lunedì 9 febbraio 2015

Anagrafe condominiale, perché bisogna comunicare il cambio d'inquilino?

Anagrafe condominiale, perché bisogna comunicare il cambio d'inquilino?


È giusto che debba dare questa informazione?
Il nostro lettore, probabilmente, non ha sentito parlare dell'anagrafe condominiale e degli obblighi di collaborazione gravanti sui condòmini per la sua regolare tenuta.
Partiamo da un brevissimo cenno al così detto registro di anagrafe condominiale. Si tratta di una delle novità introdotte dalla riforma del condominio, uno dei quattro registri (assieme a quello dei verbali, di contabilità e di nomina e revoca) che l'amministratore deve tenere e mettere a disposizione dei condòmini per la libera consultazione l'estrazione di copie a pagamento.
Il registro di anagrafe non è obbligatorio nei condomini in cui non è obbligatoria la nomina dell'amministratore, fintanto che lo stesso non venga comunque nominato. Come dire: la tenuta di questo documento è mansione specificamente riconducibile all'amministratore e non al condominio (che ad esempio deve sempre essere dotato di codice fiscale).
Le informazioni che devono essere contenute nel registro di anagrafe condominiale sono varie e tutte individuate dall'art. 1130 n. 6 c.c.; tra di esse la norma menziona "le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio". A cosa serve l'anagrafe condominiale? A scoprire gli evasori.
Sul mio appartamento grava un diritto d'usufrutto? Devo comunicare all'amministratore generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), il codice fiscale e la residenza o il domicilio dell'usufruttuario. Ho concesso la mia unità immobiliare in locazioneIdem.
Lo stesso art. 1130 n. 6 c.c. specifica che "ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili".
Come dire: devo comunicare all'amministratore tutto ciò che riguarda questi aspetti, altrimenti lui può reperirli di propria iniziativa facendomi pagare il costo della ricerca (e l'onorario per la stessa se "messo chiaramente in preventivo", cfr. art. 1129, quindicesimo comma, c.c.).
Il problema, se così si può dire, rispetto ai dati del conduttore è che non esiste alcuna anagrafe pubblica dei contratti di locazione. Mentre per l'usufrutto è sufficiente effettuare una ricerca nei pubblici registri immobiliari, o per la residenza presso l'ufficio anagrafe del Comune, per gli affitti (siano essi ad uso abitativo o ad uso diverso) non è così.
Esiste una norma esattamente l'art. 18, terzo comma, d.p.r. n. 131/86, che recita: "su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente. Nei casi previsti dall'art. 17 in luogo del rilascio della copia è attestato il contenuto del modello di versamento".
Insomma l'amministratore per conoscere il nome del conduttore, meglio per avere certezza, a meno che questo non si palesi personalmente, potrebbe adire un giudice. Al condomino, quindi, anche se praticamente questa pare una soluzione remota, conviene collaborare e rispondere alla richiesta.

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