sabato 10 dicembre 2016

Riduzione spese condominiali appartamento vuoto


Riduzione spese condominiali

appartamento vuoto


Appartamento vuoto e spese condominiali. Ecco perchè quasi sempre non è possibile pagare di meno







È possibile ottenere la riduzione delle spese condominiali di un appartamento vuoto?
È questa la domanda di un nostro lettore che specifica: "Da ormai due anni l'appartamento che prima utilizzavo come abitazione è vuoto perché mi sono trasferito in un'altra città. Dapprima ho pensato di affittarlo, ma poi ho preferito evitare perché a breve vorrei provare a venderlo.
Giacché è vuoto (anche di arredi) ho staccato tutte le utenze dirette (luce, gas e telefono) e così facendo ho ottenuto una riduzione della tassa sulla spazzatura. Mi sono quindi domandato se tale procedura mi può fare accedere automaticamente ad una riduzione delle spese condominiali. Mi potete aiutare?"
La risposta al nostro lettore è che, salvo particolari accordi con tutti i suoi vicini e/o clausole contenute in un regolamento condominiale contrattuale, egli dovrà continuare a pagare le spese condominiali nella misura piena.
Vediamo perché. Esiste una norma del codice civile, esattamente il secondo comma dell'art. 1123, la quale specifica che ogni condomino deve pagare le spese condominiali in base all'uso che può fare dei servizi e delle cose comuni.
Sovente questa norma viene utilizzata per sviluppare un ragionamento che è pressappoco questo: "Siccome il mio appartamento non è utilizzato da nessuno, allora lo utilizzo meno anzi non lo utilizzo proprio e quindi non devo pagare nulla o almeno devo pagare meno". Non è così.
La Cassazione ha chiarito che non si paga per l'uso effettivo, ma per quello potenziale. In una sentenza datata 1991 si legge che il secondo comma dell'art. 1123 c.c. "stabilisce una ripartizione delle spese in questione in misura proporzionale non già al valore della proprietà di ciascun condomino ma all'uso che ciascun condomino può fare di una determinata cosa comune - riguarda il caso in cui la cosa comune (più esattamente il servizio comune) sia oggettivamente destinata a permettere ai singoli condomini di goderne in misura diversa (inferiore o superiore al loro diritto di comproprietà sulle parti comuni); e, a tal fine, si deve avere riguardo all'uso che ciascun partecipante può farne, cioè al godimento potenziale e non al godimento effettivo, e, quindi, non all'uso che effettivamente ne faccia o non ne faccia"(Cass. n. 13161/91).
Così, ad esempio, mentre per quel che riguarda il servizio idricoevidentemente vi sarà una riduzione delle spese dovuto al fatto che non si consuma acqua, per l'ascensore, il portierato, oppure per il compenso dell'amministratore non si potrà, in via generale, addivenire ad alcuna riduzione poiché il condomino potrà sempre entrare nella propria abitazione, interagire con l'amministratore, ecc. al di là del fatto che questa sia abitata effettivamente.
La regola generale, tuttavia, soffre un'eccezione: un differente intercorrente tra tutti i condòmini che può essere contenuto in un regolamento di origine contrattuale oppure in un successivo atto siglato dagli stessi.
Questo accordo può prevedere modalità e termine della riduzione e/o dell'esenzione, stante il fatto che la materia della ripartizione delle spese condominiale rientra tra quelle disciplinabili da un accordo tra tutti i condòmini (art. 1123, primo comma, c.c.).


Fonte http://www.condominioweb.com/le-spese-condominiali-di-un-appartamento-vuoto.13264#ixzz4SQxTiHMo
www.condominioweb.com 

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