venerdì 13 giugno 2014

Demolizione e ricostruzione con sopraelevazione, quando la nuova altezza rende l'opera illegittima?

Demolizione e ricostruzione con sopraelevazione, quando la nuova altezza rende l'opera illegittima?

13/06/2014
In tema di distanze tra le costruzioni se i regolamenti edilizi locali, sopravvenuti alle costruzioni, dettano norme più stringenti in tema di rispetto delle distanze, chi demolisce e ricostruisce corpi di fabbrica diversi da quelli originari deve rispettare le nuove norme e se non lo fa può essere condannato alla rimozione e/o alla messa a norma.
Il principio appena espresso è stato affermato (rectius: ribadito) dalla Suprema Corte di Cassazione con lasentenza n. 12220 depositata in cancelleria il 30 maggio 2014.
La causa prende il via dopo che il proprietario di un edificio lo aveva demolito e ricostruito (sempre in aderenza a quello confinante): il problema non era la ricostruzione in sé, cosa consentita dalla legge, ma il risultato dell'attività edilizia. Detta diversamente: ciò che era venuto fuori dai lavori era non edificio diverso da quello preesistente in quanto più alto di quest'ultimo.
Il confinante, un condominio, non ci stava: l'opera così realizzata era illegittima in quanto violava le norme dettate dal regolamento edilizio locale in materia di distanze tra le costruzioni anche in ragione della sopraelevazione pratica in corso di ricostruzione. (Distanze tra fabbricati: breve guida di riferimento)
Al termine del giudizio di Cassazione il condominio ha visto riconosciuta la fondatezza delle proprie doglianze.
La domanda sorge spontanea: possibile che un edificio più alto, per di più costituito in aderenza (quindi senza poter andare oltre determinate distanze), possa essere considerato illegittimo per violazione della normativa dettata in materia di distanze tra le costruzioni?
La risposta è positiva, il perché si giunga è questa soluzione è legato ad alcune variabili. Quando si parla di diritto dell'urbanistica il rischio di far confusione per l'enorme mole di precetti da dover rispettare è altissimo: qui di seguito semplificheremo al massimo l'oggetto del contendere e il perché della decisione, senza con ciò voler banalizzare la questione.
Costruzione, distanze e ricostruzione 
Quando si costruisce un edificio è necessario rispettare determinate distanze dalle altre costruzioni.
Ai sensi dell'art. 873 c.c.:
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.
Chi costruisce per primo determina le distanze che l'altro deve rispettare: questo precetto prende il nome di principio della prevenzione.
Può accadere che chi ha costruito intenda demolire per ricostruire; molto spesso questa operazione avviene dopo molto anni dall'originaria costruzione sicché sovente le norme edilizie locali possono essere cambiate.
Domanda: quali norme debbono essere rispettate?
Risposta: dipende dal risultato della ricostruzione, ossia se siamo dinanzi ad una ricostruzione sic et simpliciter (una fotocopia o giù di li del precedente stabile) o ad una nuova costruzione.
Come differenziare i due concetti? Secondo la Cassazione, che è tornata sull'argomento con la sentenza n. 12220, “costituisce nuova costruzione qualsiasi modifica della volumetria del fabbricato, derivante sia dall'aumento della sagoma di ingombro sia da qualsiasi sopraelevazione, ancorché di dimensioni ridotte. In entrambi i casi, la normativa da rispettare ai fini delle distanze è quella vigente al momento della modifica suddetta, anche se sopravvenuta rispetto alla costruzione originaria, né rileva la prevenzione, essendo ugualmente obbligati al rispetto della nuova distanza sia il preveniente sia il prevenuto” (Cass. 30 maggio 2014 n. 12220).
Esempi chiarificatori
Esiste un palazzo con un volume X di due piani fuori terra ed lo si ricostruisce con le medesime caratteristiche? Siamo di fronte ad una ricostruzione.
Esiste un palazzo con un volume X di due piani fuori terra ed lo si ricostruisce aggiungendo un piano? Siamo di fronte ad una nuova costruzione.
Nel primo caso si applicano le norme sulle distanze dettate al momento dell'originaria costruzione, nella seconda ipotesi, quelle applicabili al momento della ricostruzione.
Stando così le cose e tornando al caso risolto dalla sentenza n. 12220, perché può essere considerata illegittima una sopraelevazione che, comunque, non ha comportato una violazione delle distanze in senso orizzontale, posto che tra le altre cose i due edifici erano costruiti in aderenza?
Risposta (che è poi quella fornita dalla Cassazione): perché alle nuove costruzioni si applicano le norme vigenti al momento dell'intervento e se quelle norme prevedono limitazioni anche in relazione all'estensione verticale dell'edificio, nell'edificazione del nuovo fabbricato non può non tenersene conto.



fonte : condominioweb.com 

Caltignaga Interessante Casa Semindipendente1

Caltignaga Interessante Casa Semindipendente1

Bicocca Interessante appartamento ristruturato

Bicocca Interessante appartamento ristruturato

martedì 10 giugno 2014

L'OPZIONE CEDOLARE ESCLUDE IL RITOCCO DEL CANONE

L'OPZIONE CEDOLARE ESCLUDE IL RITOCCO DEL CANONE

Siamo una coppia che abita in affitto a Milano con regolare contratto di locazione 4+4 a canone libero, senza cedolare secca, ma con aggiornamento annuo al 100% della variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, salvo l'eventuale esercizio di opzione, da parte locatrice, per la cedolare secca.In vista del rinnovo annuo del contratto con decorrenza al primo giugno, il proprietario vorrebbe optare per la cedolare secca, contestualmente aumentandoci il canone mensile di 10 euro. Egli giustificherebbe tale aumento con la rinuncia all'adeguamento Istat per i 3 anni successivi.Vorremmo sapere se la richiesta di questo aumento sia normale, plausibile o immotivata, tenendo conto degli sgravi fiscali per il locatore derivanti dal passaggio alla cedolare secca.
L'ultimo comma dell'articolo 3 del Dlgs 23 del 2011, sulla cedolare secca stabilisce che «nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista dal contratto a qualsiasi titolo inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente». Detta opzione non ha effetto se di essa il locatore non abbia dato preventiva notizia al conduttore con raccomandata con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di esercitare l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Da quanto emerge dal quesito sembra che vi sia stata un'opzione per la cedolare secca a partire dal primo anno successivo alla comunicazione da parte del locatore di utilizzo di tale regime agevolato. Alla luce della disposizione sopra citata non è quindi possibile per il locatore ottenere aumento o aggiornamento del canone una volta che abbia esercitato l'opzione per tutto il periodo corrispondente alla durata dell'opzione stessa.
FONTE : CASA24PLUS

MUTUO, INTERESSI DETRAIBILI ANCHE POST TRASFERIMENTO

MUTUO, INTERESSI DETRAIBILI ANCHE POST TRASFERIMENTO

Nel 2006 ho acceso un mutuo prima casa cointestato con mia moglie, con detrazione degli interessi passivi. A settembre 2012 mia moglie, insegnante di ruolo, è stata nominata in un'altra città; pertanto, ha dovuto cambiare residenza e andare in affitto. Nella dichiarazione 730/2014 per l'anno 2013, a mia moglie spetta la detraibilità degli interessi passivi, mantenendo i requisiti di unica casa di proprietà?
La risposta è affermativa. La lettera b articolo 15 del Tuir ammette la conservazione del beneficio della detrazione degli interessi passivi sostenuti in relazione al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, anche qualora questa venga variata per il trasferimento in un altro comune, dovuto a motivi di lavoro del contribuente. Pertanto, la moglie comproprietaria dell’unità abitativa, e cointestataria del contratto di mutuo ipotecario, potrà continuare a detrarre gli interessi in ragione della quota di sua spettanza.
Fonte : CASA24PLUS

Amministratore di condominio, proprietario di casa e conduttore: chi deve comunicare che cosa a chi?

Amministratore di condominio, proprietario di casa e conduttore: chi deve comunicare che cosa a chi?

10/06/2014
Il proprietario della casa che ho preso in locazione e' tenuto a inviarmi il rendiconto annuale delle spese?
Quello della mia abitazione non lo fa; così mi sono rivolta all'amministratore, che ha detto che lui non può darmelo. Che cosa devo fare? Chi ha ragione?
Di recente alcune associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini hanno stretto un accordo che prevede una nuova tabella di ripartizione delle spese tra proprietario ed inquilino.
Si tratta di un accordo che non ha valore di legge, salvo ben specifici casi, e che per trovare applicazione dev'essere richiamata nei contratti di locazione che s'andranno a stipulare in futuro:
La tabella è stata accolta dai più con soddisfazione, poiché aggiorna l'elencazione alle spese più recenti e non previste in passato (si pensi alla videosorveglianza), anche se non è mancato chi, giustamente, ha fatto notare che s'è persa un'occasione per disciplinare la ripartizione del costo riferito al compenso dell'amministratore ed all'assicurazione condominiale, per le quali, quindi, la situazione resta invariata: Chi paga le spese per il compenso dell'amministratore e dell'assicurazione? Il proprietario o l'inquilino?
In questo cotesto ci è giunta la domanda di una nostra lettrice, che prendiamo da spunto per ricordare come debbano svolgersi i rapporti tra amministratore condominiale, proprietario e conduttore di un'unità immobiliare.
La situazione è leggermente variata con l'entrata in vigore della riforma del condominio, nel senso che dopo il 18 giugno 2013 (data nella quale s'è iniziato ad applicare la legge n. 220) il conduttore è una figura della quale l'amministratore deve tener maggiore considerazione rispetto al passato. Vediamo perché.
Innanzitutto all'amministratore devono essere comunicati i dati anagrafici del conduttore dell'unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1130 n. 6 c.c., quello che disciplina la così detta anagrafe condominiale.
In secondo luogo, è qui la situazione diviene più incerta, s'è detto che con le modifiche introdotte all'art. 1136 c.c. – che fa riferimento agli aventi diritto e non più ai condomini – l'amministratore dovrebbe convocare direttamente il conduttore nelle assemblee che lo riguardano (cfr. art. 10 l. n. 392/78). Usiamo il condizionale in quanto non è mancato chi ha specificato che il riferimento all'avente diritto a partecipare non include l'inquilino.
In terzo luogo e qui arriviamo alla domanda postaci dalla nostra utente, l'amministratore deve fornire copia della documentazione condominiale al conduttore che gliene faccia richiesta. In tal senso,infatti, l'art. 1130-bis, primo comma, specifica che “i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese”.
Siccome non vi sono dubbi che il conduttore sia titolare d'un diritto personale di godimento, non può esservi dubbio sul suo diritto ad avere copia della documentazione giustificativa delle spese. Non solo, ai sensi dell'art. 1129, secondo comma, c.c. ogni interessato può prendere visione ed estrarre copia a sue spese dei registri condominiali: I diversi registri introdotti dalla riforma del condominio.
Se poi il conduttore, per quanto riguarda le spese, preferisse interagire direttamente con il proprietario, quest'ultimo avrebbe il preciso obbligo (art. 5 l. n. 392/78) di dargli conto delle somme richieste producendo i giustificativi di spese. Insomma o il conduttore si rivolge direttamente all'amministratore oppure al proprietario che, a sua volta, si rivolgerà al conduttore. In qualunque modo la si metta il conduttore ha diritto d'ottenere chiarimenti da entrambi.



Fonte : condominioweb.com 

Il cancello rimane aperto fino all'orario di chiusura del negozio di proprietà del singolo condomino.

Il cancello rimane aperto fino all'orario di chiusura del negozio di proprietà del singolo condomino.

09/06/2014

Il Tribunale di fermo, con sentenza n. 372 del 28 maggio 2014, segnalata dall'Avv. Sergio De Santis, ha annullato la delibera con cui l'assemblea avevadisposto la chiusura del cancello condominiale per l'accesso pedonale, perché idonea a menomare i diritti del singolo condominio proprietario del negozio al piano terra. Confermata, invece, la chiusura dell'accesso carraio ai clienti.
Il Tribunale ha stabilito che il condomino ha solo il diritto che il cancello pedonale rimanga aperto durante le ore lavorative, al fine di consentire una migliore gestione del negozio, mentre non può vantare alcun diritto – perché non previsto dal regolamento condominiale regolarmente approvato e non impugnato nei termini di legge – a che anche i suoi clienti possano parcheggiare l'auto all'interno del cortile condominiale.
Il fatto – Un condominio, proprietario di un locale a piano terra adibito ad attività commerciale, impugnava la delibera assembleare, tra l'altro, sul punto ove si stabiliva che il cancello condominiale dovesse rimanere chiuso in quanto lo stesso cancello era stato posto a sicurezza del condominio. Il ricorrente sosteneva che l'apertura del cancello, viceversa, era legittima, in quanto l'immobile di sua proprietà non era un negozio con attività aperta al pubblico, ma un ufficio di rappresentanza. Il condominio contestava altresì la decisione dell'assemblea di vietare l'accesso carraio e il parcheggio nel cortile comune.
Uso delle parti comuni – Ai sensi dell'art. 1102 c.c. ciascun condomino ha il diritto di usare le cose comuni, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. La norma è espressione del generale principio di solidarietà che deve informare i rapporti tra condomini circa l'uso delle parti comuni; principio che richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti, da valutarsi in base alla situazione concreta di volta in volta presa in considerazione. (Da non perdere Il condomino non può installare un cancello su una parte comune.)
È consentito l'uso più intenso a vantaggio della proprietà esclusiva – Ciò premesso, il Tribunale osserva che a carico del singolo condomino, che si serve delle parti comuni in funzione del migliore e più razionale godimento del proprio immobile, non sussistono limiti e condizioni estranei alla regolamentazione e al contemperamento degli interessi dei partecipanti alla comunione secondo i parametri stabiliti dall'art. 1102 c.c. Detto altrimenti: è consentito al singolo condominio utilizzare il bene comune per trarre una maggiore utilità a favore della sua proprietà esclusiva, purché sia comunque garantito il pari uso e la destinazione comune del bene.
I limiti all'accesso pedonale devono conciliarsi con l'attività commerciale esercitata nei locali del condominio - Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che l'accesso dei clienti del negozio attraverso il cancello pedonale condominiale non pregiudica l'uso del cortile da parte degli altri condomini. Al contrario, “l'esercizio del possesso della servitù di accesso pedonale attraverso un androne condominiale, della quale goda un locale nel quale sia esercitata un'attività commerciale con rapporti diretti con il pubblico, risulta pregiudicato dalla sostituzione – deliberata dall'assemblea dei condomini – del portone di accesso al passaggio, che rimaneva aperto nelle ore lavorative, con portone dotato di meccanismo di apertura a distanza, che rimanga chiuso per tutto il giorno”.
Pertanto – conclude il Tribunale – la delibera in questione deve considerarsi illegittima sul punto: ilcondominio è tenuto, allo scopo di assicurare la gestione del locale suddetto, a mantenere aperto il portone di accesso pedonale nei tempi di apertura dell'esercizio, e soltanto in essi, potendo legittimamente decidere di tenerlo chiuso negli altri orari e nel periodo di chiusura per ferie.
Divieto di parcheggio nel cortile condominiale da parte di soggetti terzi – Respinto invece il ricorso, nella parte in cui il condomino rivendicava il presunto diritto a far accedere i propri clienti nella zona condominiale adibita a parcheggio.
Il Tribunale osserva che è sempre e comunque liberamente regolabile l'uso del cortile condominiale a parcheggio comune, purché nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. La relativa delibera di destinazione del cortile a parcheggio di autovetture è validamente approvata con la maggioranza prevista dall'art. 1136 comma 5 c.c., non essendo richiesta l'unanimità dei consensi; essa è idonea a modificare le disposizione del regolamento condominiale che – come nel caso di specie - si limitano a dettare norme che disciplinano genericamente l'utilizzazione e i modi di fruizione delle cose comuni.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha impugnato il regolamento di condominio nei termini di legge. Ne consegue che le modifiche apportate al regolamento medesimo dalla delibera impugnata sono illegittime solo nella parte in cui dispongono la chiusura del cancello pedonale durante le ore di apertura del negozio; non sussiste invece alcun diritto del ricorrente – perché non espressamente previsto dal regolamento- a che i suoi clienti possano parcheggiare all'interno del cortile condominiale.
Tribunale Fermo 27 Maggio 2014



Fonte : condominioweb.com 

Quali sono gli strumenti processuali per tutelare gli inquilini dall'amministratore disonesto

Quali sono gli strumenti processuali per tutelare gli inquilini dall'amministratore disonesto

09/06/2014

La responsabilità penale dell'amministratore in caso di sottrazioni o mancate restituzioni.L'amministratore di condominio che sottragga fondi dalla cassa condominiale (Le conseguenze in caso di non corretta gestione da parte dell'amministratore di condominio.) o che, cessato l'incarico, non restituisca la documentazione al nuovo amministratore (E' punibile per appropriazione indebita la mancata restituzione della documentazione da parte dell'amministratore uscente) è fuori discussione che commetta un reato: entrambi questi illegittimi comportamenti rappresentano infatti forme tipiche di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.).
Alla condanna per tale reato potrà seguire l'obbligo al risarcimento dei danni nei confronti del condominio nonché alla restituzione dei beni ad esso sottratti (soldi o documenti). Il Giudice poi, per “spingere” l'ex amministratore a tale restituzione, potrà disporre chel'eventuale sospensione dell'esecuzione della pena sia subordinata appunto all'effettiva restituzione di quanto indebitamente sottratto: in sostanza con la condanna può essere previsto che la pena (che per tale reato può arrivare sino a 6 anni di reclusione), pena la cui esecuzione viene di solito sospesa, può non esserlo se il condannato non restituisce il dovuto.
Perché quest'obbligo risarcitorio si verifichi, però, occorre che il condominio si sia costituito parte civile nel processo.
Titolarità del condominio a sporgere querela e costituirsi parte civile. Ed infatti il soggetto leso dal comportamento illegittimo e penalmente rilevante dell'ormai ex amministratore, unico legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale che si instaura a suo carico, è appunto il condominio: esso, pur non avendo soggettività in senso giuridico (a differenza, ad esempio, delle associazioni o degli enti), gode però di tale privilegio in quanto costituisce “centro di imputazione di interessi”, in particolare degli interessi di cui sono portatori i vari condomini (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 38991 del 10/06/2010).
A monte di tale diritto vi è il diritto di querela: anche esso spetta infatti esclusivamente al condominio, sempre per mezzo dell'amministratore: sarà cioè questi, all'esito di un'apposita assemblea condominiale, a formalizzare l'atto di denuncia-querela e, successivamente, a costituirsi parte civile nel processo per richiedere i danni all'ex amministratore che il condominio ritenga colpevole di uno o più reati.
Senza costituzione nessuna sanzione accessoria alla condanna. Perché i condomini ottengano la restituzione di quanto sottratto dall'ex amministratore (o da quello ancora in carica ma di cui si vuole ottenere la revoca e sostituzione) è necessario che essi compiano due passi tra loro strettamente ricollegati ed entrambi indispensabili: devono sporgere querela e poi costituirsi parte civile nel successivo processo penale che ne deriverà.
La querela è necessaria nel caso di molti reati (quello di appropriazione indebita ne è uno) che non possono essere perseguiti in sua assenza e detti pertanto “perseguibili a querela” della persona offesa: perché si apra un fascicolo d'indagine e si possa arrivare al processo è quindi necessario che chi sia vittima di alcuni specifici reati presenti oltre alla denuncia anche la querela, ossia la richiesta di punizione del colpevole (denunciato).
La costituzione di parte civile, invece, è necessaria affinché il condominio possa ottenere la condanna dell'ex amministratore, ritenuto colpevole del reato contestato, anche al risarcimento dei danni ed alla restituzione di quanto indebitamente sottratto. Inoltre, come ricorda la Cassazione in una recente pronuncia, “se non vi è costituzione di parte civile il Giudice non può, d'ufficio, concedere la sospensione subordinandola all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato e quindi alla restituzione del bene” (Cass. Pen., II Sez., sent. n. 3958 del 29/01/2014).
Il condominio, ove volesse ottenere il risarcimento dei danni e la restituzione del maltolto, dovrà costituirsi parte civile. Solo così, inoltre, potrebbe richiedere ed ottenere che la pena inflitta all'ex amministratore non sia sospesa ma eseguita se questi non ottempererà agli obblighi risarcitori e restitutori eventualmente disposti con la sentenza di condanna. (Spese condominiali, come chiedere la restituzione delle somme versate in più.)
Querela del singolo condomino: questioni di interesse del condominio e questioni di interesse personali. Sarà sempre il condominio (all'esito della decisione dell'assemblea e per il tramite dell'amministratore) ad avere il diritto/dovere di presentare querela e successivamente di costituirsi parte civile? Vi sono dei casi in cui tali facoltà spettano (anche o solo) ai singoli condomini?
La risposta a queste domande è data da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione di qualche anno fa, ossia la n. 6197 del 18/02/2011: con essa venne chiarito tra le altre che “Il condòmino non è legittimato a presentare querela per un reato commesso in danno di parti comuni dell'edificio”.
Ed infatti, poiché “il condominio degli edifici è uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni del condominio … l'espressione della volontà di presentare querela per un fatto lesivo di uno di questi interessi comuni non può che passare attraverso tate strumento di gestione collegiale”.
Altrettanto, naturalmente, dicasi per la costituzione di parte civile finalizzata al risarcimento dei danni derivanti dal reato compiuto in danno di interessi comuni a tutti i condomini: anche essa andrà deliberata dall'assemblea e compiuta dall'amministratore.
I singoli condòmini, invece, potranno tutelare direttamente e personalmente le sole ragioni inerenti beni ed interessi di loro esclusiva pertinenza, quindi non comuni agli altri inquilini: dovranno quindi sporgere essi personalmente la querela e successivamente, se vorranno, costituirsi parte civile per i reati commessi in danno dei loro interessi personali e riguardanti parti di uso esclusivo dell'edificio.



Fonte : condominioweb.com 

Nei «mini-condominio» le procedure per le agevolazioni fiscali saranno più complicate

Nei «mini-condominio» le procedure per le agevolazioni fiscali saranno più complicate

07/06/2014

Con la recente Circolare n. 11/e l'Agenzia dell'Entrate fornire chiarimenti su un quesito pertinente alle “ripartizione delle spese in assenza di condominio”.
Il quesito. “Il Provvedimento del 2/11/2011 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ai fini della conservazione della documentazione precisa che è necessaria la: “Delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardantiparti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese”.
Si chiede se, in assenza di un obbligo giuridico di costituzione del condominio e relative tabelle millesimali, i comproprietari possano suddividere la spesa sulla base di un rendiconto che tenga conto degli importi effettivamente pagati o se sia necessario ripartire in parti uguali la spesa. Si chiede, inoltre, se tutti i comproprietari possano bonificare la spesa all'impresa sulla base delle singole fatture emesse, in quanto non sussiste il soggetto giuridico “condominio” cui fatturare”.
La norma di riferimento. I soggetti che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono avvalersi della detrazione di imposta di cui all'art. 1 della Legge 27dicembre 1997, n. 449 sono tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, tra gli altri documenti, anche la: “delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese”.
Le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie e sul risparmio energetico valgono non solo per lavori eseguiti su parti private di edifici, ma anche su parti condominiali.
In questi casi la procedura prevede che, oltre ai classici documenti richiesti per ogni tipologia di detrazione (fatture, ricevute dei bonifici, ecc.), il contribuente debba essere in possesso di:
ü delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori;
ü tabella millesimale di ripartizione delle spese.
In alternativa, in luogo di tutta la documentazione prevista, il contribuente può utilizzare una certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e in cui indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
La procedura da seguire è molto semplice quando gli interventi sono realizzati su condomini di una certa dimensione, che da tempo hanno fatto richiesta di codice fiscale, che hanno un conto corrente condominiale da cui poter effettuare i bonifici, che hanno obbligo di nomina dell'amministratore che diventa punto di riferimento ogni qual volta si decida di intervenire sulle parti comuni.
La questione appare più complessa per quegli immobili che hanno un numero di unità abitative non superiore a 8, dove non sussiste obbligo di nomina dell'amministratore.
Fino ad ora, tra i contribuenti e gli addetti ai lavori è stata diffusa una soluzione pratica:
- le spese sono divise secondo la tabella millesimale (o, in mancanza, in base alla percentuale di possesso dell'edificio, secondo un accordo di divisione firmato dai proprietari);
- non si è mai fatta richiesta di attribuzione di codice fiscale al condominio;
- non esiste nemmeno un conto corrente condominiale.
Tutto si è sempre svolto senza procedimenti di natura formale.
Il problema. Con l'entrata in vigore, il 18 giugno 2013, della L. n. 220/2012 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), è necessario incaricare un professionista quando i condòmini sono più di otto, in virtù di quanto disposto dal novellato art. 1129, comma 1, del Codice Civile.
Ante riforma, invece, l'obbligo si azionava quando i proprietari erano più di quattro.
È indubbio che la questione sia pertinente ai palazzi con poche unità immobiliari, ma interessa anche le villette bifamiliari per le quali la tinteggiatura della facciata, il rifacimento del tetto o il cambio della caldaia sono la realizzazione di interventi su parti comuni agevolati dalle detrazioni del 50 o del 65%.
Ebbene, volendo beneficiare delle detrazioni fiscali per lavori da eseguire su parti comuni, come ci si deve comportare in questi casi?
La risposta dell'Agenzia dell'Entrate: “si premette che, secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente “senza che sia necessaria deliberazione alcuna, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento” (cfr. risoluzione n. 45/E del 2008 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Il condominio - per effetto dell'art. 21, comma 11, lettera a), n. 1), della legge n. 449/1997 - ha assunto la qualifica di sostituto d'imposta, tenuto ad effettuare la ritenuta di acconto ogni qualvolta corrisponda compensi in denaro o in natura, pertanto, è necessario che lo stesso sia provvisto di codice fiscale, indipendentemente dalla circostanza che non sia necessario, ai sensi dell'art. 1129 codice civile, nominare un amministratore (circolare n. 204/E del 6 novembre 2000).
In presenza di un “condominio minimo”, edificio composto da un numero non superiore a otto condomini (prima delle modifiche apportate dalla legge n. 220 del 2012 all'articolo 1129 c.c. il riferimento era a quattro condomini), risulteranno comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione dell'articolo 1129 e 1138 c.c. che disciplinano rispettivamente la nomina dell'amministratore (nonché l'obbligo da parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).
Ne discende che, al fine di beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni prevista dall'articolo 16-bis del TUIR, i condomini che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla richiamata disposizione a nome del condominio stesso.
Per quanto concerne i pagamenti è necessario effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento (cfr. circolare n. 57/E del 1998), che potrà essere tratto indifferentemente sul conto corrente bancario ovvero postale di uno dei condòmini, a tal fine delegato dagli altri, o su conto appositamente istituito, demandando all'accordo degli interessati la definizione delle modalità interne di regolazione del pagamento, fermo restando il principio che la detrazione può spettare soltanto in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno e il rispetto delle altre prescrizioni stabilite dal decreto interministeriale n. 41 del 1998 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
Per la ripartizione delle spese relative alla parti comuni alle unità immobiliari i condomini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (cfr. articoli 1123 e seguenti).
Infine, la Circolare n. 57/E del 1998 ha chiarito che i documenti giustificativi delle spese relative alle parti comuni dovranno essere intestati al condominio”.
Con questa precisazione, l'Agenzia delle Entrate spiega la situazione particolare dei condomini che non hanno ancora chiesto l'attribuzione di un codice fiscale e che intendono beneficiare delle detrazioni fiscali per lavori eseguiti su parti comuni, come ad esempio il cortile, le scale o la facciata.
L'Amministrazione rammenta che la nascita di un condominio si determina automaticamente, senza una necessaria deliberazione o richiesta presso pubblici uffici, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune oppure quando un unico proprietario cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando un frazionamento.
Per di più con l'art. 21, comma 11, lettera a), n.1) della L. n.449/1997 il condominio ha assunto la qualifica di sostituto d'imposta, tenuto ad effettuare la ritenuta d'acconto ogni volta corrisponda dei compensi sia in denaro che in natura.
Dunque, il condominio è obbligato ad essere provvisto di codice fiscale, anche quando si è al cospetto di condominio minimo, cioè un condominio con al massimo 8 unità abitative dove non sussiste il dovere di nomina dell'amministratore.
Conclusioni. Alla luce di quanto sopra esposto e per poter usufruire della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie o sul risparmio energetico, il condominio è tenuto a chiedere l'assegnazione di un codice fiscale prima ancora di procedere coi lavori e successivamente seguire tutte le procedure previste per le detrazioni, tra cui anche quelle per i pagamenti.
Nello specifico, il bonifico per il pagamento dei lavori potrà avvenire da un conto corrente condominiale o in alternativa dal conto corrente di uno dei condomini a cui sarà affidato ufficialmente l'incarico del pagamento.
Occorre ricordare che sul bonifico dovrà risultare:
ü il codice fiscale del condominio;
ü ed anche il codice fiscale dell'amministratore o del condomino che effettua il pagamento.
La ripartizione delle spese concernenti le parti comuni avverrà secondo i millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (art. 1123 e seguenti).
Ad ogni modo ciascun condomino potrà godere delle detrazioni in ragione della spesa effettivamente sostenuta.
Appare chiaro, dunque, che si aggrava la procedura per le detrazioni fiscali sui lavori edilizi nei piccoli condomìni senza amministratore.
Nell'affermare che i proprietari «dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti a nome del condominio»,il rischio è di far ricadere sui proprietari un aggravio di burocrazia.
Le indicazioni dell'Agenzia sembrano mettere via l'uso dei pagamenti separati da parte dei singoli proprietari.
In pratica, dovrebbe esserci un condomino che provvede a raccogliere il denaro dagli altri e poi esegue il pagamento all'impresa, oppure anticipa somme altrui.
Per ciò che concerne i documenti, ogni comproprietario dovrà conservare la delibera assembleare di approvazione dei lavori e la tabella millesimale di divisione delle spese, oppure, nei condomìni minimi privi di regolamento e tabelle, una scrittura firmata dai proprietari con cui si stabiliscono i lavori e si decide il criterio di riparto delle spese.
A questi documenti si aggiunge un'altra scrittura con cui si delega un condomino a eseguire i bonifici e si regola il versamento delle quote nei rapporti interni tra i comproprietari. Inoltre, non essendoci un amministratore che "certifica" le spese sostenute da ogni contribuente, è logico dedurre che ogni condomino dovrà custodire, oltre alle scritture suindicate, anche gli altri documenti (ricevute dei bonifici, fatture dei lavori, documentazione edilizia, ecc.).
È evidente che l'obbligo di pagare tutto da un unico conto corrente rischia di aumentare il carico di burocrazia e i rischi di errore per i contribuenti.





Fonte : condominioweb.com 

sabato 7 giugno 2014

Detrazioni fiscali 2014 per ristrutturazioni edilizie, acquisto mobili ed elettrodomestici 04-06-2014 - Gaetano Alfano Ecco come usufruire delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Detrazioni fiscali ristrutturazioni e mobili Detrazioni fiscali ristrutturazioni e mobili Arrivano dall'Agenzia delle Entrate le guide aggiornate a maggio 2014 riguardanti le detrazioni fiscali per spese di ristrutturazioni edilizie e le spese per l'acquisto di mobili. Detrazioni fiscali per spese di ristrutturazioni edilizie Per avere diritto alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie bisognerà indicare nella prossima dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile e conservare, qualora venisse richiesta per l'esecuzione dei lavori, il certificato di inizio attività, oltre, naturalmente, a tutte le ricevute che attestino le spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile. Tali spese, se effettuate dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, e comunque contenute entro il tetto dei 96 mila euro, si potranno detrarre per il 50%. Rientrano in queste spese quelle sostenute per interventi di manutenzione ordinaria (solo per parti in comune di edifici), manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazioni edilizie, interventi di adeguamento antisismico, eliminazione di barriere architettoniche, realizzazione di autorimesse, bonifica da amianto, installazioni di sistemi antifurto. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per chi avesse in programma di effettuare lavori in casa, che rientrino nelle categorie già citate, il 2014 resta l'anno maggiormente conveniente, in quanto a partire già dal prossimo anno scenderà la percentuale di detrazione. Queste spese, infatti, saranno detraibili al 40% se sostenute nel 2015, mentre saranno detraibili al 36% se sostenute nel 2016. Per capirci facciamo un esempio pratico. Se decidessimo di ristrutturare casa nel 2014 e spendessimo 50 mila euro, grazie alle detrazioni fiscali recupereremmo il 50%, ovvero 25 mila euro. Se la stessa ristrutturazione decidessimo di farla nel 2015 recupereremmo il 40% della spesa, ovvero 20 mila euro (5 mila in meno rispetto ad una stessa ristrutturazione effettuata nel 2014). Se decidessimo di farla nel 2016 recupereremmo il 36% della spesa, ovvero 18 mila euro (7 mila euro in meno rispetto ad una stessa ristrutturazione effettuata nel 2014). Detrazioni fiscali per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici Per quanto riguarda le detrazioni fiscali relative all'acquisto di mobili, sono anch'esse detraibili al 50% purchè sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, entro un tetto limite di 10 mila euro. Rientrano in questa categoria anche i grandi elettrodomestici di classe energetica A+. Per usufruire di tali detrazioni occorre poter dimostrare nella dichiarazione dei redditi tutte le spese sostenute. I pagamenti per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici devono essere effettuati tramite bonifici (bancari o postali). La detrazione per le spese per ristrutturazione edilizia e quella per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici verrà spalmata in 10 anni. Per maggiori informazioni riguardanti i singoli casi, situazioni particolari e tutte le categorie di lavoro che rientrano nelle detrazioni fiscali si rimanda al sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

Detrazioni fiscali 2014 per ristrutturazioni edilizie, acquisto mobili ed elettrodomestici

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Ecco come usufruire delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Detrazioni fiscali ristrutturazioni e mobili
Arrivano dall'Agenzia delle Entrate le guide aggiornate a maggio 2014 riguardanti ledetrazioni fiscali per spese diristrutturazioni edilizie e le spese per l'acquisto di mobili.
Detrazioni fiscali per spese di ristrutturazioni edilizie
Per avere diritto alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie bisognerà indicare nella prossima dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile e conservare, qualora venisse richiesta per l'esecuzione dei lavori, ilcertificato di inizio attività, oltre, naturalmente, a tutte le ricevute che attestino le spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile.Tali spese, se effettuate dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, e comunque contenute entro il tetto dei 96 mila euro, si potranno detrarre per il 50%.Rientrano in queste spese quelle sostenute per interventi di manutenzione ordinaria (solo per parti in comune di edifici), manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazioni edilizie, interventi di adeguamento antisismico, eliminazione di barriere architettoniche, realizzazione di autorimesse, bonifica da amianto, installazioni di sistemi antifurto.Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.Per chi avesse in programma di effettuare lavori in casa, che rientrino nelle categorie già citate, il 2014 resta l'anno maggiormente conveniente, in quanto a partire già dal prossimo anno scenderà la percentuale di detrazione. Queste spese, infatti, saranno detraibili al 40% se sostenute nel 2015, mentre saranno detraibili al 36% se sostenute nel 2016.Per capirci facciamo un esempio pratico. Se decidessimo di ristrutturare casa nel 2014 e spendessimo 50 mila euro, grazie alle detrazioni fiscali recupereremmo il 50%, ovvero 25 mila euro. Se la stessa ristrutturazione decidessimo di farla nel 2015 recupereremmo il 40% della spesa, ovvero 20 mila euro (5 mila in meno rispetto ad una stessa ristrutturazione effettuata nel 2014). Se decidessimo di farla nel 2016 recupereremmo il 36% della spesa, ovvero 18 mila euro (7 mila euro in meno rispetto ad una stessa ristrutturazione effettuata nel 2014).

                   Detrazioni fiscali per acquisto di mobili e grandi                                elettrodomestici

Per quanto riguarda le detrazioni fiscali relative all'acquisto di mobili, sono anch'esse detraibili al 50% purchè sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, entro un tetto limite di 10 mila euro. Rientrano in questa categoria anche i grandi elettrodomestici di classe energetica A+. Per usufruire di tali detrazioni occorre poter dimostrare nella dichiarazione dei redditi tutte le spese sostenute. I pagamenti per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici devono essere effettuati tramitebonifici (bancari o postali).
La detrazione per le spese per ristrutturazione edilizia e quella per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici verrà spalmata in 10 anni.
Per maggiori informazioni riguardanti i singoli casi, situazioni particolari e tutte le categorie di lavoro che rientrano nelle detrazioni fiscali si rimanda al sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.
FONTE : SuperMoney

LE LOCAZIONI TURISTICHE NON SI «TRASFORMANO»

LE LOCAZIONI TURISTICHE NON SI «TRASFORMANO»

Ho affittato una casa al mare con contratto turistico transitorio per il periodo 1° agosto 2013-31 maggio 2014. Ho specificato la finalità turistica, indicando la residenza di fatto del conduttore e il suo posto di lavoro. Ho notato solo in un secondo momento che la legge regionale della Campania 17 del 24 novembre 2001, all'articolo 3, limita questo tipo di affitto fra i tre e i 90 giorni. Può l'affittuario, in caso di rottura dei rapporti, chiedere un contratto "quattro più quattro"?
La risposta è negativa, nel senso che l’inquilino non può pretendere che la locazione sia ricondotta alla diversa tipologia dei contratti cosiddetti "liberi", di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 431/1998 (con durata di quattro anni più quattro), solo perché la normativa regionale fissa la durata massima delle locazioni di case e appartamenti per vacanze, senza prestazione di alcun servizio alberghiero, in novanta giorni.Infatti, l’articolo 1, comma 2, lettera c, della legge 431/1998 esclude dall’ambito di applicazione della medesima legge, le locazioni stipulate per «...finalità esclusivamente turistiche...».Nel caso specifico sembrano, tra l’altro, sussistere effettivamente le finalità turistiche (l’inquilino risiede altrove e ha la sede lavorativa in un'altra città). Né le normative regionali possono prevalere sulle leggi nazionali in materia di diritto privato. Tanto più che l’articolo 117 della Costituzione riserva allo Stato la potestà esclusiva in materia di ordinamento civile. D’altra parte, la legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 17, persegue finalità di regolamentazione del turismo e delle relative strutture ricettive, più che altro, sotto il profilo amministrativo.
Fonte : CASA24PLUS

NO ALLE 18 MENSILITÀ SE L'INQUILINO È MOROSO

NO ALLE 18 MENSILITÀ SE L'INQUILINO È MOROSO

Dodici mesi fa, il proprietario del locale commerciale da me condotto, ha fatto pervenire la raccomandata di disdetta del contratto per finita locazione, soggetta all'indennità per 18 mensilità (attività in contatto con il pubblico).Nei tre mesi successivi alla disdetta, visto anche che il conduttore per la crisi economica non ha pagato alcune mensilità, il proprietario ha anche chiesto lo sfratto per morosità. In questo caso spetta l'indennità di buonuscita? La sentenza della Cassazione n. 454 del 13 gennaio 2009 dice che l'indennità spetterebbe poichè vale la disdetta.
L'articolo 34 della legge 392 del 1978 (equo canone) stabilisce, per gli immobili comportanti contatto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, che in caso di cessazione del rapporto di locazione che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore, questo ha diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento. Perché sorga il diritto all'indennità, la cessazione del rapporto deve avvenire solo per volontà del locatore; negli altri casi, come quello di cui al quesito, poiché la risoluzione è avvenuta per fatto o colpa del conduttore che ha omesso i pagamenti, nessuna indennità è dovuta. La citata sentenza della Cassazione riguarda un caso diverso: in quella sede si discuteva sulla validità di una disdetta comunque comunicata da parte del locatore al conduttore, indipendentemente dal fatto che poi quest'ultimo avesse ceduto ad altri contratto ed azienda. La Corte di Cassazione si è limitata ad affermare che la disdetta comunicata dal locatore, una volta raggiunto comunque il conduttore, comporta la cessazione del rapporto alla scadenza e impone a questo il pagamento dell'indennità.
FONTE : CASA24PLUS

Trasformare il tetto del garage in terrazza ed apporvi una ringhiera non vuol dire creare una servitù di veduta

Trasformare il tetto del garage in terrazza ed apporvi una ringhiera non vuol dire creare una servitù di veduta

06/06/2014
Quello che si crea, di fatto, è un unico terrazzo. Caio proprietario di altre due autorimesse confinanti con quelle di Tizio non ci sta perché a suo dire l'operazione eseguita dal suo vicino ha creato una servitù di veduta verso il suo fondo e gli fa causa.
I nomi utilizzati sono di fantasia ma la storia è vera ed è arrivato fino alla Corte di Cassazione che ha dipanato la matassa con la sentenza n. 10181 del 9 maggio 2014.
La questione che gli ermellini sono stati chiamati a risolvere era nella sostanza quella posta da Caio: le operazioni riguardanti il balcone ed i tetti delle autorimesse ed in particolare l'apposizione di una ringhiera lungo tutto il lastrico delle suddette autorimesse hanno posto le basi per la creazione di una servitù di veduta?
Servitù di veduta
Il codice civile non ne parla espressamente. La servitù, in linea generale, è quel peso imposto su un fondo per l'utilità di un fondo appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.).
In questo contesto, la servitù di veduta, a dirlo è la Suprema Corte di Cassazione, è quel peso che garantisce al proprietario del fondo dominante il diritto di guardare e di affacciarsi sul fondo vicino (Cass. 12 aprile 2006, n. 8572).
Norme di riferimento per le vedute ed per le distanze delle costruzioni da esse sono gli artt. 905-907 c.c.
In questo contesto di carattere generale la Corte di Cassazione, confermando l' impugnata sentenza di secondo grado, ha negato che l'apposizione di una ringhiera, nella specifica circostanza, potessero configurare la creazione di un diritto reale in re aliena. A dire il vero non è la prima volta che gli ermellini si pronunciano in tal senso. Proprio facendo riferimento ad un precedente analogo, si legge nella sentenza in esame che “l'apertura di una veduta verso il fondo del vicino, ai sensi ed agli effetti degli artt. 905 e ss. c.c., sul fondo che già goda naturalmente di una vista panoramica, in conseguenza di posizione sopraelevata, è configurabile solo quando intervengono opere che aggravino la suddetta situazione naturale (cfr. Cass. 12.6.1982, n. 3597); dall'altro, che un'inferriata posta a separazione tra due fondi anche urbani non può dare luogo all'esercizio di una servitù di veduta, perché anche quando essa consenta di inspicere e di prospicere sul fondo altrui, costituisce pur sempre un'opera avente la funzione di semplice separazione dei fondi, mentre la eventuale possibilità di guardare e di affacciarsi sul fondo del vicino è, in tal caso, reciproca ed esclude, pertanto, quella situazione di soggezione di un fondo nei confronti dell'altro la cui sussistenza è indispensabile per la configurazione del diritto di servitù (cfr. Cass. 27.5.1994, n. 5186)” (Cass. 9 maggio 2014 n. 10181).
In buona sostanza per i giudici di legittimità siccome esisteva già un balcone dal quale prospicere nel fondo altrui e siccome l'inferriata altro non ha fatto che recintare un fondo di proprietà di chi era già proprietario del balcone, non si poteva configurare nessuna nuova servitù né un aggravamento di quella già esistente



Fonte : condominioweb.com 

Condomini morosi e rischio di decreto ingiuntivo contro il condominio, legittima la delibera che crea un fondo cassa ad hoc

Condomini morosi e rischio di decreto ingiuntivo contro il condominio, legittima la delibera che crea un fondo cassa ad hoc

05/06/2014
Se uno o più condomini sono morosi e v'è la possibilità di azioni giudiziarie contro il condominio causate dal perdurante stato di morosità dei medesimi, è legittima la deliberazione assembleare con la quale l'assemblea decide di costituire un fondo casa ad hoc finalizzato ad evitare gravi danni alla compagine.
Il principio espresso dalla Corte di Cassazione negli scorsi anni è stato ribadito nel mese di aprile 2014, sia pur in via incidentale, dallo stesso Supremo Collegio in una pronuncia nella quale si legge che "nell'ipotesi di effettiva, improrogabile urgenza di trarre aliunde somme, può ritenersi consentita una deliberazione assembleare, la quale tenda a sopperireall'inadempimento del condomino moroso con la costituzione di un fondo - cassa ad hoc, tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarietà passiva (Cass. 13631/2001; 3463/1975). (Cass. 18 aprile 2014 n. 9083).
La soluzione della creazione di un fondo cassa ad hoc è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza sempre facendo riferimento alla vecchia disciplina codicistica e sempre prima dell'intervento delle Sezioni Unite del 2008 (sent. n. 9148) con la quale si pose fine alla così detta solidarietà nelle obbligazioni condominiali.
Fino a che punto, quindi, questo principio di diritto può dirsi operante anche oggi?
Solidarietà condominiale con beneficio di escussione del condomino moroso
Recita l'art. 63, secondo comma, disp. att. c.c.:
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. (Il creditore che agisce in via esecutiva può pignorare il conto corrente condominiale?)
In sostanza prima di aggredire i condomini in regola con i pagamenti, i creditori devono agire contro chi non paga.
Non solo, ai sensi del nono comma dell'art. 1129 c.c., l'amministratore, salvo dispensa da parte dell'assemblea "è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice".
Il combinato disposto di queste due norme sembrerebbe far concludere in questo senso: se il creditore deve agire contro i morosi e se l'amministratore non può traccheggiare oltre un certo limite per iniziare l'azione contro gli stessi, perché i condomini dovrebbero decidere di farsi carico, sia pur provvisoriamente, di debiti altrui? (Elenco condomini morosi - Richiesta del creditore - Danno da mancata/ritardata consegna)
Valutazione caso per caso
Come spesso accade in materia condominiale, una risposta generale non può essere fornita. Non stiamo parlando del numero dei condomini necessari per la nomina obbligatoria di un amministratore. qui l'obiettività dei dati sfugge da una catalogazione generalizzata.
Se il gestore dell'energia elettrica minaccia la sospensione del servizio e non v'è cassa per pagarlo, anche in considerazione delle lungaggini delle procedure di recupero del credito correttamente avviate dall'amministratore, probabilmente l'esigenza di evitare il pregiudizio del "taglio della luce" rappresenta un giusto motivo di creazione di un fondo cassa finalizzato a far fronte alla situazione di emergenza.
Certo è che né prima né dopo l'entrata in vigore della riforma è possibile, senza il consenso di tutti, decidere la ripartizione continuata e ripetuta dei debiti dei condomini morosi tra quelli adempienti.
 Cass. 18 aprile 2014 n. 9083



Fonte : condominioweb.com 

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