nelle assemblee di condominio, effettuata dall'amministratore sulla base dei dati risultanti dal registro di anagrafe condominiale.
Questo il principio che si evince dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 22422/2016, depositata il 2 dicembre 2016, che ha rigettato l'impugnazione contro le delibere condominiali aventi ad oggetto l'approvazione di bilanci, rendiconti e riparti.
Il caso – Il proprietario di un appartamento in condominio, ereditato dalla madre, impugnava davanti al Tribunale le delibere di approvazione dei bilanci condominiali, chiedendone l'annullamento, in quanto le stesse ponevano a suo carico oneri condominiali relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, che egli assumeva illegittimi.
A sostegno della domanda, il condomino deduceva di essere venuto a conoscenza delle delibere impugnate e dei relativi documenti contabili allegati, solo attraverso la notifica del decreto ingiuntivo, con cui gli veniva ingiunto di pagare a favore del condominio la somma di circa 7400 euro.
In particolare, l'attore sosteneva di non aver mai ricevuto da parte del condominio le convocazioni alle assemblee sopra citate, e di non aver mai ricevuto nemmeno i verbali delle assemblee, né i bilanci e i relativi stati di riparto ivi approvati.
In realtà, come ha eccepito e dedotto la difesa del Condominio, durante il periodo a cui si riferiscono le delibere impugnate l'attore, in base all'anagrafe condominiale, non risultava appartenere al Condominio, in quanto la titolarità dell'appartamento de quo risultava essere di sua madre; né era pervenuta al condominio alcuna comunicazione del decesso della signora e della successiva accettazione della eredità da parte degli eredi.
Vieppiù, nel marzo 2008 le unità immobiliari in questione venivano sottoposte a sequestro conservativo dal Tribunale civile di Roma, consegnate al custode giudiziario e, successivamente, vendute all'asta, allo stesso custode.
Ragione per cui l'amministratore del condominio, da quel momento in poi, aveva correttamente provveduto a consegnare l'avviso di convocazione delle assemblee di cui trattasi al custode giudiziario.
La decisione - Di fronte alle difese del condominio – si legge nella sentenza in commento – “era onere dell'attore fornire la prova di aver effettuato la dovuta comunicazione al condominio circa il decesso della madre e dell'accettazione dell'eredità con la conseguente assunzione dei diritti e degli obblighi condominiali”.
Tale prova non risulta essere stata fornita; né risultano elementi dai quali il giudice possa desumere che l'amministratore del condominio convenuto fosse a conoscenza del decesso della precedente proprietaria dell'immobile.
Sulla base di tali presupposti, il giudice capitolino non ha potuto fare altro che dichiarare insussistente il vizio di omessa convocazione lamentato dall'attore, rigettando la domanda.
Il Tribunale ha dunque confermato la validità ed efficacia delle delibere assembleari e dei relativi bilanci posti a fondamento del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condomino. Quest'ultimo dovrà anche pagare le spese processuali, pari a circa 3500 euro.
 Scarica Tribunale di Roma, n. 22422 del 2 dicembre 2016


Fonte http://www.condominioweb.com/morte-condomino.13346#ixzz4VfMY7mhQ
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Legge di stabilità 2017, il testo definitivo dai bonus casa alle pensioni

Legge di stabilità 2017, il testo definitivo dai bonus casa alle pensioni

Autore: Annastella Palasciano


Con 173 voti favorevoli e 108 contrari, il Senato ha votato la fiducia alla legge di Stabilità 2017, poco prima delle dimissioni del premier Matteo Renzi. Il testo definitivo della legge di bilancio è quello che aveva già ottenuto il via libera dalla Camera, mentre restano fuori molti emendamenti che si sperava entrassero durante il dibattito a Palazzo Madama. Dai bonus casa alle pensioni, vediamo quali sono le novità di questa manovra.
  • Legge di stabilità 2017 casa - sono state prorogate al 2017, molte delle agevolazioni fiscali già presenti nella precedente finanziaria. Prima di tutto il bonus sulle ristrutturazioni edilizie che permettono al contribuente di detrarre dall'Irpef il 50% delle spese per un tetto massimo di 96.000 euro. Possono accedere al bonus non solo i proprietari, ma anche gli inquilini in affitto, gli ufufruttuari e i nudi proprietari. Prolungate anche le detrazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'immobile e il bonus mobili legato ai lavori di ristrutturazione. Nessuna proroga per il bonus legato all'acquisto delle giovani coppie. Nel testo è stato introdotto anche il sismabonus, ovvero gli incentivi per l'adeguamento antisismico degli edifici.
  • Legge stabilità 2017 pensioni - Uno dei punti principali della nuova legge di stabilità rigurda sicuramente il capitolo pensioni. Le novità principali riguardano:
  1. Anticipo pensione Ape

  2. Ape sociale o aziendale

  3. Ricongiunzione gratuita contributi

  4. Ottava salvaguardia - la salvaguardia per chi è rimasto senza lavoro e senza pensione a seguito della Riforma Fornero sarà estesa a 30.700 lavoratori.
  5. Opzione donna - le misure per il pensionamento anticipato saranno estese anche alle lavoratrici dipendenti nate nell'ultimo trimestre del 1958 e alle autonome nate tra ottobre e dicembre 1957. Ci sarà la pensione anticipata a 57 e 58 anni per chi ha maturato i requisiti entro il 31 luglio 2016.
  • Iri imposta reddito imprenditoriale -  L'imposta sul reddito delle imprese è una nuova forma di tassazione per le società di persone e le ditta individuali e verrà introdotta per le piccole imprese a contribuzione ordinaria a partire dal 2017. Ha il compito di sostituire l'aliquota progressiva dell'Iri, introducendo una nuova tassa piatta del 24% per tutti. Inoltre verrà abbassata dal 27,5 al 24 l'aliquota ires per le società di capitali.
  • Legge di stabilità 2017 famiglia - Proroga dei voucher asili nido al 2017 e al 2018 e introduzione del cosiddetto "bonus mamma domani", un contributo di 800 euro per le nascite e le adozioni del 2017.
  • legge di stabilità 2017 lavoro -  Il limite imponibile per i premi di produttività tassati al 10% sarà alzato fino a 4000 euro per un reddito massimo di 80mila euro. Permangono gli sgravi contributi, ma diventano più selettivi.                  
  • FONTE : TEAM IDEALISTA

Ristrutturazioni, avanti per tutto il 2017 con il bonus 50%

Ristrutturazioni, avanti per tutto il 2017 con il bonus 50%
di  Paola Mammarella



23/12/2016 – Ci sarà un anno in più per usufruire delle detrazioni del 50% sugli interventi di ristrutturazione. La Legge di Bilancio 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di detrarre dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50% delle spese sostenute per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni dei condomìni.

La legge ha prorogato anche il Bonus Mobili per l’arredo di abitazioni che sono state oggetto di interventi di ristrutturazione e ha introdotto il Bonus Alberghi per la riqualificazione delle strutture ricettive.

Detrazione 50% per le ristrutturazioni

La detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2017, fino ad un tetto massimo ammissibile di 96mila euro, spetta per gli interventi di:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale;
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- ricostruzione o ripristino degli immobili danneggiati dalle calamità naturali, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- acquisto e costruzione di box e posti auto pertinenziali;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- installazione di dispositivi anti-intrusione;
- cablatura e riduzione dell’inquinamento acustico;
- acquisto e installazione di impianti fotovoltaici;
- messa in sicurezza dal punto di vista sismico (la legge ha introdotto il Sismabonus, che scade il 31 dicembre 2021 e permette di avere incentivi maggiori in base ai risultati raggiunti);
- bonifica dall’amianto;
- installazione di sistemi anti-infortunio.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE

Sono inoltre detraibili al 50% anche le spese, fino a 96 mila euro, per l’acquisto di edifici residenziali ristrutturati dalle imprese di costruzione.

pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale. La detrazione avviene con un rimborso ripartito in dieci rate annuali di pari importo.

In condominio, le comunicazioni dei dati relativi ai pagamenti dovranno avvenire online entro il 28 febbraio di ogni anno.

Bonus Mobili

Fino al 31 dicembre 2017 si può richiedere il Bonus Mobili, cioè la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione iniziata nel 2016. Non sono agevolabili gli acquisti di porte, pavimenti, di tende e tendaggi e altri complementi di arredo, mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.

Il tetto di spesa ammissibile, come negli anni passati, è di 10mila euro e il rimborso avviene in dieci rate annuali di pari importo.

I pagamenti devono essere effettuati con bonifici bancari o postali, ma sono ammessi anche carte di credito o carte di debito Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

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Stop al Bonus Mobili Giovani Coppie

Nel 2017 non ci sarà invece il Bonus Mobili per le giovani coppie, cioè la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili, ma non di elettrodomestici, destinati ad arredare la prima casa di proprietà. L’agevolazione destinata alle coppie under 35 sposate o conviventi, che hanno acquistato la prima casa nel 2016 o nel 2015, scade definitivamente il 31 dicembre 2016.

Bonus Alberghi

Per il 2017 e il 2018 è riconosciuto un credito di imposta del 65% per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, inclusi gli agriturismi. Il credito è ripartito in due quote annuali di pari importo.Per questi interventi è disponibile un plafond di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020.

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giovedì 12 gennaio 2017

Il singolo condomino può accedere direttamente al conto corrente bancario condominiale. Superata l'eventuale condotta omissiva dell'amministratore di condominio.


Il singolo condomino può 

accedere direttamente al conto 

corrente bancario condominiale.

Superata l'eventuale condotta 

omissiva dell'amministratore di 

condominio.


Accesso diretto al conto corrente bancario condominiale: legittima la richiesta documentale del singolo condomino


Non ci sono più scuse: ogni singolo condominoha la facoltà di richiedere anche all'intermediario – ossia alla banca – copia dei documenti relativi al rapporto di conto corrente condominiale, superando in tal modo l'eventuale condotta omissiva dell'amministratore di condominio.
Il Collegio di Roma dell'Arbitrato Bancario Finanziario, con decisione n. 7960 del 16 settembre 2016, risolve con tale affermazione la controversia instaurata da una condomina, la quale, dopo aver più volte e senza successo richiesto all'amministratore di condomino detta documentazione, si era rivolta alla banca presso la quale il conto corrente condominiale risultava aperto.
Tuttavia, in tale sede, la condomina ricorrente si era vista opporre un rifiuto per «mancanza dei presupposti di legittimazione attiva (essendo l'amministratore l'unico legittimato a richiedere la documentazione in parola)» – la banca motivava così il proprio diniego, sulla base del nuovo disposto dell'art. 1129 c.c. e di quanto precisato dallo stesso Garante per la protezione dei dati personali nella Newsletter del 23 aprile 2014.
Al riguardo, va ricordato che la riforma, intervenendo profondamente sull'art. 1129 c.c., ha introdotto, tra le altre previsioni, la disposizione secondo cui «L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio» (comma 7).
L'amministratore è dunque tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati.


 Collegio di Roma Arbitrato Bancario Finanziario decisione n. 7960 del 16 settembre 2016


Fonte http://www.condominioweb.com/accesso-conto-corrente-bancario-condominiale.13342#ixzz4VZbA7Jdg
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giovedì 15 dicembre 2016

La detrazione fiscale della provvigione pagata all'agenzia immobiliare


La detrazione fiscale della

provvigione pagata all'agenzia

immobiliare


Provvigione agenzia immobiliare. Facciamo chiartezza





Nel caso di acquisto di un'abitazione per il tramite di agenzia immobiliare è possibile fruire di detrazioni fiscali per la provvigione riconosciuta all'agenzia?
Se sì, qual è la misura della detrazione alla quale si è ammessi a godere?
La risposta ai quesiti va ricercata nel così detto TUIR, testo unico delle imposte sui redditi, altrimenti noto come d.p.r. n. 917 del 1986.
Prima di entrare nel merito della questione è utile rammentare che cosa s'intende per detrazione.
Detrazione fiscale
Siamo abituati a sentire parlare, ad esempio con riferimento alle ristrutturazioni edilizie, di detrazioni fiscali. Ma che cosa vuol dire, esattamente, detrazione?
La detrazione fiscale è quella somma che il contribuente ha diritto a scorporare dall'imposta lorda dovuta allo Stato.
Esempio: Tizio deve allo Stato, a titolo di Irpef, un'imposta lorda pari ad € 1.000,00, considerate varie spese effettuate, tuttavia, egli avrà diritto di detrarre da quella imposta la somma di € 180,00. Di conseguenza l'imposta netta che Tizio è tenuto a versare sarà pari ad € 820,00 (€ 1000,00 - € 180,00).
La misura delle detrazioni è stabilita dalla legge e può essere prevista:
a) in misura secca (es. detrazione fino ad € 100,00);
b) in percentuale sulla spesa sostenuta (es. detrazione del 19% della spesa);
c) in misura percentuale con un tetto (es. 50% fino ad un massimo di € 96.000,00, così come indicato per le detrazioni riguardanti ristrutturazioni).
La detrazione, poi, può essere fruita in un'unica soluzione oppure in più annualità (si vedano detrazioni fiscali per interventi edilizi).
Detrazioni per provvigioni degli agenti immobiliari
Rispetto ai compensi (provvigioni) corrisposte agli agenti immobiliari in ragione dell'acquisto di un immobile, l'art. 15 del d.p.r. n. 917 del 1986 stabilisce che:
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
[…]
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità” (art. 15, primo comma lett. b-bis, d.p.r. n. 917/86).
Nella propria guida su acquisto e vendita della casa l'agenzia delle entrate specifica che “la detrazione spetta a condizione che l‘acquisto dell'immobile sia effettivamente concluso. In caso di stipula del contratto preliminare, per poter usufruire della detrazione è necessario aver regolarmente registrato il compromesso” (Fonte: Guida Agenzia entrate).
Lo stesso ente, nel medesimo documento, specifica che se l'appartamento è acquistato da più persone, della detrazione beneficiano tutti i comproprietari che hanno concorso alla spesa sul massimo detraibile (cioè € 1000,00) e nella misura della rispettiva quota di comproprietà.


Fonte http://www.condominioweb.com/detrazioni-provvigioni-degli-agenti-immobiliari.13275#ixzz4SuDVCCbi
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La casa si può acquistare anche con un assegno scoperto?


La casa si può acquistare anche 

con un assegno scoperto?


L'assegno scoperto per la caparra non annulla il preliminare di vendita di un immobile





Ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo
dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo. "Il preliminare di compravendita di un immobile è da ritenersi comunque valido anche in presenza di una caparra concordata emessa dal promissario acquirente che è risultata priva di provvista al momento della sua emissione".
Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24747 del 5 dicembre 2016 n. 24747 in materia di validità del contratto preliminare.
I fatti di causa. Caio (promissario acquirente) veniva citato in giudizio davanti al Tribunale da Tizio (promittente venditore) per la condanna in via principale al pagamento del doppio della caparra ex art. 1385 c.c., previo accertamento del legittimo esercizio di recesso dal contratto preliminare avente ad oggetto la promessa di vendita di un immobile di civile abitazione disatteso dal promittente alienante.
Chiedeva inoltre la condanna al risarcimento del danno, in accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento, ex art. 1453 c.c.
In primo grado, il Tribunale adito accoglieva la richiesta di Caio e condannava Tizio al pagamento del doppio della caparra.
In secondo grado, la corte territoriale riformava la sentenza impugnata e dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente in quanto, a parere della Corte d'Appello, il mancato adempimento (della caparra) era causa legittima di risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente. Avverso tale sentenza Caio ha proposto ricorso in Cassazione.
La caparra. È la somma di denaro o di altre cose fungibili che una parte versa all'altra come anticipo della prestazione finale (caparra confirmatoria) o come corrispettivo del diritto di recesso (caparra penitenziale).
I due tipi di caparra, seppure simili, sono molto diverse tra loro per presupposti ed effetti. La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) rappresenta una garanzia tramite la quale, in caso di inadempimento di una delle due parti (acquirente o venditore) se è inadempiente la parte che ha dato la caparra l'altra parte può: trattenerla e chiedere l'esecuzione del contratto o il risarcimento del danno subito; oppure, recedere dal contratto ritenendo la caparra.
Invece, se è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra l'altra parte può: chiedere l'esecuzione del contratto o il risarcimento del danno subito; oppure recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Quanto alla caparra penitenziale (1386 c.c.), la garanzia della possibilità del mancato adempimento è preventiva: quando una delle parti interessate, per esempio acquirente e venditore di un immobile, non intenda concludere un contratto la caparra ha la funzione di risarcimento al danno subito da una delle due parti.
Quindi se recede la parte che ha dato la caparra, l'altra parte può trattenere la caparra senza poter chiedere altro; se recede la parte che ha ricevuto la caparra, l'altra parte può esigere il doppio della caparra versata senza poter chiedere altro.
Il ragionamento della Corte di Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che nel caso in esame, la caparra aveva perduto la funzione di rafforzamento del vincolo contrattuale dato che l'assegno con il quale si intendeva corrispondere la caparra concordata al momento della sua emissione era privo di provvista, perché la funzione della caparra era stata assolta dalla messa a disposizione della somma e non anche dall'immissione della stessa, nella disponibilità del destinatario.
Difatti secondo un orientamento giurisprudenziale di legittimità la caparra ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario anche se l'effetto proprio della caparra si perfeziona al momento della riscossione della somma recata dall'assegno, e quindi salvo buon fine (Cass. n. 17127/11).
Ed ancora,in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo, invece, al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (Cass. 17749/09).
Conformemente al citato orientamento giurisprudenziale, a parere della corte di legittimità, nel caso si specie il contratto di caparra, quale contratto reale, si era perfezionato.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha accolto il ricorso di Caio (promissario acquirente) e per l'effetto ha confermato la validità del preliminare di vendita.
Corte di Cassazione, del 5 dicembre 2016, n. 24747


Fonte http://www.condominioweb.com/assegno-scoperto-per-la-caparra-non-annulla-il-preliminare-di.13281#ixzz4SuAQpIjt
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sabato 10 dicembre 2016

Riduzione spese condominiali appartamento vuoto


Riduzione spese condominiali

appartamento vuoto


Appartamento vuoto e spese condominiali. Ecco perchè quasi sempre non è possibile pagare di meno







È possibile ottenere la riduzione delle spese condominiali di un appartamento vuoto?
È questa la domanda di un nostro lettore che specifica: "Da ormai due anni l'appartamento che prima utilizzavo come abitazione è vuoto perché mi sono trasferito in un'altra città. Dapprima ho pensato di affittarlo, ma poi ho preferito evitare perché a breve vorrei provare a venderlo.
Giacché è vuoto (anche di arredi) ho staccato tutte le utenze dirette (luce, gas e telefono) e così facendo ho ottenuto una riduzione della tassa sulla spazzatura. Mi sono quindi domandato se tale procedura mi può fare accedere automaticamente ad una riduzione delle spese condominiali. Mi potete aiutare?"
La risposta al nostro lettore è che, salvo particolari accordi con tutti i suoi vicini e/o clausole contenute in un regolamento condominiale contrattuale, egli dovrà continuare a pagare le spese condominiali nella misura piena.
Vediamo perché. Esiste una norma del codice civile, esattamente il secondo comma dell'art. 1123, la quale specifica che ogni condomino deve pagare le spese condominiali in base all'uso che può fare dei servizi e delle cose comuni.
Sovente questa norma viene utilizzata per sviluppare un ragionamento che è pressappoco questo: "Siccome il mio appartamento non è utilizzato da nessuno, allora lo utilizzo meno anzi non lo utilizzo proprio e quindi non devo pagare nulla o almeno devo pagare meno". Non è così.
La Cassazione ha chiarito che non si paga per l'uso effettivo, ma per quello potenziale. In una sentenza datata 1991 si legge che il secondo comma dell'art. 1123 c.c. "stabilisce una ripartizione delle spese in questione in misura proporzionale non già al valore della proprietà di ciascun condomino ma all'uso che ciascun condomino può fare di una determinata cosa comune - riguarda il caso in cui la cosa comune (più esattamente il servizio comune) sia oggettivamente destinata a permettere ai singoli condomini di goderne in misura diversa (inferiore o superiore al loro diritto di comproprietà sulle parti comuni); e, a tal fine, si deve avere riguardo all'uso che ciascun partecipante può farne, cioè al godimento potenziale e non al godimento effettivo, e, quindi, non all'uso che effettivamente ne faccia o non ne faccia"(Cass. n. 13161/91).
Così, ad esempio, mentre per quel che riguarda il servizio idricoevidentemente vi sarà una riduzione delle spese dovuto al fatto che non si consuma acqua, per l'ascensore, il portierato, oppure per il compenso dell'amministratore non si potrà, in via generale, addivenire ad alcuna riduzione poiché il condomino potrà sempre entrare nella propria abitazione, interagire con l'amministratore, ecc. al di là del fatto che questa sia abitata effettivamente.
La regola generale, tuttavia, soffre un'eccezione: un differente intercorrente tra tutti i condòmini che può essere contenuto in un regolamento di origine contrattuale oppure in un successivo atto siglato dagli stessi.
Questo accordo può prevedere modalità e termine della riduzione e/o dell'esenzione, stante il fatto che la materia della ripartizione delle spese condominiale rientra tra quelle disciplinabili da un accordo tra tutti i condòmini (art. 1123, primo comma, c.c.).


Fonte http://www.condominioweb.com/le-spese-condominiali-di-un-appartamento-vuoto.13264#ixzz4SQxTiHMo
www.condominioweb.com 

Certificazione energetica : un documento obbligatorio e utile se redatto opportunamente al miglioramento dell'efficienza energetica.

Certificazione energetica : 

un documento obbligatorio e 

utile se redatto opportunamente 

al miglioramento dell'efficienza 

energetica.


Attestato di Prestazione Energetica. Facciamo chiarezza.

Tra le varie considerazioni che bisogna tenere conto nell'acquisto di una abitazione, c'è la classe energetica.
Da qualche anno infatti sono molte le novità che riguardano un parametro fondamentale nella vendita ed acquisto di un immobile. Mentre prima era di secondaria importanza, ora è fondamentale che venga stabilita la classe energetica dell' edificio.
Ci sono diversi motivi per cui è importante la classe energetica, sia ambientali che economici. Una classe energetica di tipo "G", può indicare un'elevata età della struttura (ad esempio pareti non coibentate), degli impianti, dei materiali utilizzati e dunque i consumi che vengono generati sono maggiori.
Più consumo, più inquinamento, più spese.
E' per questo motivo che fare una riqualificazione energetica installando nuovi dispositivi (ad esempio sostituzione degli infissi oppure di una caldaia a condensazione a più alto rendimento) per portare un appartamento ad una classe energetica migliore è un'idea da considerare con molta importanza.
Una spesa iniziale può portare ad un forte risparmio di energia, meno inquinamento ed una struttura che acquista valore per una futura vendita.
Migliorare l'efficienza energetica del sistema edificio/impianto è quindi estremamente importante e una certificazione energetica mette in evidenza oltre alla classe energetica attuale dell'immobile anche gli interventi migliorativi che si potrebbero attuare per migliorare l'isolamento termico.
Per avere una certificazione energetica, è necessario rivolgersi a dei professionisti (in Regione Lombardia ad esempio accreditati presso CENED), che abbiamo l'abilitazione per potere certificare un' immobile; in particolare, sempre in Regione Lombardia, la recente normativa a seguito del D.G.R.
X/3868 attuata Decreto n. 6480 del 30 luglio 2015 pone in evidenza come devono essere fatti uno o più sopralluoghi presso l'immobile da certificare, questo fa quindi comprendere come le offerte online che con poche decine di euro consentono il rilascio di un attestato di prestazione energetica possano presentare delle insidie ed è consigliabile evitarle.
Non fatevi quindi abbagliare da un risparmio immediato, che vi comporterà poi a dovervi comunque rivolgere ad un professionista certificato e a spendere ancora soldi. Quello che viene rilasciato dall'incaricato si chiama APE, ovvero Attestato di Prestazione Energetica e questo avverrà sulle nuove norme UNI.
Ad esempio diventa obbligatorio stimare anche i consumi derivanti da ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili. Tra i vari servizi affidabili ci permettiamo di menzionare quello offerto da ACE Consulting Certificazione energetica per la zona di Milano Monza Varese e Bergamo, oltre al rilascio di attestati di prestazione energetica possono supportarvi anche per le diagnosi energetiche.
Con le ultime normative, esiste una classificazione che va dall'ottimale "A4", fino alla peggiore "G". Bisogna poi ricordare al proprietario dell'immobile che vuole acquistare o affittare lo spazio, che l'APE ha una validità di dieci anni a meno di modifiche sostanziali che possano modificare l'efficienza energetica.


Fonte http://www.condominioweb.com/attestato-di-prestazione-energetica.13269#ixzz4SQu5PzYr
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venerdì 25 novembre 2016

Scia, segnalazione certificata di inizio attività




Scia, segnalazione certificata

di inizio attività

Definizione di SCIA. Ambiti di applicazione e conseguenze in caso di dichiarazioni false







Che cos'è la Scia?
In che ambiti trova applicazione?
Quali le conseguenze delle dichiarazioni false?
Partiamo dalla definizione: SCIA è l'acronimo di segnalazione certificata di inizio attività.
Si tratta di una particolare forma di procedimento amministrativo teso a snellire i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione in relazione a fattispecie che non necessitano di verifiche articolate e complesse.
Lo disciplina in via generale l'art. 19 della legge n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Dall'articolo, molto corposo e composto da numerosi commi, possiamo tirar fuori questa indicazione con valore generale:
"ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato",
salvo i casi in cui si sia in presenza di vincoli paesaggistici, ambientali e culturali.
In che modo attestare quanto richiesto dalla legge?
Nello stesso primo comma dell'art. 19 è specificato che per l'attestazione di stati e qualità personali e più in generale per quanto previsto dal d.p.r. n. 445/00 la scia è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà. Per quanto diversamente certificabili s'è tenuti ad allegare attestazioni e asseverazioni previste in relazione allo specifico procedimento.
Il procedimento ha una durata di due mesi, eventualmente prorogabili, al termine del quale per intendersi autorizzato quanto richiesto dev'esservi un provvedimento di assenso della pubblica amministrazione (non vale in silenzio assenso). Nell'ipotesi di perdurante inadempimento (mancata risposta) si può ovviare con un'azione giudiziaria tesa ad ottenerlo.
Il sesto comma dell'art. 19 della l. n. 241/90, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, punisce "chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1" con la reclusione da uno a tre anni.
Alcuni esempi di procedimento amministrativo rispetto al quale trova applicazione la segnalazione certificata di inizio attività:
a) in ambito edilizio, con obbligo di inviarla almeno trenta giorni prima della data fissata per l'inizio dei lavori;
b) per l'attività di agente immobiliare, rispetto alla quale la comunicazione della segnalazione certificata di inizio attività consente l'inizio immediato dell'attività stessa;
c) commercio al dettaglio che si svolga in una sede fissa.
In ogni caso, salve le eventuali sanzioni penali, ad un inizio d'attività non possibile può seguire un ordine di sospensione da parte della pubblica amministrazione competente.


Fonte http://www.condominioweb.com/definizione-di-scia.13232#ixzz4R2wSy4lk
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