lunedì 16 febbraio 2015

Niente tassazione sui canoni di locazione mai percepiti se è in atto lo sfratto dell'inquilino

Niente tassazione sui canoni di locazione mai percepiti se è in atto lo sfratto dell'inquilino

La Commissione Tributaria di Potenza, con la sentenza 635/14, smentisce l'Agenzia delle Entrate. L'attivazione della procedura di sfratto salva il proprietario
L'Agenzia delle Entrate, avendo accertato, per una contribuente, redditi maggiori, provenienti dalla percezione di alcuni canoni di locazione non dichiarati, si è vista respingere l'appello dalla commissione regionale di Potenza.
La contribuente, infatti, aveva dichiarato che, non avendo mai ricevuto i corrispettivi dal conduttore, aveva avviato la procedura di sfratto per morosità.
E sebbene l'Ufficio abbia provato ad appellarsi al fatto che l'imposizione dei canoni locativi sussiste sulla scorta della "semplice vigenza" di un contratto stipulato tra le parti, la Ctr potentina ha ritenuto illegittimo il recupero a tassazione del fisco sulla base dei canoni mai percepiti.
La decisione è stata confermata in quanto laCassazione, con la sentenza 651/12, ha stabilito che "in tema di imposte sui redditi, in base al combinato disposto dagli articoli 23 e 34 del Dpr 917/86, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo, per i quali opera, invece, la deroga introdotta dall'articolo 8 della legge 431/88 è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche icanoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto".
Dato che la contribuente aveva allegato la procedura di sfratto per morosità, la Commissione tributaria di Potenza (con sentenza 635/14) ha confermato quanto disposto in primo grado, rigettando l'appello dell'Erario.


Fonte : www.condominioweb.com 

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