sabato 21 febbraio 2015

È onere del gestore dimostrare il corretto funzionamento della rete idrica e del relativo contatore

Utenza idrica: quali sono gli obblighi del gestore?

È onere del gestore dimostrare il corretto funzionamento della rete idrica e del relativo contatore

Il fatto. L'utente del servizio idrico, proprietaria di un'attività commerciale, omette di pagare le fatture degli agli anni 2008 e 2009 sostenendo che i consumi dalle stesse accertati fossero eccessivi rispetto ai consumi medi pregressi. A fronte di tale comportamento la società che gestisce l'erogazione del servizio idrico sospende la fornitura ed ottiene una ingiunzione di pagamento che notifica all'utente moroso.
La proprietaria dell'attività commerciale, si oppone all'ingiunzione di pagamento notificatagli sostenendo che l'ammontare esagerato ed ingiustificato delle somme richieste rispetto ai consumi medi fatturati in precedenza. Tale utente provvede, pertanto, di sua iniziativa a verificare la regolarità delle condutture idriche e del pozzetto di diramazione. (Il Sindaco può ordinare il ripristino della fornitura idrica a favore dei condomini?)
La società che gestisce il servizio idrico si costituisce eccependo la perfetta integrità de contatore che aveva verificato i consumi addebitati all'utente nonché il perfetto stato delle condutture idriche.
La sentenza. Il giudice del Tribunale di Caltanissetta ha rilevato che, nel caso di specie, ci si trova al cospetto di un contratto di somministrazione avente ad oggetto un'utenza idrica di conseguenza, in ossequio al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, trova applicazione la ripartizione dell'onere probatorio gravante sulle parti del contratto in base al quale “ costituisce onere del somministrante offrire la prova del corretto funzionamento del gruppo di misura ovvero del contatore e dell'affidabilità dei valori registrati” (Cass. Civ. n. 18321/2008). D'altro canto, invece, grava sull'utente quello di allegare e provare le circostanze che dimostrino un'utilizzazione esterna della linea alla quale gli addebiti si riferiscono.
Il Tribunale siciliano, aderendo a tale orientamento giurisprudenziale, decide di condividere l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che anche se in riferimento all'utenza telefonica, di recente ha puntualizzato che “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato arrecato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale” (Cass. N. 10313/2004).
Dopo aver precisato come si ripartisce, nell'ambito del contratto di somministrazione, l'onere probatorio fra le parti la sentenza in commento analizza i fatti di causa soffermandosi sul comportamento osservato dall'utente e dal gestore del servizio idrico.
Per quanto riguardo l'utente, la decisione evidenzia che quest'ultimo dopo aver preso atto dei consumi smisurati a fronte della notifica delle fatture ha prontamente contestato l'accaduto, tramite lettera legale, alla società che gestisce il servizio in questione; inoltre la stessa proprietaria dell'attività commerciale alla quale si riferiscono i consumi idrici, attraverso un proprio tecnico di fiducia, si è premurata di verificare se vi fossero perdite alla rete idrica, e se non fosse stato commesso un errore nella lettura del contatore o uno scambio dei dati con quello del contatore dell'adiacente edificio condominiale. D'altra parte la società che gestisce il servizio idrico non ha effettuato alcun accertamento sul corretto funzionamento del contatore e sulla corretta registrazione dei consumi idrici.
Un contributo decisivo, inoltre, per la decisione di tale vicenda è stato offerto dalla consulenza tecnica d'ufficio che ha accertato anomalie nella rilevazione dei consumi effettuata dal contatore installato nell'abitazione dell'utente. La stessa consulenza ha chiarito che l'utente non avrebbe potuto realizzare tutti i consumi contestati neanche se avesse usufruito del bene somministrato (acqua) durante tutte le ore di erogazione previste per la zona dove era abitata l'abitazione che, a differenza di altre zone del territorio, poteva usufruire dell'erogazione di acqua per più ore al giorno rispetto ad altre zone della città.
In base a tali valutazioni il Tribunale di Caltanissetta accoglie la domanda dell'attrice con l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento per i consumi idrici, riducendo ad un importo di 40 euro ogni trimestre dell'importo delle fatture per aver comunque usufruito, negli anni in questione, dell'erogazione del servizio calcolato in base ai consumi medi.


Fonte : www.condominioweb.com 

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