martedì 20 ottobre 2015

Il lucernario. Definizione e regime delle distanze

Il lucernario. Definizione e regime delle distanze


Definizione e impiego. Il lucernario (o finestra a tetto) garantisce l'apporto di luce naturale e il ricambio di aria all'ambiente sottostante, rispondendo ai requisiti previsti dalla normativa sul recupero o utilizzo dei sottotetti relativamente ai rapporti aero-illuminanti. Questa tipologia di apertura, data la sua collocazione (si apre sulla falda inclinata del tetto, ma anche sulla superficie piana di un solaio), garantisce l'illuminazione zenitale, per cui un'ottima illuminazione naturale. L'utilizzo del lucernario, o finestra da tetto, si presenta come la soluzione più immediata e di più semplice realizzazione, oltre a risultare la scelta più conveniente dal punto di vista dei costi di realizzazione (Fig. 1).
Le produzioni attuali di lucernari, prevedono elevati livelli di isolamento termico garantendo così ottima efficienza energetica, confort abitativo e risparmio sui consumi energetici, oltreché isolamento acustico grazie alle speciali tipologie di vetri e di rivestimenti esterni fonoassorbenti. Sono dotati di accessori per la protezione dal calore e dal sole che permettono di regolarne la radiazione diretta; alcune tipologie dispongono di apparati elettrici o solari che, grazie ai sensori pioggia esterni, ne comandano la chiusura automatica in caso di maltempo.
Ci sono poi le finestre cupolino per tetti piani che permettono apporto di luce e aria agli ambienti sottosolaio; si presentano all'interno come una vera e propria finestra da tetto con elevate prestazioni e facilità di impiego. Possono essere comandate elettricamente e dotate di dispositivi per l'apertura programmata (Fig. 2).
Differenza con parete finestrata. Il lucernario, a differenza della finestra verticale, produce un rapporto aerante inferiore proprio a causa della sua posizione che ne riduce notevolmente l'altezza effettiva, misurata sulla perpendicolare al pavimento. Nel confronto con la finestratura classica, a parità di superficie vetrata la finestra da tetto consente un'illuminazione superiore fino al 40%, se posizionata su una copertura che ha un'inclinazione del 100%.
Inoltre, permettono solo una visuale verso l'alto che non consente una visione ampia degli spazi circostanti; in più, non può essere aperta in caso di pioggia o neve, al contrario della finestra verticale.
Il regime delle distanze. Recentemente, in tema di distanze, è intervenuto il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 4628 del 5 ottobre 2015, ha precisato che le norme sulle distanze tra edifici, disciplinate dall'art. 9 d.m. 1444/1968, non si applicano ai lucernari. Il motivo di tale decisione prende le mosse dal seguente assunto: l' art. 9, fissa la distanza minima che deve intercorrere tra "pareti finestrate e pareti di edifici antistanti". Partendo dal concetto "pareti finestrate" i giudici hanno rilevato che la definizione fa un esclusivo riferimento alle pareti finestrate, ovvero quella "le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci”.
Di conseguenza, la predetta norma, non risulterebbe applicabile ai lucernario posto su un tetto di un edificio perché tali manufatti non possono considerarsi "vedute", ex l'art. 900 del codice civile perchè non permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente". configurandosi come semplici luci, consentendo il solo passaggio dell'aria e della luce.



lunedì 12 ottobre 2015

Sottobalconi da ristrutturare, chi paga le spese?

Sottobalconi da ristrutturare, chi paga le spese?


Chi deve sostenere le spese per gli interventi di ristrutturazione del così detto sottobalcone?
Il sottobalcone è quella parte del manufatto che, solitamente, serve da copertura per il balcone inferiore.
Quando si parla di sottobalcone si fa ai balconi aggettanti, poiché nel caso di balconi incassati si suole parlare di solaio interpiano.
Chiarito questo aspetto è utile comprendere chi debba essere considerato proprietario del sottobalcone.
È noto che secondo la Corte di Cassazione i balconi aggettanti “non sono necessari per l'esistenza o per l'uso, e non sono neppure destinati all'uso o al servizio dell'intero edificio: è evidente, cioè, che non sussiste una funzione comune dei balconi, i quali normalmente sono destinati al servizio soltanto dei piani o delle porzioni di piano, cui accedono” (Cass. 21 gennaio 2000 n. 637).
Gli ermellini, quindi, ritengono che tali manufatti debbano essere considerati di proprietà esclusiva. Nel corso degli anni hanno specificato questa loro presa di posizione precisando che devono, invece, essere considerati di proprietà comune le parti decorative della parte frontale e di quella inferiore del balcone aggettante in quanto incidenti sul decoro architettonico dell'edificio (cfr. tra le tante Cass. 14576/04 e da ultimo Cass. 10209/2015).
Si badi: le sentenze non parlano di proprietà comune della parte frontale e di quella inferiore ma degli elementi decorativi ivi presenti. Insomma se i rivestimenti incidono sul decoro è evidente che le parti strutturali restano di proprietà del titolare del balcone, chiaramente laddove tale distinzione sua materialmente effettuabile.
Rispetto al sottobalcone, la giurisprudenza, quand'è stata chiamata a pronunciarsi specificamente su di esso, ha affermato che le spese relative ad essi relative “debbono essere poste a carico di tutti i condomini poiché gli stessi vanno considerati una parte condominiale in quanto visibili dall'esterno dell'edificio e, quindi, con funzione decorativa ed estetica per l'intero fabbricato” (Trib. Novara 29 aprile 2010).
La pronuncia pare non tenere in piena considerazione l'elaborazione giurisprudenziale fin qui esposta, sicché la sua generica considerazione non può non essere soggetta a critica. D'altra parte per un sottobalcone dipinto di bianco, anche se considerato rilevante ai fini del decoro, la sola spesa per la ritinteggiatura potrà essere posta in capo a tutti i condòmini, ma quelle necessarie per eventuali risanamenti strutturali graveranno sul loro esclusivo proprietario.
Nel caso di ristrutturazione dell'edificio e contestuale sistemazione dei balconi, quindi, la spesa per le parti decorative dovrà essere suddivisa tra tutti i partecipanti al condominio in ragione dei millesimi di proprietà, trattandosi di un costo dovuto per la conservazione delle parti comuni ai sensi dell'art. 1123 c.c.
Chiaramente i condòmini possono assumere decisioni differenti in merito alla ripartizione delle spese se concorre il consenso di tutti quanti loro.


Altezza minima dei parapetti dei balconi e delle scale

Altezza minima dei parapetti dei balconi e delle scale


Esistono delle norme che disciplinano l'altezza minima dei parapetti e, se sì, quale deve essere e quando devono essere rispettate?
Alla domanda possiamo rispondere in questo modo: abbiamo una norma nazionale di riferimento che è rappresenta dal d.m. n. 236/89 e a quelle indicate nei regolamenti edilizi locali.
Partiamo da d.m. n. 236/89; esso si applica a tutti gli edifici (pubblici e privati) costruiti successivamente e a quelli anche antecedenti oggetto di interventi di ristrutturazione.
In tal caso, come si legge nello stesso d.m. n. 236, per interventi di ristrutturazione bisogna intendere “quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti” (art. 31 lettera d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978).
Come dire: se è necessario intervenire sui balconi ad esempio con la sostituzione delle inferriate, tale sostituzione dovrà rispettare le norme dettate dal d.m. n. 236.
Nel decreto ministeriale è prevista sia le definizione di altezza del parapetto, sia l'altezza minima che dev'essere rispettata.
L'altezza del parapetto, si legge nell'art. 8 del d.m., è quella “distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore, infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio” (art. 8.0.1.).
Rispetto a balconi e terrazze, è sempre l'art. 8 a specificarlo “il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro” (art. 8.1.8.).
Il parapetto delle scale “che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10” (art. 8.1.10).
Rispetto agli edifici precedenti si applicano comunque le norme previste all'epoca della costruzione con obbligo di adeguamento a quelle contenute nel d.m. n. 236/89 nel caso di interventi di ristrutturazione come sopra specificati.
Anche ai fini della normativa dettata in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'altezza minima del parapetto indicata come obbligatoria è pari ad un metro (cfr. d.lgs. n. 81/08 e prima di esso anche d.p.r. n. 547/1955). Restano salve le specifiche norme dettate in materia di cantieri edili, rispetto alle varie fasi dell'edificazione e alle varie altezze dei parapetti in ragione del luogo d'installazione (es. ponteggi, scale interne, ecc. ecc.).
regolamenti edilizi locali possono prevedere una altezza minima maggiora rispetto a quella indicata dal d.m. n. 236.
parapetti, infine, devono essere costruiti (o ricostruiti) in materiale tale da garantire la specifica funzione che assolvono, ossia quella di salvaguardare le persone dalla caduta ne vuoto e consentirne anche l'appoggio.




Come verificare se un balcone è incassato?

Come verificare se un balcone è incassato?


In che modo è possibile verificare se i balconi di un edificio possano essere considerati incassati o aggettanti?
La questione non è di poco conto, poiché è cosa nota che la conformazione strutturale dei balconiincida sulla loro proprietà e di conseguenza sulla ripartizione delle spese.
Al riguardo, è cosa nota, siamo abituati a mandar giù a memoria una regola che recita pressappoco così: “sono incassati i balconi che non sporgono dalla facciata dell'edificio, sicché il piano di calpestio dev'essere considerato alla stregua di un solaio e il parapetto parte della facciata comune”.
In questo contesto la questione è così liquidata: per la parte orizzontale si fa riferimento all'art. 1125 c.c., mentre quella verticale, inserendosi nella facciata, è di proprietà comune e quindi le spese per gli interventi di manutenzione devono essere ripartire tra tutti i condòmini in ragione dei millesimi di proprietà.
Giusto? In linea di massima sì, ma la risposta non vale sempre sicché per comprendere quando si possano applicare le indicazioni ivi contenute è necessario valutare la reale struttura del balcone.
La legge, è noto, non regolamenta gli aspetti di questa parte dell'edificio, sicché nel caso di edificio in condominio il riferimento principale diviene la produzione giurisprudenziale.
In questo contesto, in una sentenza resa nel 2000 dalla Suprema Corte di Cassazione, si legge che i balconi incassati devono essere «considerati alla stessa stregua dei solai, che peraltro appartengono in proprietà (superficiaria) ai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastante e le cui spese sono sostenute da ciascuno di essi in ragione della metà (art. 1125 cod. civ.)».
Ciò precisano i giudici consente di applicare, mediante la interpretazione estensiva, la disciplina stabilita dalla citata norma di cui all'art. 1125 all'ipotesi non contemplata dei balconi soltanto quando esiste la stessa ratio. Orbene, la ratio consiste nella funzione, vale a dire nel fatto che il balcone - come il soffitto, la volta ed il solaio - funga, contemporaneamente, da sostegno del piano superiore e da copertura del piano inferiore» (Cass. 21 gennaio 2000 n. 637).
Come dire: se i balconi incassati non svolgono la stessa funzione del solaio, essi, pur non sporgendo rispetto alla facciata dell'edificio non possono essere considerati tali. Non è raro vederedei balconi che hanno tutte le caratteristiche dei balconi aggettanti ma che al contrario di questi non sporgono rispetto alla facciata rappresentata dai muri perimetrali dell'edificio.
Ciò che deve connotare il piano di calpestio del balcone incassato è l'identità di funzione delsolaio, che come quello presente in casa deve sostenere i muri di tompagno tra i vari ambienti.
In questo contesto v'è anche un altro aspetto da mettere in evidenza e riguarda la parte frontale (parapetto). Qualora essa non s'inserisca nella facciata, formandone un tutt'uno, ma mantenga una propria autonomia strutturale, allora, ad avviso di chi scrive, al pari della parte frontale del balcone aggettante dovrà essere considerata di proprietà esclusiva, eccezion fatta per i fregi e gli elementi decorativi in genere. Motivo? La funzione primaria (parapetto) sarebbe preponderante, meglio esclusiva, non facendo la stessa parte dei muri perimentrali.



L'uso delle cose comuni dev'essere fatto senza mutamenti di destinazione d'uso e se c'è un accordo dev'essere in forma scritta

L'uso delle cose comuni dev'essere fatto senza mutamenti di destinazione d'uso e se c'è un accordo dev'essere in forma scritta


Posizionare una pianta affianco alla porta d'ingresso della propria abitazione sul pianerottolo comune rappresenta un caso classico di uso di cosa comune. Lo stesso dicasi del parcheggio di biciclette o motorini nel cortile. Tutti comportamenti teoricamente legittimi, salvo limitazioni contenute nel regolamento condominiale (che se di natura contrattuale può imporre veri e propri divieti assoluti) o violazione dell'art. 1102, primo comma, c.c.
Come deve comportarsi un condomino per utilizzare i beni comuni senza che ciò possa recare pregiudizio agli altri partecipanti al condominio? La sentenza n. 944 resa dalla Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione con deposito in cancelleria il 16 gennaio 2013 ha il merito di rispondere alla domanda in modo chiaro e preciso.
Uso della cosa comune, ovvero art. 1102 c.c. e applicazione in ambito condominiale
Il primo comma dell'articolo appena citato recita:
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
Divieto di alterazione della destinazione della cosa e divieto di impedire agli altri di fare parimenti uso? Come valutare questi aspetti?
Quanto al primo dei due aspetti, la Corte di Cassazione ricorda che al principio per cui l'esercizio della facoltà di ogni condomino di servirsi della cosa comune, nei limiti indicati dall'art. 1102 cod. civ., deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto di comproprietà sulla cosa medesima e non può essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà del medesimo condomino perché in tal caso si verrebbe ad imporre una servitù sulla cosa comune per la cui costituzione è necessario il consenso di tutti i condomini (Cass. nn. 11138 del 1994; Cass. n. 1536 del 2000; Cass. n. 16117 del 2000) (Cass. 16 gennaio 2013 n. 944).
Se una cosa serve alle unità immobiliari dell'edificio, uno dei condomini non può utilizzarla a vantaggio di altra sua unità immobiliare ubicata al di fuori di quel contesto (com'è stato appurato nel caso di specie).
Quanto all'uso paritario gli ermellini, in conformità a propri consolidati pronunciamenti, hanno affermato che “per stabilire se l'uso più intenso da parte del singolo sia da ritenere consentito ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., non deve aversi riguardo all'uso concreto fatto della cosa dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno; l'uso deve ritenersi in ogni caso consentito, se l'utilità aggiuntiva, tratta dal singolo comproprietario dall'uso del bene comune, non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene e sempre che detto uso non dia luogo a servitù a carico del suddetto bene comune (Cass. 16 gennaio 2013 n. 944).
In buona sostanza, se c'è un parcheggio condominiale e v'è un posto auto per ogni unità immobiliare, il condomino che le colleziona autovetture non può utilizzarlo come deposito, anche se gli altri non fanno mai uso di quei posti.
Come si suole dire: non finisce qui. Nel caso sotteso alla sentenza n. 944 alcuni condomini avevano installato in un corridoio comune un armadietto che di cui i giudici di merito avevano ordinato la rimozione.
La Cassazione ha ribadito questo orientamento specificando due aspetti:
a) a nulla vale che vi fosse assenso a quell'utilizzo perché di tale fatto non era stata fornita prova scritta;
b) a nulla vale il fatto che vi fosse lo spazio per realizzare altro armadietto a beneficio di chi ne contestava la legittimità.
In tal senso si legge in sentenza che “la Corte d'appello ha affermato la ininfluenza, ai fini della limitazione dell'uso della cosa comune, di un accordo intercorso tra i condomini; e deve ritenersi che ciò abbia fatto correttamente, atteso che, incidendo la collocazione dell'armadio nel corridoio comune sull'uso di un bene immobile, lo stesso avrebbe dovuto essere formalizzato per iscritto; il che non è nella specie neanche stato allegato dai ricorrenti incidentali. Del tutto priva di rilievo è poi la circostanza che altro armadietto potrebbe essere collocato su iniziativa dei ricorrenti principali, non potendo conseguire ad una indebita occupazione di uno spazio comune la legittimazione della occupazione fatta da altro condomino del medesimo spazio comune (Cass. 16 gennaio 2013 n. 944).
Insomma l'accordo dev'essere provato per iscritto e un uso illecito della cosa comune non può essere “compensato” da un altro uso illecito.

Cass. 16 gennaio 2013 n. 944



venerdì 9 ottobre 2015

Recupero crediti condominiali e negoziazione assistita




Recupero crediti condominiali e negoziazione assistita 





Buongiorno amici di Condominioweb!

Ho bisogno di un vostro consiglio: da qualche anno amministro il condominio in cui abito. Adesso si pone per la prima volta la necessità di rivolgermi ad un legale per iniziare un'azione di recupero del credito: un condomino non ha pagato il conguaglio dell'anno scorso (nonostante le promesse di farlo entro l'estate) e adesso sono ben scaduti i sei mesi di tempo entro i quali la legge m'impone di recuperare queste somme.


Uno dei miei vicini mi ha detto che con le nuove leggi, per recuperare i crediti del condominio, prima di andare in tribunale è necessario attivare un procedimento chiamato negoziazione assistita.
Siccome vorrei presentarmi preparato dall'avvocato, vi chiedo: è vero quanto mi ha detto il mio vicino?
No, caro lettore, il suo vicino avrà fatto confusione tra le varie leggi esistenti e tese a deflazionare il carico giudiziario puntando su strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (secondo alcuni semplicemente rendendo difficoltoso l'accesso alla giustizia).
Siccome non è la prima volta che si chiedono chiarimenti sulla correlazione esistente tra recupero del credito vantato dal condominio e procedimento di negoziazione assistita, è utile soffermarsi su questo argomento.
Che cos'è la negoziazione assistita ed a quali controversie si applica?
Queste le domande che consentono di chiarire il perché della risposta negativa al quesito del nostro lettore.
Negoziazione assistita
L'art. 2 del decreto legge n. 132/14 (convertito dalla legge n. 162/2014) recita:
La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (riguarda gli avvocati stranieri stabiliti in Italia n.d.a.).
L'art. 3 settimo comma del medesimo decreto specifica che la procedura di negoziazione assistita non è necessaria se le parti possono stare in giudizio personalmente. Ma non è questo in punto focale che ci consente di affermare con certezza assoluta che il recupero dei crediti condominiali non dev'essere preceduto dal tentativo di stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
S'è vero, com'è vero, che l'art. 3 del d.l. n. 132/14 specifica che l'attivazione della procedura di negoziazioni assistita è necessaria allorquando s'intenda proporre in giudizio “una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”, allo stesso modo la medesima disposizione specifica che tale procedura non dev'essere seguita nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ossia nei casi in cui è necessario provvedere all'esperimento del così detto tentativo di mediazione.
Siccome la materia condominiale è soggetta alla procedura di mediazione (cfr. art. 5, comma 1-bis, del d.lgs n. 28/10 e art. 72-quater disp. att. c.c.), se ne deve dedurre che il recupero dei crediti condominiali e negoziazione assistita non sono correlate.
Si badi: la procedura di recupero del credito condominiale, sempre ai sensi del d.lgs n. 28/2010, non dev'essere obbligatoriamente preceduta dal tentativo di mediazione se per soddisfare il suddetto credito si può domandare l'emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento.


 

Fonte : http://www.condominioweb.com/recupero-crediti-condominiali-e-negoziazione-assistita.12135#ixzz3o5fVq985 

giovedì 8 ottobre 2015

Prestazione energetica degli edifici, il Piemonte si adegua alle norme nazionali

Prestazione energetica degli edifici, il Piemonte si adegua alle norme nazionali

di Paola Mammarella
 

In vigore dal primo ottobre 2015 le nuove regole regionali sui requisiti dei certificatori e la redazione del nuovo APE

30/09/2015 – Il Piemonte si adegua alle nuove linee guida sulla prestazione e certificazione energetica degli edifici.
 
La Giunta Regionale ha approvato la Delibera 14-2119/2015, che uniforma le disposizioni regionali sulla certificazione energetica a quelle contenute nelDpr 75/2013 per l’accreditamento dei certificatori, nel D.lgs 192/2005 e nei suoi decreti attuativi. Si tratta, lo ricordiamo, dei tre decreti sul nuovo Attestato di prestazione energetica (APE 2015), metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche ed esempi per la compilazione della relazione tecnica.
 
Le nuove regole regionali entreranno in vigore a partire dal primo ottobre 2015, contemporaneamente alle novità a livello nazionali.
 

Certificatori della prestazione energetica degli edifici

Per essere abilitati all’attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici, è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dal Dpr 75/2013 e iscriversi nell’“Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica”. I tecnici devono essere abilitati, nell'ambito delle specifiche competenze attribuite dalla legislazione vigente, all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici ed essere iscritti al relativo ordine o collegio professionale, ove esistente.
 
Se il tecnico non è competente in tutti i campi, deve operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato o, in alternativa, seguire un apposito corso di formazione. Il programma del corso, articolato in nove moduli, è diretto a fornire richiami teorici di termodinamica, bilancio di energia del sistema edificio ‐ impianto e elementi conoscitivi relativi alla procedura di emissione dell’attestato di prestazione energetica.
 
Per garantire un’applicazione corretta sul territorio regionale sono inoltre previsti corsi di aggiornamento di dieci ore per i tecnici già iscritti nell’Elenco regionale.
 

Attestato di prestazione energetica

L’attestazione di prestazione energetica deve essere richiesta, a spese del costruttore,  proprietario o detentore dell’immobile, ad un soggetto inserito nell’Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati.
 
Dopo aver dichiarato l’assenza di conflitto di interessi o grado di parentela con il richiedente, il tecnico effettua una serie di operazioni: valutazione standard (asset  rating) finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell’edificio e degli eventuali interventi di riqualificazione energetica che risultino economicamente convenienti; la classificazione dell’edificio e la compilazione e trasmissione dell’attestato.
 
Il Sistema informativo per la prestazione energetica degli edifici (SIPEE), contenente l’Elenco dei certificatori e la raccolta degli attestati di prestazione energetica, opererà in modo condiviso con il sistema informativo nazionale (SIAPE).

FONTE EDILPORTALE.COM

Il voto in assemblea dei condòmini in conflitto di interessi con il condominio.

Il voto in assemblea dei condòmini in conflitto di interessi con il condominio.


La Cassazione, con una recente sentenza ha risolto il problema delle conseguenze sul voto in assemblea dei condòmini che siano in conflitto di interessi con il condominio.In tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del conteggio del quorum costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (non debbono) astenersi dal voto.
Ne consegue che, anche nell'ipotesi di conflitto d'interesse, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole di tanti condomini che rappresentino la maggioranza personale e reale fissata dalla leggee, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria.
A sancirlo è la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19131, depositata il 28 settembre 2015. In pratica, anche in caso di astensione dal voto dei condomini in conflitto di interessi, le maggioranze necessarie per approvare la delibera vanno comunque riferite al numero totale dei condomini ed al valore dell'intero edificio, non potendo essere detratte le quote (personali e reali) dei condomini in posizione di conflitto.
Il fatto – La sentenza origina da una delibera assembleare di un supercondominio impugnata da alcuni condomini, alcuni dei quali avevano dichiarato il conflitto di interessi e si erano astenuti dal voto. Oggetto della lite era dunque la computabilità, ai fini delle maggioranze necessarie, dei partecipanti in conflitto di interessi: se, cioè, le necessarie maggioranze debbano essere calcolate comunque con riferimento a tutti i condomini e al valore dell'intero edificio; oppure soltanto considerando le teste e i relativi millesimi dei singoli partecipanti che non si trovino in conflitto di interessi per quel determinato affare.
La suprema Corte ha dato risposta affermativa attraverso un'articolata motivazione, di cui riportiamo di seguito i passaggi più rilevanti. La sentenza ruota intorno ad un precedente della stessa Cassazione (n. 1201 del 2002).
Il conflitto di interesse nel diritto societario. L'art. 2373 c.c., dettato in tema di società di capitali, stabilisce l'obbligo di astensione del socio in posizione di conflitto e l'impugnabilità della delibera “se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuti astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza”.Nelle società di capitali, dunque, il quorum deliberativo deve essere computato non già in relazione all'intero capitale sociale, bensì in relazione alla sola parte di capitale facente capo ai soci aventi diritto al voto, con esclusione della quota dei soci in posizione di conflitto.
Perché l'art. 2373 c.c. non può applicarsi al condominio? La diversa ipotesi del potenziale conflitto d'interessi tra il condominio e i singoli partecipanti non è regolata dall'ordinamento, ragion per cui, in passato, parte della giurisprudenza ha ritenuto di applicare, in via analogica, l'art. 2373 c.c. La sentenza in commento, invece, smentisce tale impostazione, ritenendo non applicabile tale disposizione al condominio, il quale ha caratteristiche proprie che lo differenziano nettamente dalle società in ordine:
- Al rapporto esistente tra gestione delle cose comuni e fruizione delle proprietà esclusive;
- Alla diversità strutturale del funzionamento delle assemblee nelle società di capitali e di quelle condominiali.
In ordine al primo punto, la Corte rileva che nell'organizzazione dell'assemblea la gestione delle parti comuni è predisposta in funzione del godimento delle parti comuni e, soprattutto, in funzione strumentale a vantaggio del godimento delle proprietà esclusive, per cui la disciplina del metodo collegiale e del principio di maggioranza occorrenti per la validità delle delibere non possono essere modificati.
Sotto il secondo profilo, deve rilevarsi che nell'assemblea condominiale – sia prima che dopo la legge di riforma – il quorum deliberativo (come quello costitutivo) è determinato con riferimento sia all'elemento personale (per teste), sia all'elemento reale (per valore). Da nessuna parte si prevede che, ai fini della costituzione dell'assemblea, non si tenga conto di taluni condomini e dei relativi millesimi.
In definitiva, secondo la Corte i quorum previsti dall'art. 1136 c.c. sono inderogabili in meno, anche nelle ipotesi di conflitto d'interessi. Ciò si ricava, peraltro, dall'art. 1138, co. 4, c.c., secondo cui il regolamento di condominio in nessun caso può derogare alle norme ivi richiamate, comprese quelle stabilite dall'art. 1136 c.c. concernenti la costituzione dell'assemblea e la validità delle delibere.
La conclusione a cui giunge la Cassazione è chiara: nel caso in cui l'assemblea non sia in grado di deliberare, perché non si raggiunge la maggioranza prescritta per l'esistenza di condomini in conflitto d'interessi, non è possibile rideterminare le maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c., perché ciò “sovvertirebbe gli equilibri fissati, sulla base degli elementi personale reale, dalle regole concernenti il metodo collegiale ed il principio maggioritario”.
L'unico rimedio da applicare in questi casi è quello previsto dall'art. 1105 c.c., secondo cui,quando non si formano le maggioranze, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria.
Cassazione civile, n. 19131 del 28 settembre 2015





Muffa e danni da infiltrazioni. Responsabile il Condominio che ha diritto di manleva nei confronti del costruttore-venditore


Muffa e danni da infiltrazioni. Responsabile il Condominio che ha diritto di manleva nei confronti del costruttore-venditore





La casa non è vivibile a causa delle infiltrazioni d'acqua che creano muffe su soffitti e pareti. A risarcire ilpregiudizio non patrimoniale è indirettamente il costruttore perché il condominio ottiene la manleva dell'impresa edile.
Il caso I proprietari di un'unità abitativa condominiale convenivano in giudizio il Condominio, per sentirlo condannare, ex art. 2051, al risarcimento dei danni che erano derivati dalle infiltrazioni prodottesi nel loro appartamento a causa dell'erronea coibentazione dei muri perimetrali di proprietà comune. Il Condominio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, adducendo che i danni non fossero ascrivibili alla mancata manutenzione, bensì, al più, a vizi dell'immobile; ne sarebbe dunque derivata la responsabilità della società costruttrice-venditrice, di cui il Condominio chiedeva la chiamata in causa. Autorizzata la chiamata, la società interveniva in giudizio, eccependo sia la decadenza dell'azione esercitata nei suoi confronti, sia la carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria attorea e all'azione di manleva esercitata dal Condominio. => Rimedi per la muffa in casa
Il Tribunale accoglieva, da un lato, la richiesta di risarcimento danni presentata dagli attori, condannando il Condominio, e, dall'altro, la domanda di manleva proposta dal Condominio nei confronti della società costruttrice. Quest'ultima proponeva allora appello, deducendo, in particolare, l'inapplicabilità nei suoi confronti tanto dell'art. 2051 c.c., norma invocata dal Condominio, quanto dell'art. 1169 c.c., richiamato dal Tribunale.
La decisione: la responsabilità del condominio per vizi costruttivi Il giudice del gravame ha ritenuto infondata la pretesa della società, la quale chiedeva il rigetto dell'istanza di manleva. È ben possibile che, pur sussistendo vizi o difetti costruttivi originariamente imputabili al costruttore ed eventualmente al direttore dei lavori o al progettista, il condominio si configuri quale responsabile dei danni cagionati dalle parti comuni ai singoli condomini: come infatti opportunamente rilevato dal Tribunale, l'umidità conseguente ad inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali di un edificio può integrare, ove sia compromessa l'abitabilità e il godimento del bene, grave difetto dell'edificio ai fini della responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c.; tuttavia, qualora il fenomeno sia causa di danni a singoli condomini, nei confronti di costoro è responsabile in via autonoma ex art. 2051 c.c. il condominio, che è tenuto, quale custode, ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria (Cass. civ., 15 aprile 1999, n. 3753). Si precisa in proposito che il condomino potrà indifferentemente esperire azione giudiziaria nei confronti del condominio o del costruttore, anche chiamandolo in causa assieme al direttore dei lavori e al progettista, oppure potrà agire nei confronti del solo condominio, stando poi a quest'ultimo di chiamare in garanzia il costruttore e gli altri responsabili solidali. Dichiarata dunque la responsabilità del Condominio, si configurano i presupposti per l'azione di manleva.
Prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. e relazioni peritali Rispetto all'eccepita intervenuta decadenza dell'azione di responsabilità contro la società, ha rammentato il giudice dell'appello che «In materia di responsabilità decennale per rovina e difetti di cose immobili di cui all'art. 1669 c.c., la conoscenza del difetto e delle sue specifiche cause, oltreché della sua gravità, consegue alla semplice constatazione dell'aspetto delle cose solo quando si tratti di manifestazioni indubbie (come cadute, rovine estese, e simili).
Per lo più, invece, quando si tratti di opere di una certa entità, detta conoscenza deriva dall'espletamento di indagini tecniche suggerite dall'ovvia prudenza di non iniziare azioni infondate, con la conseguenza, in questa seconda ipotesi, che il termine di decadenza della prima parte della norma, condizionante il decorso del successivo termine di prescrizione previsto dal comma 2 dello stesso articolo, incomincia a decorrere solo dall'acquisizione della relazione del tecnico» (Cass. civ., 20 marzo 1998, n. 2977). Nel caso di specie, la certezza del danno è stata acquisita solo a seguito dell'esperimento della consulenza tecnica su richiesta degli attori.
La titolarità passiva dell'azione di responsabilità per vizi di costruzione L'appello della società non ha meritato accoglimento neppure sotto l'ulteriore profilo della carenza di legittimazione passiva:la società aveva dedotto di non essere la costruttrice del bene, ma solo una immobiliare che aveva acquistato dal costruttore; detta circostanza, tuttavia, non risultava adeguatamente provata, neppure in sede di appello. Peraltro, deve in proposito rilevarsi che, in ragione della pacifica natura extracontrattuale riconosciuta alla responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c., «ravvisato ilsoggetto passivo dell'azione diretta a farla valere non solo nell'appaltatore, ma in colui che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, requisito necessario e sufficiente a configurare la legittimazione ad agire nei suoi confronti è unicamente l'acquisto diretto o mediato dell'immobile, senza che rilevi, salvo che per l'eventuale originaria gratuità, lo specifico rapporto in virtù del quale il soggetto danneggiato ne abbia conseguito la disponibilità» (Cass. civ., 23 luglio 2007, n. 16202).
Più specificamente, nel caso in questione, il giudice dell'impugnazione ha rammentato come in Cass. civ., 17 aprile 2013, n. 9370, si sia affermato che «l'azione ex articolo 1669 c.c. può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera (Cass. 29-3-2002 n. 4622; Cass. 16-2-2012 n. 2238)» . Alla luce delle riferite statuizioni, per il superamento della presunzione di «addebitabilità dell'evento dannoso ad un'attività (anche eventualmente omissiva) colposa del venditore committente per fatto proprio o del suo ausiliare direttore dei lavori […], la venditrice era onerata dalla prova contraria di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull'appaltatrice» (Cass. civ., n. 9370/2013 cit.). Analogamente, nella fattispecie in questione «a maggior ragione sarebbe stato preciso onere della società [venditrice] documentare analiticamente la situazione qui soltanto prospettata» (App. Milano, n. 268/2015).
La risarcibilità del danno non patrimoniale e la prova per presunzioni Il giudice ha infine confermato la configurabilità, in capo agli attori, del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale: una certificazione sanitaria aveva attestato «lo stato di antigienicità dell'appartamento», per la presenza nei locali di umidità e muffe, cui il figlio minore degli attori era peraltro risultato allergico.
A causa di dette infiltrazioni – ha chiarito il giudice dell'appello – «si sono prodotte negli anni situazioni di grave disagio, con pregiudizio alla serenità personale e alla vivibilità della casa, condizioni che […] le infiltrazioni e la presenza di muffe, protrattesi per lungo tempo, mettono seriamente e ingiustamente a repentaglio, e di cui può ritenersi acquisita la prova anche per presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza (in tal senso anche Cass. civ., 19 dicembre 2014, n. 26899, citata in motivazione). I fatti contestati, si conclude, hanno determinato «una significativa lesione degli interessi della persona umana costituzionalmente garantiti, e, in particolare del diritto all'abitazione, ma anche alla salute».
App. Milano, sezione II, 23 giugno 2015, n. 2680


Fonte : http://www.condominioweb.com/muffa-casa-in-condominio.12131#ixzz3nyn9nOWf



 

sabato 3 ottobre 2015

Manutenzione della caldaia: è davvero obbligatoria per legge?

Il momento di fare la manutenzione obbligatoria della caldaia

Manutenzione della caldaia: è davvero obbligatoria per legge?


Con l'arrivo dell'inverno molti cittadini italiani si ritrovano nella buca delle lettere avvisi da parte di aziende termoidrauliche per ricordargli che è arrivato il momento di fare la manutenzione obbligatoria della caldaia. Ma è davvero obbligatorio fare la manutenzione della caldaia ogni anno? Cosa dice la legge in merito?
Normativa sull'obbligo di manutenzione caldaia
Facciamo un pò di chiarezza sul tema dellamanutenzione della caldaia per aiutarvi a fare una scelta consapevole e non farvi spillare quattrini dai soliti furbetti di turno.
La legge in realtà non specifica le cadenze con cui deve essere effettuata la manutenzione della caldaia. Il DPR n. 74 del 2013 precisa che le operazioni di manutenzione ordinaria della caldaia devono essere eseguite da ditte abilitate, in conformità alle prescrizioni e con la periodicità contenuta nelle istruzioni tecniche fornite dalla dittache ha installato l'impianto.
Questo significa che la regolarità con cui deve essere effettuata la manutenzione della caldaia è specificata nel suo libretto o nel manuale d'istruzioni che viene fornito dalla ditta termoidraulica al momento dell'installazione della caldaia. La periodicità degli interventi di manutenzione della caldaia viene stabilita in base alla tipologia di caldaia e alla sua potenza: solitamente è da fare ogni 2-3 anni.
Se invece non sono state fornite indicazioni né sul libretto della caldaia né sul manuale d'istruzioni, allora dovrete rispettare la periodicità prevista dalle norme UNI e CEI.
Il discorso è diverso per quanto riguarda la revisione della caldaia o controllo fumi e il controllo dell'efficienza energetica.
Normativa sulla revisione della caldaia e controllo dell'efficienza energetica
Sul controllo dell'efficienza energetica, la revisione della caldaia e del rendimento della combustione, la normativa sugli impianti di riscaldamento specifica in maniera chiara la periodicità con la quale devono essere effettuati:
  • per gli impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza uguale o minore di 100 kw la revisione della caldaia deve essere effettuata ogni 2 anni;
  • per gli impianti a gas metano o GPL con potenza uguale o minore di 100 kw la revisione della caldaia deve essere effettuata ogni 4 anni;
  • per gli impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza superiore a 100 kw la revisione della caldaia deve essere effettuata ogni anno;
  • per gli impianti a gas metano o GPL con potenza superiore a 100 kw la revisione della caldaia deve essere effettuata ogni 2 anni
Questa normativa si applica in tutte le regioni che non hanno recepito la direttiva 2002/91/CE con atto proprio sulla base dell'art. 17 del dlgs 192/2005 (clausola di cedevolezza), ovvero tutte le regioni ad esclusione della Liguria, Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia che l'hanno recepita prima dell'entrata in vigore dell'ultimo DPR.
Riassumendo, la legge non obbliga ad effettuare la manutenzione della caldaia ogni anno, bensì bisogna consultare il libretto della caldaia o il manuale d'istruzioni per sapere quando farla.
Detto ciò, ricordatevi che il controllo e la manutenzione della caldaia sono fondamentali per la sicurezza in casa, oltre che essere richiesti dalla legge. Quindi è importante rispettare fedelmente le indicazioni fornite.
Quando arriverà il momento di effettuare la manutenzione della caldaia, conviene farsi fare più preventivi da diversi termoidraulici per farsi un'idea del costo medio e scegliere un professionista esperto.
In rete esistono diversi siti che vi aiutano proprio nella fase del confronto. Uno di questi che noi vi consigliamo è www.fazland.com che vi permette di fare una richiesta di preventivo una sola volta e ricevere comodamente a casa fino a 5 preventivi da termoidraulici certificati e qualificati.





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