venerdì 27 settembre 2013

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Agevolazioni e risparmio energetico: la guida delle Entrate

Agevolazioni e risparmio energetico: la guida delle Entrate

venerdì 27 settembre 2013
 
Aggiornamento informativo sulle detrazioni fiscali relative agli interventi di riqualificazione energetica del costruito


WWW.PROSPETTIVECASA.COM

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida alle agevolazioni per il risparmio e l’efficienza energetica nell’edizione di settembre 2013. Tra le novità contenute nel testo si segnalano i dettagli circa il calcolo, i limiti e la ripartizione della Detrazione 65% per interventi di riqualificazione energetica del costruito. Nelle ultime pagine della guida si può consultare una serie di tabelle che sintetizzano i principali adempimenti da assolvere per usufruire delle agevolazioni fiscali.
Le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono state prorogate al 31 dicembre 2013 grazie al decreto legge 63/2013, il quale ha anche innalzato dal 55 al 65 per cento la detraibilità delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 alla fine di quest’anno. Si ricorda che la durata dell’agevolazione si estende, invece, fino al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

L’abbattimento delle barriere architettoniche necessita del permesso di costruire?

L’abbattimento delle barriere architettoniche necessita del permesso di costruire?

27/09/2013
di Daniela Sibilio

Barriere architettoniche. Definizione ed opere funzionali all’abbattimento. Ai sensidell’art. 2, D.M. n. 236/1989,  le barriere architettoniche sono identificate in termini di: “
 
ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e  per i sordi”.

 
Le opere funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche sono unicamente quelle che, da un punto di vista tecnico, sono necessarie per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e non quelle dirette alla migliore fruibilità dell’edificio e alla maggior comodità dei residenti (Cfr. TAR Campania, Salerno, sez. 2, 19.04.2013, n. 952; TAR Abruzzo, Pescara, sez. 1, 24.02.2012, n. 87; TAR Abruzzo, L'Aquila, sez. 1, 08.11.2011, n. 526). 
 
Le barriere architettoniche in ambito condominiale. Le modifiche introdotte all’articolo 2 della legge n. 13/1989. Con legge 9 gennaio 1989, n. 13 sono state previste disposizioni volte a favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti nell’ambito degli edifici privati. Nello specifico, l’art. 2 della legge in questione disponeva che “le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche (…) sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile” (maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio in prima convocazione e un terzo dei condomini che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio in seconda convocazione).
 
La riforma della disciplina del condominio ha parzialmente modificato l’art. 2, comma 1, della legge n. 13/1989 stabilendo che “le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche (…) sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile”.
 
L’art. 1120, comma 2, c.c., nell’attuale formulazione, rinvia alle maggioranze previste dal comma 2 dell’art. 1136 c.c., a norma del quale “sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio”.
Ne deriva, che il legislatore ha disposto per l’assemblea in seconda convocazione un innalzamento del quorum deliberativo da 334 a 500 millesimi, in tal modo colpendo una norma fondamentale prevista dalla legge n. 13/1989 diretta a superare il rigorismo del codice civile in materia di modifiche delle cose comuni nei condomini.
 
L’abbattimento delle barriere necessita del permesso di costruire?  Approvata, in sede di assemblea condominiale,  la deliberazione avente ad oggetto l’innovazione finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche ci si domanda se la realizzazione dell’opera necessiti del permesso di costruire.
 
A questo quesito ha dato una risposta la III° sezione penale della Corte di Cassazione, che con sentenza del 18 settembre 2013, n. 38360, ha precisato che tutte le opere finalizzate all’eliminazione delle predette barriere e tecnicamente necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati, non necessitano di permesso di costruire.
 
La Corte di Cassazione ha puntualizzato che le opere funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche non sono incluse tra quelle di cui all’articolo 10 del d.P.R. n. 380 del 2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), il quale sottopone a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso. 
 
Difatti, tutte le opere che “consistano in interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio” rientrano nell’attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001. 
 
In caso contrario, trova applicazione l’articolo 22 del predetto d.P.R. a norma del quale “Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 e all’articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico- edilizia vigente.”
 
La Cassazione ha ulteriormente precisato che, ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 241 del 1991, come modificato dal d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in relazione alle opere soggette alla d.i.a. ordinaria, si procede, in via semplificata, con s.c.i.a. (segnalazione certificata di inizio attività).


Fonte : condominioweb.com

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Il condominio dev’essere ritenuto responsabile per i danni che provengono dalle parti comuni a meno che…

Il condominio dev’essere ritenuto responsabile per i danni che provengono dalle parti comuni a meno che…

26/09/2013
di Alessandro Gallucci

Il porticato, la sera, è poco illuminato. In una parte transitabile da chiunque, un passante mette il piede in una zona bagnata e ruzzola per terra.
 
Il lastrico solare risulta essere di proprietà condominiale: il proprietario dell’unità immobiliare ubicata al piano sottostante lamenta danni da infiltrazione.
 
Tizio, amico di Caio, a sua volta proprietario di un appartamento nel condominio Beta, scendendo le scale per andar via da casa del suo amico scivola a causa di una mattonella sconnessa e cade rovinosamente.
 
Le fumi dell’ascensore condominiale cedono all’improvviso e la cabina precipita: due condomini subiscono gravi danni.
 
Ci fermiamo qui ma la casistica è variegata. Tutte ipotesi in cui il condominio può essere chiamato a risarcire i danni provenienti dalle cose comuni. Perché non è necessario che la cosa sia parte attiva del danno bastando che si atteggi come semplice mezzo.
 
Queste sono tutte circostanze in cui si sente parlare di responsabilità per danni da cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. che recita:
 
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
 
Si tratta di una ipotesi di responsabilità obiettiva della compagine: insomma il condominio è responsabile non per colpa di qualcuno ma solamente perché custode delle parti condominiali. A meno che…
 
…a meno che non si possa dimostrare l’esistenza del caso fortuito vale a dire un evento estraneo alla sfera d’intervento del custode ed assolutamente imprevisto ed imprevedibile. Tra questi casi rientra anche il comportamento del danneggiato.
 
Di questa impostazione è ormai convinta la Corte di Cassazione che in una recente sentenza in materia di responsabilità obiettiva ha ribadito che “ la responsabilità per le cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e necessita, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento e tale da prescindere dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussistere in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito (per tutte, v. Cass. 22 marzo 2011, n. 6550, Cass. 7 aprile 2010, n. 8229, Cass. 5 dicembre 2008, n. 28811) ed alla sola condizione che il danneggiato adempia l'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass., 6 sez., ord. 11 marzo 2011, n. 5910), salva comunque la possibilità di valutare in concreto l'apporto (o il concorso) causale della condotta del danneggiato o di terzi” (Cass. 30 agosto 2013, n. 20001).
 
Nei casi citati può essere considerato caso fortuito il comportamento di chi scende le scale (es. troppo distrattamente o comunque in modo imprudente conoscendone già la pericolosità, ecc.).
 
Tutti fatti che vanno valutati caso per caso e che devono essere provati da chi li ritiene risolutivi della vicenda, nel nostro caso, quindi, dal condominio.


Fonte : www.condominioweb.com

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Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. Ci sono delle conseguenze per l’amministratore di condominio?

Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. Ci sono delle conseguenze per l’amministratore di condominio?

27/09/2013
di Ivan Meo e Giuseppe Donato Nuzzo 



Le presenti considerazioni prendono spunto da una recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione (n. 37130 del 10 settembre 2013) che ha stabilito che  “il conferimento dell’incarico a un terzo per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non esonera da responsabilità penale il datore di lavoro, incombendo sullo stesso l’obbligo di vigilare sull’adempimento dell’obbligazione da parte del terzo”. La Corte, ha confermato la condanna a carico dell’imprenditore per aver omesso il versamento delle ritenute previdenziali, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 1-bis, del D.L. n. 463/1983, convertito in legge n. 638/1983. 
 
Il caso di specie – La decisione della suprema Corte origina dall’omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte di un giovane imprenditore ai danni dei suoi dipendenti. Successivamente, il datore di lavoro si dichiarava disponibile al pagamento, ottenendo anche una rateizzazione dal parte dell’INPS, ma l’imprenditore provvedeva solo in parte al pagamento di quanto dovuto, affidando ad un suo collaboratore il compito di versare la rimanente parte del debito. Questi non provvedeva al versamento e per l’imprenditore scattava la denuncia seguita dalla condanna penale, ora confermata anche dalla Corte di Cassazione. 
 
La norma in esame - Le disposizioni di legge sopra citate puniscono il datore di lavoro che non abbia adempiuto l’obbligo di pagamento all’INPS dei contributi dovuti con riferimento alla retribuzione dei propri dipendenti: “1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro. 1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notificazione dell’avvenuto accertamento della violazione”.
 
Sull’imprenditore grava l’obbligo di vigilanza sull’operato dei suoi collaboratori - La decisione dei giudici di legittimità s’inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale particolarmente severo in materia di omissione del versamento delle ritenute previdenziali: il datore di lavoro risponde penalmente sempre e comunque ed è punibile per concorso in omesso versamento delle ritenute in esame anche qualora abbia dato incarico a un terzo che poi non l’ha fatto. Il conferimento dell’incarico a un terzo per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non esonera il datore di lavoro da responsabilità per il caso di mancato versamento, incombendo sullo stesso l’obbligo di vigilare sull’adempimento dell’obbligazione da parte del terzo (In senso conforme, cfr. Cass. pen., 23 giugno 2010, n. 34612; Cass. pen. 6 aprile 2006, n. 22919).
 
La ratio dell’istituto è quella di garantire al lavoratore il diritto ad una regolare posizione previdenziale, diritto che trova tutela a livello costituzionale (artt. 4, 35, 36, 37 e 38 della Costituzione). Ciò evidenzia l’indipendenza del concetto di “retribuzione” da quello di “previdenza” e la necessità di tutela costituzionale di quest’ultima. Per cui se il datore di lavoro omette di versare la retribuzione compie un illecito civile, ossia tale omissione non è penalmente rilevante. Al contrario l’omesso versamento delle trattenute è invece un illecito penale, ossia un reato.
 
Oneri fiscali del sostituto d'imposta a carico dell’amministratore di condominio. Tutti  gli addetti ai lavori sanno che dal 1° gennaio 98 il condominio è diventato sostituto d'imposta. Tecnicamente il sostituto d'imposta è colui che, in forza a disposizioni di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto. Nel caso di specie l'amministratore, durante l’esecuzione del suo mandato, quale rappresentante legale del condominio, dovrà operare in qualità di sostituto d'imposta provvedendo al versamento delle trattenute previdenziali e assistenziali a favore dei propri collaboratori o dipendenti o, ancora, a favore dei soggetti che prestano la propria attività lavorativa alle dipendenze del condominio (ad esempio, il portiere). Nell’adempimento di tale incombenze, pertanto, l’amministratore di condominio soggiace agli stessi obblighi e alle medesime responsabilità penali riferibili al datore di lavoro, in ordine all’omesso o incompleto versamento, anche per via indiretta, delle ritenute previdenziali dovute.
 
Anche l’amministratore di condominio risponde del mancato versamento delle ritenute previdenziali. La sentenza analizzata trova dei precedenti ancora più stringenti applicati proprio alla figura dell’amministratore di condominio.  Infatti, la Cassazione si è occupata della figura dell’amministratore di condominio e dei possibili reati connessi allo svolgimento dell’incarico. Secondo i Giudici, l’amministratore di condominio è punibile per appropriazione indebita, in qualità di mandatario perché, avendo ricevuto dai condomini le somme per il pagamento degli oneri previdenziali relativi al portiere dell’edificio, ha omesso di versarle appropriandosene.
 
(Cass. pen n. 41462/10). Invece, “non commette il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali il datore di lavoro che non abbia ricevuto il relativo avviso di pagamento, a meno che il decreto di citazione a giudizio non specifichi il periodo di omesso versamento, l’importo e la sede dell’ente presso cui adempiere entro il termine di tre mesi previsto dalla legge”. (Cassazione Penale, sentenza del 4 aprile 2013). Nel caso di specie la Cassazione, ha annullato la sentenza di condanna a 20 giorni di reclusione e 60 euro di multa (pena sospesa) inflitta dalla Corte d’appello di Roma ad un amministratore di condominio, il quale aveva omesso di versare le ritenute previdenziali sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, per un importo di poco inferiore ai 1.500,00 euro, in quanto, in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, nel caso non risulti certa la contestazione della notifica dell’avvenuto accertamento delle violazioni, il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto – che rende operante la causa di non punibilità prevista dall'art. 2 della L. n.638/1883 (come modificato dal D.Lgs. n. 211/1994) - decorre dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio o eventualmente dalla notifica dell’avviso di cui all’art. 515 bis c.p.p. (conclusione indagini preliminari). Con la notifica del decreto di citazione, invero, il datore conosce sicuramente l’accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti ed è così messo in grado di sanare le contestate violazioni (v. Cass. n. 38501/2007).

Fonte : condominioweb.com

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giovedì 26 settembre 2013

Aiuti statali per arredare casa

Aiuti statali per arredare casa





23 set 2013, pubblicato da Federica Tordi in: Ambiente Arredamento Casa ecologica Consumi Crisi Economica Economia Legislazione Norme Primo piano Spese Varie 
Il 26 giugno 2012 è entrato in vigore un decreto legge che prevede l’erogazione di finanziamenti statali per chi deve sostenere deilavori di ristrutturazione in casa. La spesa massima per ricevere gli aiuti sugli arredamenti e gli elettrodomestici  può arrivare a un massimo di 10.000€, di cui può essere finanziato fino al 50%. Di questi giorni è una circolare che chiarisce meglio le prerogative che bisogna possedere per accedere a queste agevolazioni.
Innanzitutto è stato esplicitato l’arco temporale delle spese sostenute, fatto partire proprio dal giorno dell’entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2014. La circolare ha ribadito, inoltre, che possono essere accettati i finanziamenti che coprano solo ed esclusivamente le spese registrate comunque come ristrutturazione o riqualificazione energetica.
Il Decreto Sviluppo rientrava proprio in quelle misure ad hoc per dare sostegno al recupero del patrimonio edilizio dell’Italia e al miglioramento energetico degli edifici. Tale provvedimento è arrivato a finanziare fino al 65% delle spese sia per gli adeguamenti alle nuove norme antisismiche per le zone in forte pericolo che per quelle di riqualificazione energetica degli impianti.
Oltre che per mobili come divani, letti, armadi, cassettiere e poltrone, si può richiedere il bonus anche per l’acquisto di grandi elettrodomestici che abbiano una classe energetica pari o superiore a quella A+ (A per i forni). Per esempio, se per far fronte all’inverno che arriva si volesse acquistare una stufa elettrica o dotare l’appartamento di pompe di calore, è del tutto legittimo richiedere il bonus statale che coprirebbe fino a metà della spesa.

Portabilità del mutuo: ecco tutto quello che c'è da sapere

Portabilità del mutuo: ecco tutto quello che c'è da sapere

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Portabilità e surroga del mutuoPortabilità del mutuo: come funziona
Forse non tutti sanno che esiste la possibilità di trasferire il mutuo sulla casa da una banca ad un'altra che offre condizioni più vantaggiose. Si chiamaportabilità del mutuo o anchesurrogazione di pagamento per volontà del debitore.
Esiste inoltre anche un'altra possibilità, infatti il mutuatario invece di cambiare istituto di credito, può chiedere alla banca originaria di rinegoziare le clausole del proprio contratto in questo caso parliamo di rinegoziazione del mutuo. La portabilità del mutuo può avvenire in qualunque momento, senza alcun onere a carico del mutuatario e senza rinunciare ad eventuali benefici fiscali, come ad esempio quelli relativi all'acquisto della prima casa.
Questo tipo di operazione potrebbe essere utile in tutti i casi in cui il cliente voglia ottenere condizioni di credito più convenienti rispetto a quelle stipulate con la banca precedente. Inoltre è possibile ottenere la portabilità non solo per il mutuo, infatti si tratta di un'operazione che si estende a tutte le tipologie di finanziamento bancario. La portabilità del mutuo e delle garanzie ad esso correlate però non è automatica perché la banca presso cui si porta il mutuo deve accettare l'accordo.
La banca che ha concesso il mutuo non può negare o rendere oneroso al proprio cliente laportabilità del mutuo. Per cui sono da ritenersi prive di alcun fondamento clausole contrattuali che prevedono l'addebito di penali o altri oneri a carico del mutuatario. Per chiedere la portabilità il mutuatario deve fare una richiesta scritta alla nuova banca e le deve dare mandato di conoscere dalla banca originaria l'importo del proprio debito residuo ad una determinata data.
Per fare ciò il mutuatario deve consegnare alla banca subentrante la documentazione bancaria da cui attingere le informazioni riguardanti la stima del suo debito residuo. Se non si dispone della documentazione necessaria la nuova banca dovrà chiedere alla banca originaria l'importo del debito residuo. Conclusa la fase istruttoria, la banca subentrante darà al cliente la conferma della disponibilità ad effettuare l'operazione di finanziamento e, in accordo con il cliente, concorderà con il notaio incaricato e le altre parti in causa la data per stipulare l'atto di surrogazione del mutuo.
L'atto di surrogazione deve essere stipulato davanti ad un notaio o per scrittura privata autenticata. Avvenuta la stipula dell'atto di surrogazione, la nuova banca chiederà l'annotazione della surrogazione al direttore dell'Agenzia del territorio. Il mutuatario non dovrà pagare né spese né commissioni per la concessione del nuovo mutuo e neanche per l'istruttoria e gli accertamenti catastali, che vengono effettuati seguendo le procedure di collaborazione interbancaria e che garantiscono criteri di rapidità, degli adempimenti e dei costi connessi.
La portabilità del mutuo deve perfezionarsi entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui il mutuatario fa la richiesta alla banca subentrante di acquisire dalla banca originaria l'importo esatto del proprio debito residuo.
Fonte : SuperMoney

agenti immobiliari, fino al 30 per iscriversi al nuovo registro. rischio multe e diritto alla provvigione

agenti immobiliari, fino al 30 per iscriversi al nuovo registro. rischio multe e diritto alla provvigione



giovedì, 26 settembre, 2013              FonteRitratto di teamteam@idealista
agenti immobiliari, fino al 30 per iscriversi al nuovo registro. rischio multe e diritto alla provvigione
il 30 settembre 2013 è una data importante per qualsiasi agente immobiliare. è infatti il termine ultimo per aggiornare la posizione nel registro delle imprese o nel rea presso la camera di commercio per gli iscritti all'ex ruolo. chi non adempie agli obblighi di legge non solo dovrà pagare una multa salata, ma dovrà restituire anche le provvigioni percepite per l'attività svolta
soggetti interessati
l'obbligo di aggiornamento riguarda le imprese e le persone fisiche iscritte nel soppresso ruolo di agenti di affari in mediazione. ne sono esclusi i soggetti che hanno comunicato l'inizio attività a partire dal 12 maggio 2012 o chi, pur essendo in possesso dei requisiti (come ad esempio il superamento dell'esame) non risulta iscritto nell'ex ruolo. quest'ultimi, quando decidano di iniziare dovranno presentare una scia e potranno intraprendere da subito l'attività
la soppressione dell'ex ruolo (istitutito con la legge 39 della legge 39 del 3 febbraio 1989)è stata decisa dal dlg 59 del 26 marzo 2009, in recepimento dellacosiddetta direttiva bolkestein. la scadenza inizialmente prevista per il traghettamento degli agenti immobiliari dal vecchio ruolo ai nuovi registi inizialemente prevista per il 12 maggio 2013 è stata poi prorogata (d.m. 24 aprile 2013) al 30 settembre 2013
procedura di aggiornamento
entro lunedì 30 settembre le imprese di mediazioni attive, i titolari (se si tratta di impresa individuale) o gli amministratori (se si tratta di società) devono compilare e inoltrare per via telematica l'apposito modulo (modello mediatori- all.a- sezione "aggiornamento ri/rea)
anche le persone fisiche inattive che non svolgono attività presso alcuna impresa però risultano iscritte nel soppresso ruolo degli agenti di affari in mediazione alla data del 12 maggio 2012 devono aggiornare la posizione. dovranno infatti compilare la sezione "iscrizione apposita sezione (transitorio) del modello "mediatori" . una sorta di parcheggio a pagamento se si vuol conservare il requisito professionale
multe e mancata provvigione
il mediatore che dalle verifiche svolte dovesse risultare abusivo perché privo dei requisiti o per mancato aggiornamento dei dati non potrà richiedere nessun compenso per l'attività svolta, sarà inibito dal proseguire la stessa e sarà tenuto anche alla restituzione delle provvigioni percepite
e non solo. sarà punito con una sansione amministrativa di una somma compresatra i 75000 e i 15000 euro. chi per tre volte incorre nelle sanzioni amministrative previste sarà soggetto anche alle sanzioni penali, ovvero, la reclusione fino a sei mesi o la multa da 103 a 516 euro

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mercoledì 25 settembre 2013

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Ristrutturazioni casa: i migliori mutui a tasso fisso e a tasso variabile

Ristrutturazioni casa: i migliori mutui a tasso fisso e a tasso variabile

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Vediamo un confronto tra i finanziamenti più economici ora presenti sul mercato.

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Mutui ristrutturazione, i miglioriMutui per ristrutturazione casa
Ristrutturare casa è senz'altro una spesa importante, soprattutto se si parla di ristrutturazione straordinaria; spesso per finanziare i lavori è necessario un mutuo: vediamo allora un confronto tra i migliori mutui ristrutturazione presenti sul mercato, sia a tasso fisso che a tasso variabile.
Ricordiamo, prima di vedere i dettagli di questo confronto, che fino al 31 dicembre 2013 sono attive le detrazioni fiscali ristrutturazione edilizia al 50%, o meglio sono disponibili per quei lavori avviati dopo il mese di giugno 2012 e che risultino pagati (con sistema tracciabile tipo un bonifico) entro appunto il 31 dicembre 2013: allora se ce ne è la possibilità conviene pagare le opere di ristrutturazione per la maggior parte possibile entro tale data, visto che per le spese sostenute in seguito le agevolazioni fiscali scenderanno, a meno di ulteriori proroghe, al 36%; per tutti i dettagli sulle tempistiche: Detrazioni ristrutturazione, l'Agenzia delle Entrate specifica. Considerate inoltre che anche sugli interessi del mutuo vi sono delle detrazioni Irpef.

Migliori mutui ristrutturazione a tasso fisso

Abbiamo impostato la ricerca, effettuata col comparatore di SuperMoney, per un mutuo da 100.000 euro garantito da un immobile dal valore di 200.000 euro con rimborso in 25 anni, domandato da un autonomo con partita Iva dal reddito mensile di 3000 euro:
  • Mutuo Webank (mutuo on line): taeg 5,14% - rata mensile da 584,58 euro
  • Mutuo tasso fisso di Ubi Banca: taeg 6,07% - rata mensile da 623,68 euro
  • Mutuo tasso fisso BPM (Popolare di Milano): taeg 6,31% - rata mensile da 635,77 euro

Migliori mutui ristrutturazione a tasso variabile

Abbiamo escluso la proposta di Banca Mediolanum perchè ad ora a condizioni promozionali, di cui potete leggere in Mutuo Riparti Italia in promozione.
Stessi parametri di ricerca del precedente confronto:
  • Mutuo Webank (mutuo on line): taeg Euribor 3 mesi + spread 2,90% + spese (totale ad oggi 3,19%) - rata mensile da 480,69 euro
  • Mutuo Sempre Light di Ubi Banca: taeg Euribor 1 mese + spread 2,90% + spese (totale ad oggi 3,20%) - rata mensile da 475,67 euro
  • Mutuo tasso variabile BPM (Banca Popolare di Milano): taeg Euribor 3 mesi + spread 2,95% + spese (totale ad oggi 3,40%) - rata mensile da 483,15 euro

 Fonte : SuperMoney

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martedì 24 settembre 2013

Certificazione energetica degli edifici: la norma è oscura


tetto fotovoltaico con pannelli solari integrati






















Secondo il Consiglio nazionale degli ingegneri, non è semplice individuare requisiti e titoli di studio abilitanti all’attività di certificatore.


Il Dpr 16 aprile 2013 n.75, che definisce i requisiti che abilitano i tecnici a rilasciare la certificazione energetica, sembra escludere gli ingegneri abilitati e iscritti all’Albo nei casi in cui il titolo di studio non sia citato espressamente nei decreti ministeriali.
Per chiarimenti il Consiglio nazionale degli ingegneri ha inviato una richiesta di parere e intervento ai ministri dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Andrea Orlando, e delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi.
Vediamo nello specifico i dubbi principali che hanno condotto ad una richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio, ad iniziare dai requisiti stabiliti ai commi 3 e 4:
  • il primo richiede l’iscrizione ai relativi Ordini e Collegi professionali e l’abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione in vigore;
  • il secondo prevede l’obbligo di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.
Dalla lettura dei suddetti commi emerge che un ingegnere che ha sostenuto l’esame di Stato può essere escluso dall’attività di certificazione energetica degli edifici, mentre uno non abilitato e non iscritto all’albo potrebbe essere considerato competente per aver superato un corso di formazione.
Tuttavia, con la circolare n. 367 del 15 novembre 2010 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e la sentenza del Consiglio di Stato n.686 del 09/02/2012, erano già stabiliti i limiti di competenza nella certificazione energetica con riferimento al Dpr 5 giugno 2001 n.328, che ha suddiviso l’Albo professionale nelle due sezioni A e B e tre settori (civile e ambientale; industriale; dell’informazione).
Di conseguenza, viene confermata l’abilitazione del professionista con laurea vecchio ordinamento e già iscritto all’Albo a svolgere tutte le attività proprie della professione di Ingegnere, senza l’obbligo di frequentare e superare ulteriori corsi od esami.
Pertanto, in base a queste considerazioni, il Consiglio auspica un chiarimento che renda possibile applicare la disposizione del comma 4 solo a professionisti e tecnici che inizino ad operare successivamente all’entrata in vigore del DPR 16 aprile 2013 n.75 e non a quelli già attivi, per non rischiare di paralizzare l’attività delle imprese del settore.
a cura di Anna Carbone

Pareti mobili: quando la marcatura CE non è obbligatoria

Pareti mobili: quando la marcatura CE non è obbligatoria

Federlegno Arredo illustra il nuovo Regolamento europeo per il commercio dei prodotti da costruzione 

di Giovanni Carbone







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24/09/2013 - La marcatura CE non è obbligatoria per lepareti interne mobili se non sono in possesso dello specifico Benestare Tecnico Europeo (ETA).
Pareti mobili: quando la marcatura CE non è obbligatoria
A metterlo in evidenza è Federlegno Arredo, illustrando il nuovo Regolamento europeo 305/2011 “Construction Production Regulation” per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, in vigore dal 1° luglio 2013.

Tra gli obiettivi del nuovo Regolamento vi è la volontà di chiarire il quadro normativo legato alla marcatura CE ai prodotti edilizi che ha generato non pochi dubbi in precedenza, definendo in particolare le esclusioni dall’applicazione della stessa.

Si specifica che il Regolamento ha abrogato la Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione e si applica in presenza di ‘norme armonizzate’, cioè norme EN periodicamente aggiornate che, ad oggi, non contengono riferimenti alle pareti mobili.

La norma cita le pareti mobili come prodotto oggetto di analisi, in quanto le loro caratteristiche rientrano nei requisiti di base delle opere da costruzione: resistenza meccanica e stabilità; sicurezza in caso di incendio; igiene, salute e ambiente; sicurezza e accessibilità nell’uso; protezione contro il rumore; risparmio energetico e ritenzione del calore; uso sostenibile delle risorse naturali.

A fronte di questo, sebbene sia chiaro il coinvolgimento delle pareti mobili nell’applicazione del Regolamento, si configurano due differenti situazioni:

- per i prodotti che non sono stati regolarizzati sulla base della vecchia Direttiva 89/106/CEE, cioè che non sono in possesso di Marcatura CE alla data del 1° luglio 2013, non ci sono obblighi specifici;
- per i prodotti che sono stati regolarizzati sulla base della Direttiva 89/106/CEE e che quindi hanno ottenuto il Benestare Tecnico Europeo (ETA), i produttori sono obbligati ad accompagnare ogni fornitura con una dichiarazione di prestazione che attesta la conformità del prodotto fornito e quindi ad apporre la Marcatura CE sul prodotto.

I produttori che volessero normalizzare la propria posizione rispetto al Regolamento 305/2011 potranno richiedere volontariamente una Valutazione Tecnica Europea sulla base della ETAG 003 e, dopo l’ottenimento del relativo benestare, potranno applicare la Marcatura CE sul proprio prodotto.

Si specifica che quanto sopra descritto si applica ai prodotti in kit, ovvero alle pareti mobili oggetto di una produzione seriale, ripetitiva e industrializzata con caratteristiche e prestazioni costanti e certificate. 

Fonte : Edilportale.com

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