sabato 21 febbraio 2015

Se "restituisci" la prima casa non hai più diritto ai benefici fiscali

Ecco perchè non si ha più diritto ai benefici fiscali se si restituisce la prima casa

Se "restituisci" la prima casa non hai più diritto ai benefici fiscali


Il fatto. Tutto ha inizio quando un contribuente riceve l'avviso di liquidazione delle imposte per "decadenza da agevolazione prima casa", dopo la cessione di un immobile, adibito a propria abitazione, nel termine di cinque anni dall'acquisto, senza necessario riacquisto entro l'anno.
L'iter processuale. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso proposto dal contribuente contro l'avviso di liquidazione con il quale l'Amministrazione recuperava le imposte ordinarie e, attraverso la sua sentenza, l'Amministrazione finanziaria ha proposto, a sua volta, appello alla Commissione tributaria regionale, vedendosi rigettare l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, la Ctr non aveva considerato che l'appellato non poteva beneficiare dell'agevolazione invocata, dal momento che il secondo contratto, indicato come risolutorio, in realtà costituiva una vera e propria cessione del bene alla precedente proprietaria. Di conseguenza, ai fini fiscali, il secondo contratto era stato stipulato entro il quinquennio dal primo, senza che fosse stato seguito entro un anno dall'acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale.
La sentenza. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 791 del 20 gennaio 2015 , ha stabilito che “la pattuizione, successiva al contratto di compravendita, tra le parti originarie, con cui si verifica la “retrocessione” del bene, adibito a propria abitazione, nuovamente in capo all'originario cedente, non configura un'ipotesi di revoca del primo atto, bensì un nuovo contratto di compravendita infraquinquennale, senza riacquisto entro l'anno e con effetti decadenziali dall'agevolazione prima casa”.
Pertanto, la Cassazione ha accolto le doglianze dell'Amministrazione finanziaria.


Fonte : www.condominioweb.com


 

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf