lunedì 27 ottobre 2014

Europa: in aumento i prezzi delle abitazioni

Europa: in aumento i prezzi delle abitazioni

 in “MutuiOnline informa
Eurostat
Un’Europa a due velocità, quella del mercato immobiliare.
A giocare un ruolo chiave nel fatturato complessivo è il settore residenziale, che segna un buon andamento nei Paesi del Nord Europa, Gran Bretagna in particolare, mentre registra una crisi pressochè generalizzata a Sud. Secondo le rilevazioni trimestrali Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, il mercato immobiliare è tendenzialmente al rialzo. Con qualche eccezione.
Stando alle ultime analisi, il valore degli immobili è aumentato dello 0,9%, il primo segnale positivo generalizzato dal 2014. Si tratta di un fenomeno che investe i 28 paesi dell’UE e che vede un aumento dell’1,4 % su base trimestrale e dell’1,7% su base annua dei prezzi. I Paesi dove si sono registrate delle vere e proprie impennate nei  prezzi nel secondo trimestre 2014 sono Estonia (+14,5%), Irlanda (+12,5%) e Regno Unito (+10,2%). Su base annuale, si conferma il trend positivo per la Gran Bretagna, dove i prezzi sono aumentati nel 2013 dell'1,3% rispetto al 2012, mentre in Germania l’incremento è stato dell'1,5%.
Diversa la situazione nel nostro Paese: rispetto al trimestre precedente si registra un calo dello 0,5% e addirittura del 4,8% su base annua. Fanalino di coda,  dato che si tratta del secondo dato  peggiore in Europa dopo la Slovenia (-9,8%) e che non è assolutamente equiparabile alla media UE del +1,7%. Confrontando il dato deflazionato del 2013 con l’anno precedente, il calo è addirittura del 7%, tra gli ultimi posti in classifica insieme a Croazia (-18%), della Spagna (-10,4%), della Grecia (-8,9%) e dell'Olanda (-8%).
La situazione di Spagna e Grecia era già preoccupante nel 2012, con cadute dei prezzi veramente significative (rispettivamente -16,9% e -12,5%). Occorre tuttavia sottolineare una differenziazione del trend in base al segmento di mercato. Il lusso ha resistito ai colpi inferti dalla crisi, tant’è che anche nella  penisola iberica gli immobili di alto livello hanno subìto un deprezzamento nettamente inferiore a quello dei segmenti di livello medio-basso e periferici. In calo anche il valore degli immobili francesi, -2,5% nel 2013 che tuttavia conferma il già negativo -2,3% nel 2012.
Nel nostro Paese, gli andamenti del  mercato immobiliare sono strettamente legati al miglioramento dello scenario economico e ad una rinnovata fiducia delle famiglie e delle imprese. La ripresa è il vincolo da superare per sbloccare la stasi del real estate italiano.
A cura di 

                                                                                                                                                                                A cura di 
FONTE : MUTUIONLINE

sabato 25 ottobre 2014

Gli italiani scelgono l’aiuto delle agenzie immobiliari

Gli italiani scelgono l’aiuto delle agenzie immobiliari

Tecnoborsa, società specializzata nello studio del mercato immobiliare del nostro Paese, ha condotto una ricerca sugli italiani che devono vendere casa e su quelli che la vogliono acquistare. Il risultato rivela un apprezzamento crescente da parte dei cittadini nei confronti delle attività di mediazione immobiliare delle agenzie.
Nei due anni 2012/2013, infatti, il 62,3% di chi ha messo in vendita una casa lo ha fatto rivolgendosi a dei professionisti del settore. La motivazione risiede chiaramente nel bisogno di affidarsi a chi lavora abitualmente e sa muoversi in un mercato oggi in forte difficoltà. Dal 2008, come ben sappiamo, il mattone ha subito un forte contraccolpo da parte della crisi economica, così trovare un acquirente per il proprio immobile diventa una missione quasi impossibile, qualora si decida di farlo da soli. Così rivela la società avendo intervistato un campione di cittadini coinvolti in delle compravendite negli ultimi due anni. E l’abitudine di rivolgersi alle agenzie immobiliari sta crescendo: rispetto al biennio 2010/2011 la percentuale è salita del 12,3%.
Tecnoborsa, poi, ha chiesto a chi non ha scelto di coinvolgere le agenzie nei proprio affari immobiliari (sia proprietari che acquirenti) il perché di questa decisione. Il 78% di queste persone ha imputato ai costi di commissione la motivazione principale per cui ha preferito fare tutto da solo. Per un 11% i servizi che venivano proposti e offerti dagli agenti non erano all’altezza delle proprie aspettative e quindi si è deciso di operare secondo le proprie preferenze in autonomia; per un altro 11%, dalle agenzie provenivano troppe poche offerte.
 FONTE : IMMOBILIARE.IT

Fibra ottica nelle case: mai più senza

Fibra ottica nelle case: mai più senza

17 ott 2014, pubblicato da Federica Tordi in: Edilizia Norme Nuove Costruzioni Primo piano Ristrutturazioni 
L’Italia è rimasta molto indietro rispetto ad altri Paesi in termini diconnessione alla rete e non regge il confronto con altri membri dell’Unione Europea in termini di accessi veloci a internet: ci sono ancora aree del nostro Paese in cui non esistono reti veloci e dove il web viaggia ancora sui canali più datati. Ma arriva, con il decreto Sblocca Italia approvato negli scorsi giorni, un’importantissima novità che, non in tempi brevi, potrebbe far guadagnare terreno all’Italia in termini di connessione e accessibilità. In unemendamento (approvato alla Camera) alla legge di conversione del decreto si stabilisce che dal prossimo 1 luglio tutti gli edifici nuovi o ristrutturati dovranno obbligatoriamente essere predisposti alla banda larga.
Nel dettaglio, sono interessati tutti gli stabili il cui permesso di costruzione sarà richiesto dopo la data stabilita (1 luglio 2015) o quelli che dovranno essere sottoposti a ristrutturazioni importanti che richiedano un’autorizzazione. All’interno di questi nuovi edifici dovranno essere predisposti gli spazi necessari e interni alla struttura per il passaggio dei cavi di fibra ottica per la banda larga. Inoltre ogni palazzo dovrà avere un punto di accesso a cui potranno lavorare i tecnici inviate dalle aziende che forniscono i servizi di navigazione.
Gli edifici così costruiti, o ristrutturati, si potranno avvalere, ma questo non è un obbligo, di una targa esterna che attesti la capacità di tutto lo stabile di navigare con fibra ottica. Queste etichette, che diventeranno certamente un vanto degli inquilini, saranno attribuite da tecnici specializzati. E non stentiamo a credere che diventeranno anche un plusvalore per immobili da vendere o dare in locazione.
FONTE : IMMOBILIARE.IT

Vivere nel sottotetto non si può. Ecco il perché

Vivere nel sottotetto non si può. Ecco il perché.


È reato trasformare dei locali deposito in unità abitativo. Per farlo occorre il titolo amministrativo
L'importanza della destinazione d'uso degli immobili. Con una recentissima pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha ricordato l'importanza del concetto di "destinazione d'uso degli immobili", elemento essenziale (insieme a quello volumetrico) per tracciare i confini dell'illecito edilizio e verificare se gli interventi costituiscano o meno reato.
Con la sentenza n. 13014 del 20/03/2014, infatti, la III Sezione Penale della Corte di Cassazione ha chiarito come costituiscano illecito penale i lavori di ristrutturazione di un sottotetto, anche se già esistente, che hanno consentito di trasformarlo da locale deposito ad abitazione: tali lavori, infatti, rappresentano interventi edilizi effettuabili solo con permesso il di costruire, la cui mancanza integra gli estremi della violazione prevista e punita con l'arresto fino a 2 anni ed un'ammenda da 10.328,00 a 103.290,00 euro dall'art. 44 lett. B del D.P.R. 380/2001.
Giusta la condanna disposta dai giudici di primo e secondo grado. I proprietari di un sottotetto adibito a locale deposito (privo quindi dei requisiti e delle infrastrutture che lo rendessero abitabile) erano quindi stati condannati per averne appunto mutato la destinazione d'uso trasformandolo in locale abitativo, realizzando anche alcune opere murarie: essi, infatti, dotando i locali di "portoncini blindati muniti di spioncino, predisposizione per lo scarico delle acque nere, allacciamento di gas e acqua, cavi per TV satellitare, impianto citofonico, di riscaldamento", avevano di fatto creato dei nuovi appartamenti là dove essi non erano né previsti né tantomeno autorizzati.
Condannati sia in primo grado dal Tribunale di Massa, che in secondo dalla Corte d'Appello di Genova, gli imputati ricorrevano quindi per Cassazione, sostenendo che la sentenza non fosse correlata all'accusa (poiché erano stati rinviati a giudizio con l'accusa di aver mutato la destinazione d'uso dell'immobile e non di averne realizzato di nuovi) e che gli interventi effettuati non fossero soggetti a permesso di costruire bensì realizzabili previa presentazione della sola D.I.A.. (Vedi anche: Costruzione di una veranda. Quando è necessario il permesso di costruire?)
Entrambi i motivi di ricorso sono stati però ritenuti infondati dalla Suprema Corte che, respingendo il ricorso, ha inoltre condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali e di 1.000,00 euro alla cassa delle ammende.
La correlazione tra imputazione e sentenza. Innanzitutto la Cassazione chiarisce come non sia corretto sostenere che l'imputazione per aver "mutato la destinazione d'uso di un immobile" non possa portare ad una condanna per "realizzazione exnovo di opere edilizie in difetto del permesso di costruire": ciò poiché, con un ragionamento che appare comunque opinabile, i Supremi Giudici arrivano a sostenere che "la contestazione contenuta nel capo di imputazione di avere mutato la destinazione d'uso mediante la realizzazione di opere murarie interne equivale in sostanza all'affermazione della sentenza di primo grado di aver realizzato ex novo delle unità abitative". Ciò poiché "con il detto mutamento di destinazione d'uso mediante opere, sono stati appunto creati nuovi locali abitativi, al posto di quelli destinati a deposito occasionale, con evidente aumento di volumi e di superfici abitative utili" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 13014 del 20/03/2014).
Ove tali opere vengano eseguite, come accaduto nel caso di specie, "senza essere muniti del necessario permesso di costruire", si verserà quindi nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 44 lett. B del D.P.R. 380/2001 che punisce per l'appunto "l'esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso", come già chiarito quando ci siamo occupati della chiusura con vetrate del balcone (La chiusura con vetrate del balcone costituisce abusivismo edilizio?).
L'abuso edilizio sussiste anche in caso di realizzazione di sole opere interne. Altrettanto infondata è poi l'eccezione sollevata dai proprietari secondo cui le opere realizzate, poiché eseguite all'interno di un immobile e non modificando la sua volumetria complessiva, non fossero quindi soggette a permesso di costruire ma eseguibili previa presentazione della sola D.I.A.: la Suprema Corte ha rigettato anche tale doglianza, ricordando quanto già affermato in precedenti pronunce e ribadendo quindi che "in tema di reati edilizi, la modifica di destinazione d'uso è integrata anche dalla realizzazione di sole opere interne" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 27713 del 20/05/2010).
A nulla rileva quindi che i lavori con cui si muta la destinazione d'uso di un locale siano interni o esterni all'immobile: quel che conta è se con essi si incide o meno sulla sua natura e funzionalità.
Per verificare se il reato sussiste o meno si dovrà pertanto ricercare in concreto "la precedente destinazione d'uso, la quale non si identifica con l'uso fattone in concreto dal soggetto utilizzatore, ma con quella impressa dal titolo abilitativo assentito. Ciò poiché il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico". Questo è quanto sancito da una precedente pronuncia sempre della Suprema Corte di Cassazione, la quale ebbe modo di chiarire altresì che "il mutamento di destinazione d'uso di un immobile, attuato attraverso l'esecuzione di opere edilizie e realizzato dopo la sua ultimazione, configura un'ipotesi di ristrutturazione edilizia che integra il reato di esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruirein quanto l'esecuzione di lavori, anche se di modesta entità, porta alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 9894 del 20/01/2009). (Posso sfondare il muro tra due miei locali?)
La modifica degli spazi interni che comporti mutamenti della destinazione d'uso necessita del permesso di costruire. Tempi duri pertanto per chi, ritoccandone le parti interne, vorrà sfruttare fino all'osso la volumetria già sviluppata dai propri immobili: tali interventi edilizi, ove comportino un effettivo mutamento della naturale destinazione d'uso di tali spazi, andranno realizzati previa concessione del permesso di costruire.
A nulla varrà sostenere che essi riguardano solo parti interne e che non creano aumenti del complessivo volume dell'immobile: trasformare un garage in una depandance, oppure un ripostiglio in mansarda comporta comunque di fatto l'aumento di spazi abitativi e, come tale, necessita per la sua realizzazione del permesso di costruire, anche se i lavori con cui tali opere vengono realizzate sarebbero in sé potuti essere effettuati con D.I.A..
Corte di Cassazione, sez. III Penale, 20 marzo 2014, n. 13014


Fonte : www.condominioweb.com

Decreto Sblocca Italia approvato con voto di fiducia alla Camera

Decreto Sblocca Italia approvato con voto di fiducia alla Camera


Regolamento Edilizio Unico, 3.890 milioni per sbloccare i cantieri, semplificate le opere interne, banda larga nei nuovi edifici dal 2015




24/10/2014 - Con 316 voti favorevoli e 138 contrari, ieri sera la Camera ha votato la fiducia sulla Legge di conversione del DL Sblocca Italia. L’Aula di Montecitorio ha approvato il testo della Commissione Ambiente, modificato dopo i numerosi rilievi della Ragioneria dello Stato.
Decreto Sblocca Italia approvato con voto di fiducia alla Camera

 
Oltre alla clamorosa bocciatura della riduzione al 4% dell’Iva per chi usufruisce dei bonus per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica e alla reintroduzione dell’obbligo di affittare a canone concordato le case acquistate con la deduzione Irpef del 20%, il testo è stato modificato in molte altre parti rispetto al decreto-legge.
 
Le novità
Un Regolamento Edilizio Unico sostituirà gli oltre 8 mila regolamenti comunali oggi vigenti. Il regolamento-tipo sarà adottato da Governo, Regioni ed autonomie locali in Conferenza Unificata.
 
Al fine di consentire la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all’avvio dei lavori nel 2014, sono destinati 3 miliardi e 890 milioni di euro al Fondo Sblocca Cantieri per il periodo 2013-2020.
 
Tra le opere incompiute, il cui completamento potrà essere velocizzato, non ci saranno solo quelle segnalate dai sindaci la scorsa estate ma anche quelle segnalate dalle Regioni ed inserite nell’anagrafe del Ministero delle Infrastrutture.

La formulazione definitiva dell’articolo 17, quello che interviene sul Testo Unico Edilizia, prevede che gli interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari potranno essere realizzati con Comunicazione di inizio lavori (CIL), anziché con Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La multa per la mancata presentazione della Cil sale da 258 a 1.000 euro. Restano esclusi gli interventi di carattere strutturale. Il professionista dovrà attestare che le modifiche sono compatibili con le norme antisismiche e sul rendimento energetico e dovrà consegnare gli elaborati progettuali.

Dal 1° luglio 2015 chi vorrà costruire o ristrutturare un edificio dovrà predisporlo alla connessione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultralarga. Gli interventi infrastrutturali per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga godranno, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d’imposta IRES e IRAP, fino al 50% dell’investimento.

Si interviene sul meccanismo Spalma Incentivi, che riduce gli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici oltre i 200 KW, escludendo dai tagli gli impianti degli enti locali e delle scuole.
 
Sono disciplinate le caratteristiche principali del rent to buy, il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili.

Sarà semplificato il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, in particolare dei materiali estratti dai piccoli cantieri finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione di reti e infrastrutture.
 
Per la progettazione di opere pubbliche non possono più essere richiesti livelli di sicurezza più stringenti rispetto a quelli definiti dalla normativa europea (norma overdesign).

In tema di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, la Cassa Depositi e Prestiti accetti le domande di anticipazione di liquidità presentate dagli enti locali in ritardo a causa di errori formali nell’invio telematico.

In arrivo nuovi meccanismi e modalità di accesso al Conto Termico, che saranno fissati da un decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2014, con possibilità di avvalimento di modulistica predeterminata e accessibilità online. Alla quota del Conto Termico riservata alla Pubblica Amministrazione accederanno anche i soggetti di edilizia popolare e le cooperative di abitanti.

I prossimi step 
L'esame del provvedimento riprenderà in Aula martedì prossimo, ma per il voto finale occorrerà aspettare fino al 30 ottobre, perchè il Movimento Cinque Stelle ha chiesto di intervenire su tutti gli ordini del giorno.
FONTE : EDILPORTALE.COM

Le 7 truffe immobiliari a cui bisogna stare attenti

Le 7 truffe immobiliari a cui bisogna stare attenti

Dal soldato americano alla principessa del Burkina Faso: ecco le truffe immobiliari più diffusi

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a cura di Redazione
24 ottobre 2014


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Anche se la maggior parte degli operatori del settore lavora con onestà e professionalità, anche il mercato immobiliare ha i suoi truffatori. Ecco quali sono le più comuni trappole tese da questi approfittatori e come evitarle, secondo quanto scrive il portaleIdealista.it

1. Il soldato americano
Si tratta di un soldato americano della guerra in Iraq o di qualche altro recente conflitto, che dopo aver sgominato una cellula terroristica si è ritrovato con i soldi di questi criminali e si dice intenzionato ad investire la somma in opere socialmente utili. Ma appartenendo al corpo militare non può farlo direttamente e così si affida a qualcuno che lo faccia al posto suo. Vuole acquistare un immobile (senza vederlo e senza trattare sul prezzo) dicendo che pagherà con un bonifico, ma chiede al venditore di pagare nel frattempo le diverse tasse e imposte. Poi svanirà nel nulla.

2. Pago con un bonifico prima della formalizzazione del contratto
Questa situazione si verifica soprattutto negli annunci di immobili in affitto. Un possibile inquilino si mostra interessato a una casa senza neppure averla vista. Dopo diversi contatti con il proprietario, decide di prenderla in affitto. Il soggetto in questione chiede di formalizzare l'operazione con un bonifico diretto al proprietario e di posticipare la proposta e la formalizzazione del contratto. Così invia una ricevuta di pagamento in denaro. Il proprietario si accorge che è registrato più denaro di quanto concordato e nel giro di poco tempo riceve una telefonata dall'inquilino, il quale chiede scusa dell'errore e chiede al proprietario di inviare indietro la somma di denaro in eccesso. Peccato che il primo bonifico non è mai stato realizzato.

3. Le chiavi tramite corriere
Questo tipo di truffa riguarda immobili particolari, con caratteristiche e prezzo quasi da sogno. Le immagini fotografiche sono di grande qualità e mostrano immobili molto curati, moderni, di design. L'interessato contatta il presunto proprietario, il quale dice che invierà le chiavi tramite corriere una volta ricevuto il bonifico del primo mese di affitto. Peccato che le chiavi non arriveranno mai all'inquilino.

4. La principessa del Burkina Faso
In questo caso si viene contattati tramite email da una persona che dice di essere la principessa del Burkina Faso e di trovarsi in esilio in Olanda. Questa persona dice poi di voler acquistare una casa per le vacanze e di essere pronta a farlo pagando subito e in contanti. Viene però richiesto di inviare in anticipo l'ammontare di tasse e imposte

5. L'investitore internazionale
Un primo contatto avviene tramite email, un investitore internazionale si mostra estremamente interessato a un immobile in vendita e richiede ulteriori informazioni. In genere l'interesse di questi truffatori si dirige verso immobili prestigiosi. Una volta ottenuta la fiducia delle loro vittime, senza discutere del costo, dicono di avere delle somme di denaro nero in valuta straniera. Se l'operazione continua, prima di firmare il contratto di compravendita queste persone chiedono di fare un cambio di valuta - in genere tra i 200 e i 500mila euro. Lo scambio di denaro avviene di persona, in genere in una camera di un albergo di lusso, dove il truffatore consegnerà una piccola valigia con il denaro finto.

6. Prendere casa da uno straniero
In questo caso, l'esca è rappresentata da un prezzo basso per un appartamento in buone condizioni. L'interessato tenta di contattare il proprietario, che dice di vivere all'estero. Per inviare le chiavi dell'immobile chiede un trasferimento di denaro pari al primo mese di affitto e a un mese di cauzione. Una volta inviato il denaro, di quel proprietario non si sa più nulla.

7. Il falso venditore
Si tratta dell'inquilino che si spaccia per il proprietario dell'immobile e tenta di venderlo. Il truffatore chiede una somma di denaro alle persone interessate per fermare l'appartamento.
FONTE : SOLDIWEB

Vendesi immobili pubblici immersi nel verde: le occasioni in Alto Adige e Piemonte

Vendesi immobili pubblici immersi nel verde: le occasioni in Alto Adige e Piemonte


di Andrea Monti
Edifici circondati dalla natura, o comunque al centro di valli accerchiate da montagne. Chi vuole investire su strutture di questo tipo può dare un occhio alle dismissioni in corso in Alto Adige e Piemonte: in gioco ci sono un ex albergo, una casa cantoniera, un'area agricola con annesso fortino militare, una villa del ‘700 e un ex convitto per operaie. Per tutti i lotti il termine per presentare offerte scade tra poche settimane, tranne un caso in cui non è ancora stata bandita un'asta. La proprietà più cara costa due milioni; la più economica 135mila.
Dalla birra al vino
I primi tre immobili sono stati messi sul mercato dalla provincia di Bolzano. Partiamo dal complesso “Josefsberg”, ex hotel in disuso a Forst, frazione che ospita lo stabilimento della birra omonima. Le foto fornite dall'amministrazione mostrano le facciate esterne e una parte di giardino, apparentemente in buone condizioni. L'area è inutilizzata dal marzo 2011, quando è stata lasciata dall'associazione “La strada”, che ne aveva fatto un centro di terapia per tossicodipendenti. Il lotto ha una superficie di 6.600 mq e un prezzo base di due milioni e 33mila euro. Chi è interessato può fare un'offerta entro il 5 dicembre; le buste saranno aperte il 10. I candidati all'acquisto devono pagare subito 203mila euro di cauzione e 305mila di fondo spese e imposte. Il vincitore sarà obbligato a saldare il conto entro dieci giorni dalla notizia dell'aggiudicazione.
La seconda proprietà in vendita è una casa cantoniera in località Mezzavia, a metà strada tra Bolzano e il comune montano di Sarentino. Sul piatto ci sono un edificio di 350 mq, uno di 190, 70 mq di bosco e 181 di superficie definita “improduttiva”. Il prezzo base è 292mila euro. Chi vuole può contattare l'ufficio patrimonio della provincia: se arriveranno più richieste l'amministrazione potrà annunciare un pubblico incanto, con offerte segrete e assegnazione al mittente della maggiore. Anche in questo caso le foto online mostrano l'esterno della struttura, che sembra ben conservato.
Il terzo lotto bolzanino è nel comune di Appiano, che nel 1973 ha aggiunto al nome la dicitura “sulla strada del vino”, e sul sito del municipio si presenta come “una zona soleggiata e fertile in mezzo a vigneti e frutteti”. Uno di questi ultimi fa parte della proprietà in via di alienazione, circa 1.700 mq che comprendono un ex fortino militare: il prezzo di stima è 135mila euro. La domanda di acquisto va presentata alla giunta provinciale entro il 2 gennaio.
Aristocratiche e operaie 
Il comune di Vercelli prova a vendere Villa Corinna, a pochi km dal centro di Lessona, ai piedi delle Prealpi Biellesi. Il complesso occupa quasi l'intera frazione Monte, e fu costruito a fine ‘700 come casa di campagna della famiglia nobiliare Beglia. Per decenni è stato sede di una grande azienda agricola; nell'ultimo dopoguerra ha ospitato sfollati arrivati dall'Istria. Ora è sul mercato a 680mila euro, 35mila in meno rispetto a un'asta precedente, andata deserta.
La villa padronale ha tre piani più un seminterrato, due terrazze e una parte abitativa di circa 450 mq. La zona è sottoposta a vincolo di bene culturale, e il bando avverte che “l'efficacia della […] compravendita rimane […] subordinata alla condizione che non venga emesso provvedimento di prelazione” a favore di enti come il ministero competente o la regione. L'asta è fissata per l'11 novembre: un giorno prima scade il termine per depositare la domanda di partecipazione e una cauzione di 68mila euro.
L'ultimo lotto è una parte di un ex convitto per operaie a Perosa Argentina, nella comunità montana del Pinerolese. L'edificio risale ai primi del ‘900 e porta il nome dei Gutermann, famiglia tedesca che qui gestì un setificio, chiuso dal 2001. La superficie in vendita si estende per 1.250 mq: primo, secondo, terzo piano e una porzione di piano terra e seminterrato. L'area esterna di fronte all'ingresso principale misura 800 mq. Al momento il tutto è inagibile, e può essere sistemato a scopi residenziali o per farne un museo. Chi è interessato può fare un'offerta entro il 12 novembre; il giorno dopo saranno aperte le buste. Il prezzo base è 153mila euro, con cauzione di 15.300.

FONTE : CASA24PLUS

La nuova stagione dei mutui

La nuova stagione dei mutui

 
mutuiDopo anni bui, durante i quali era considerato proibitivo richiedere un mutuo e difficoltoso ottenerlo, il trend sembra essersi invertito: a settembre, la richiesta da parte delle famiglie italiane ha fatto segnare un +14,7% rispetto allo stesso mese del 2013.
Nel periodo seguente al crollo registrato durante il biennio 2011-2012, il credito al mattone ha ripreso vigore con una inversione di tendenza già nel 2013 (+3%) e un aumento dell’11,8% prendendo in esame i primi tre trimestri del 2014 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Secondo i dati della Banca d’Italia, su un campione di 84 banche le erogazioni sono cresciute del 29,2% nei primi sette mesi rispetto allo stesso periodo gennaio-luglio 2013, passando da 11,4 a 14,6 miliardi di euro.
In aumento soprattutto i mutui a tasso variabile, che rappresentano circa il 79% delle nuove erogazioni: il tutto grazie a un calo dei tassi d’interesse, che si sono attestati al 3,2% (fonte Abi).
I tassi applicati dalle banche dovrebbero continuare a scendere, sia per l’adeguamento di questi all’Euribor (ai minimi storici) che per la riduzione degli spread sulle nuove erogazioni.
Tuttavia, i dati positivi non devono suscitare facili entusiasmi sulla ripresa: in realtà lo stock dei mutui concessi dal sistema bancario è leggermente sceso. La situazione può essere spiegata attraverso un fenomeno interessante e in crescita: l’aumento delle richieste dei mutui per surroga.
La surroga è una procedura che permette al mutuatario di trasferire (senza costi) un mutuo da una banca a un’altra senza cambiare l’importo, ma modificando durata e tasso. In questo caso il sistema creditizio non registra un incremento dei prestiti: il risultato è che si avrà una crescita dei nuovi contratti di finanziamento ma non un incremento dei prestiti bancari elargiti ai privati e quindi nessun rilancio del mercato immobiliare.
Secondo Bankitalia, infatti, i finanziamenti immobiliari sono diminuiti nei primi nove mesi in quanto sono stati stipulati meno mutui al netto di surroghe e a un valore medio inferiore (pari a 124.199 euro, lontano dai 127.685 e dai 131.576 euro rispettivamente del periodo gennaio- settembre 2013 e 2012).
La crescita dei nuovi contratti di mutuo è, quindi, un dato solo in parte positivo, anche perché solo 4 immobili su 10 vengono acquistati con il supporto di un mutuo, preferendo attingere ai risparmi accumulati. A questo va aggiunta la situazione di crisi e di precarietà lavorativa (soprattutto dei giovani) che limita l’esigenza di acquistare una abitazione e a fare ricorso a finanziamenti di medio-lungo termine.
Una totale ripresa del comparto potrà consolidarsi solo quando il mercato del lavoro mostrerà segnali di ripresa solidi e i redditi disponibili torneranno a crescere.
                                                                                                                                  A cura di 
A cura di 


FONTE : 
 “MutuiOnline informa”                                                                              

Proprietari di villette a schiera e contestazione delle spese perchè si ritengono esclusi dal condominio

I proprietari di villette a schiera sono obbligati a pagare per le parti comuni se stabilito negli atti di acquisto

Proprietari di villette a schiera e contestazione delle spese perchè si ritengono esclusi dal condominio


Se un atto d'acquisto di un'unità immobiliare ubicata in condominio (o comunque nell'ambito di un condominio orizzontale) prevede che delle parti (beni servizi o impianti) siano comuni, allora quelle devono essere considerate in comproprietà anche se un sussistono i requisiti per considerarle condominiali.
Con una conseguenza: se quelle parti comuni appartengono anche ai contestatori, questi devono pagare le spese condominiali di gestione e conservazione delle medesime.
Questa, in sostanza, la conclusione cui è giunta laSuprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 20986 resa dalla Seconda Sezione Civile e depositata in cancelleria il 6 ottobre 2014.
L'arresto degli ermellini è interessante in quanto permette di ricordare che per parlare di condominio, è si necessario indagare la funzione delle parti comuni, ma che al contempo l'atto d'acquisto (il così detto titolo) può spazzare ogni dubbio quanto meno in relazione alla comproprietà (in comunione) di determinati beni.
Nel caso di specie due parti, dei proprietari di una villetta, gli attori, ed un condominio, il convenuto, litigavano in merito alla partecipazione dei primi alla compagine; gli attori ritenevano di non aver nulla a che fare con alcune parti comuni del condominio confinante. La causa si allargava in quanto veniva unita ad altra avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo per omesso pagamento delle spese condominiali. Insomma i proprietari della villetta non volevano avere a che fare con il condominio e si opponevano ad esso in ogni sede. Dopo che la causa ha avuto alterne soluzioni nell'ambito dei giudizi di merito, s'è arrivati davanti alla Corte di Cassazione.
Prima di analizzare nel dettaglio l'esito sintetizzato in principio, è utile ricordare alcune nozioni.
La nozione di condominialità. Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione il. diritto di condominio opera ed applicabile allorquando sussista una relazione di accessorietà fra le parti comuni (beni, impianti o servizi comuni) “e l'edificio in comunione, nonché un collegamento funzionale fra i primi e le unità immobiliari di proprietà esclusiva. Pertanto, qualora, per le sue caratteristiche strutturali, un bene serva al godimento di tutte le parti singole dell'edificio e sia ad esse funzionalmente collegato, si presume indipendentemente dal fatto che la cosa sia, o possa essere, utilizzata da tutti i condomini, o soltanto da alcuni di essi, e dalla entità del collegamento e della possibile utilizzazione concreta - la contitolarità necessaria di tutti i condomini sul bene” (così Cass. 21 dicembre 2007, n. 27145).
È bene ricordare che l'art. 1117 c.c. non contiene un'elencazione tassativa delle parti comuni, sicché ogni bene, servizio o impianto che possiede i requisiti di cui parla la Cassazione nella sentenza succitata può essere considerato in condominio.
E se una cosa non ha quei requisiti ma è comunque menzionata negli atti d'acquisto come bene comune, tra l'altro con specifica menzione della quota di proprietà? In tal caso, dice la Suprema Corte nella sentenza n. 20986, i beni in questione devono considerarsi in comproprietà quanto meno nella formula della comunione volontaria. Tra l'altro nel caso di specie, sia pur in minima parte, i beni che legavano i proprietari della villetta al condominio avevano una minima utilità nel godimento del primo immobile.
Cass. 6 ottobre 2014 n. 20986


Fonte : www.condominioweb.com

giovedì 23 ottobre 2014

Casa, ecco il decalogo del risparmio energetico

Casa, ecco il decalogo del risparmio energetico

Costi e ritorno sugli investimenti di alcune soluzioni efficienti per abbassare il costo della bolletta energetica

23 ottobre 2014 
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RISPARMIARE SULLA BOLLETTA ENERGETICA - Anche se l'inverno è ormai vicino, non è troppo tardi per apportare miglioramenti alla casa e risparmiare così sulla bolletta energetica. Oltre alla semplice sostituzione delle vecchie lampadine con i Led, ci sono molti altri modi per migliorare le abitazioni. Di seguito alcuni spunti di Utopia Management, ripresi dal sitoCasaeclima.com, che suggerisce una dozzina di soluzioni efficienti citandone i costi iniziali e il ritorno sugli investimenti (pay back). Infatti, anche se l'investimento iniziale può sembrare oneroso, nel lungo termine questi cambiamenti potrebbero portare fino a 2.000 dollari di risparmio annuale. Lo schema dà un'idea di quanto si potrebbe risparmiare anche in Italia.


FONTE : SOLDIWEB

La compravendita delle cubature va tassata con imposta di registro al 3%

La compravendita delle cubature va tassata con imposta di registro al 3%


Notariato: non è una cessione di diritti reali, ma di beni immateriali quindi paga un’imposta più leggera


22/10/2014 - I contratti di compravendita delle cubature dovrebbero pagare l’imposta di registro al 3%. Lo afferma il Consiglio nazionale del notariato con lo studio 540-214/T.
La compravendita delle cubature va tassata con imposta di registro al 3%

Il Consiglio nazionale del notariato ha spiegato che il contratto per il trasferimento di un diritto edificatorio ha per oggetto un bene immateriale di origine immobiliare, cioè la cubatura realizzabile su un fondo, ma non ha per oggetto un diritto reale.

Per questo motivo, afferma il Consiglio, se il cedente è un soggetto Iva, la cessione non dovrebbe scontare l’imposta di registro al 9%, come accade per i trasferimenti immobiliari, ma al 3%, come previsto dal Dpr 131/1986 per i beni diversi dagli immobili.

Il Consiglio nazionale del notariato ha aggiunto che, anche se il Decreto Sviluppo (DL 70/2011) ha introdotto la possibilità di trascrivere nei registri immobiliari i contratti per il trasferimento della volumetria, bisogna fare diverse considerazioni.

In primo luogo si deve pensare che il bene ceduto può restare immateriale per molto tempo, finchè non viene sfruttato dall’acquirente. Allo stesso tempo, la cessione della cubatura è uno dei presupposti che va segnalato al Comune per ottenere il titolo abilitativo.

Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio nazionale del notariato ritiene che debbano essere riviste alcune pronunce dell’Agenzia delle Entrate con cui le compravendite di volumetria sono state assimilate alla cessione di diritti reali.

Ricordiamo che la compravendita delle cubature è un tema affrontato anche nel ddl sulla riforma urbanistica, che introduce l'istituto della perequazione urbanistica, con la libertà di commerciare i diritti edificatori.

Bonus 20% per chi compra una casa: salta l’obbligo di affittarla

Bonus 20% per chi compra una casa: salta l’obbligo di affittarla


L’ultima versione dello Sblocca Italia agevolerebbe però solo l’invenduto. La Commissione Bilancio chiede certezze sulle coperture finanziarie

di Rossella Calabrese

22/10/2014 - La Commissione Ambiente della Camera ha modificato l’articolo 21 del decreto Sblocca Italia (DL 133/2014) relativo alla deduzione del 20% dall’Irpef delle spese di acquisto di una casa.
Bonus 20% per chi compra una casa: salta l’obbligo di affittarla


La formulazione originaria della norma prevedeva unadeduzione dal reddito del 20%, fino ad un massimo di spesa di 300mila euro, delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, per l’acquisto di case nuove o la ristrutturazione di case esistenti in classe energetica A o B.

L’agevolazione era però concessa a condizione che la casa venisse affittata a canone concordato per almeno 8 anni.

La Commissione Ambiente della Camera ha cancellato l’obbligo di affittare l’immobile a canone concordato per almeno 8 anni e ha ricompreso nell’agevolazione anche gli immobili oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo.

Di contro però, l’agevolazione è stata limitata agli immobili invenduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello Sblocca Italia.

Modifiche sostanziali, tanto da far modificare il titolo dell’articolo 21 da “Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione” in “Misure per l’incentivazione del mercato immobiliare”. L’emendamento ha dunque lo scopo di sostenere il mercato immobiliare, rendendo più facile la collocazione dell’invenduto da parte delle imprese.

Su queste correzioni si è espressa la Commissione Bilancio, rilevando che “qualora il beneficio dovesse intendersi esteso atutti gli acquisti di immobili residenziali, anche non destinati alla locazione, o destinati a locazioni senza definizione di un periodo minimo, gli oneri finanziari quantificati dalla relazione tecnica originaria risulterebbero sottostimati e richiederebbero un’ulteriore copertura finanziaria”.

Anche le altre modifiche (estensione agli immobili oggetto di restauro e risanamento conservativo, estensione della deduzione agli interessi su mutui, inclusione degli immobili dati in usufrutto) potrebbero - secondo la Commissione Bilancio - far lievitare gli oneri a carico della finanza pubblica.

Tuttavia, la limitazione del bonus al solo invenduto “appare restringere l’ambito di applicazione e potrebbe quindi ridurre gli oneri stimati” - conclude la Commissione Bilancio - richiedendo un più approfondito studio della sostenibilità finanziaria della norma.

I nodi saranno sciolti nelle prossime ore, con la discussione del provvedimento in Aula alla Camera.
 
FONTE : EDILPORTALE.COM

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