venerdì 25 novembre 2016

Scia, segnalazione certificata di inizio attività




Scia, segnalazione certificata

di inizio attività

Definizione di SCIA. Ambiti di applicazione e conseguenze in caso di dichiarazioni false







Che cos'è la Scia?
In che ambiti trova applicazione?
Quali le conseguenze delle dichiarazioni false?
Partiamo dalla definizione: SCIA è l'acronimo di segnalazione certificata di inizio attività.
Si tratta di una particolare forma di procedimento amministrativo teso a snellire i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione in relazione a fattispecie che non necessitano di verifiche articolate e complesse.
Lo disciplina in via generale l'art. 19 della legge n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Dall'articolo, molto corposo e composto da numerosi commi, possiamo tirar fuori questa indicazione con valore generale:
"ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato",
salvo i casi in cui si sia in presenza di vincoli paesaggistici, ambientali e culturali.
In che modo attestare quanto richiesto dalla legge?
Nello stesso primo comma dell'art. 19 è specificato che per l'attestazione di stati e qualità personali e più in generale per quanto previsto dal d.p.r. n. 445/00 la scia è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà. Per quanto diversamente certificabili s'è tenuti ad allegare attestazioni e asseverazioni previste in relazione allo specifico procedimento.
Il procedimento ha una durata di due mesi, eventualmente prorogabili, al termine del quale per intendersi autorizzato quanto richiesto dev'esservi un provvedimento di assenso della pubblica amministrazione (non vale in silenzio assenso). Nell'ipotesi di perdurante inadempimento (mancata risposta) si può ovviare con un'azione giudiziaria tesa ad ottenerlo.
Il sesto comma dell'art. 19 della l. n. 241/90, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, punisce "chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1" con la reclusione da uno a tre anni.
Alcuni esempi di procedimento amministrativo rispetto al quale trova applicazione la segnalazione certificata di inizio attività:
a) in ambito edilizio, con obbligo di inviarla almeno trenta giorni prima della data fissata per l'inizio dei lavori;
b) per l'attività di agente immobiliare, rispetto alla quale la comunicazione della segnalazione certificata di inizio attività consente l'inizio immediato dell'attività stessa;
c) commercio al dettaglio che si svolga in una sede fissa.
In ogni caso, salve le eventuali sanzioni penali, ad un inizio d'attività non possibile può seguire un ordine di sospensione da parte della pubblica amministrazione competente.


Fonte http://www.condominioweb.com/definizione-di-scia.13232#ixzz4R2wSy4lk
www.condominioweb.com 

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