sabato 4 febbraio 2017

Tettoie, se alterano la volumetria serve il permesso di costruire



Tettoie, se alterano la volumetria serve il permesso di costruire

di Paola Mammarella

Tar Campania: il permesso va richiesto anche quando si modifica la sagoma di un immobile vincolato o la destinazione d’uso nei centri storici



03/02/2017 – Una tettoia, realizzata per coprire un balcone o un terrazzo, non necessita del permesso di costruire se non altera la volumetria dell’edificio. Lo ha stabilito il Tar Campania con la sentenza 109/2017.

Quella della volumetria non è l’unica condizione posta dai giudici, ma la sostanza è che, se una tettoia con determinate caratteristiche è realizzata senza permesso di costruire, il responsabile pagherà al massimo una multa, ma non dovrà demolirla.

Tettoie e permesso di costruire

Il Tar ha spiegato che, per rientrare nella normativa sul permesso di costruire e l’eventuale demolizione delle opere illegittime, prevista dal Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), l’intervento deve portare “ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”. Ma non solo, perché è necessario anche che i lavori comportino un aumento della volumetria o la modifica dei prospetti.

Il permesso di costruire è richiesto anche, ha ricordato il Tar, quando si effettuano lavori che cambiano la destinazione d’uso degli immobili situati nei centri storici e quando si altera la sagoma degli immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004).

Nel caso preso in esame dai giudici, era stata realizzata una tettoia di 31,42 metri quadri, altezza in gronda di 2,50 metri e alla gronda di 2,65 metri. L’edificio non era vincolato né si trovava in un centro storico. Restava quindi solo da capire se alterasse la volumetria preesistente. Dato che il manufatto era aperto su tre lati, tranne quello appoggiato al muro dell’edificio principale, i giudici hanno respinto la richiesta di demolizione avanzata dal Comune.
 FONTE: EDILPORTALE.COM

Definizione di vano catastale



Definizione di vano catastale


Cosa si intende per vano catastale



 





In ambito catastale, ai fini di una regolare tenuta dello stesso in ragione della necessità di determinare la rendita delle unità immobiliari ai fini dell'applicazione delle imposte fondiarie, un ruolo fondamentale assumono i vani e più nello specifico i così detti vani catastali.
Questa la prima distinzione che bisogna tenere bene a mente: un vano, comunemente inteso, è cosa differente dal vano catastale.
Il vano, nella sua accezione comune, è un ambiente che va a comporre un'unità immobiliare. In ambito catastale, la definizione va ricercate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949.
Ai sensi dell'art. 45 del testé citato d.p.r. “per la misura della consistenza dell'unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di abitazione si assume come elemento unitario di vano utile. Si considera vano utile quello che ha destinazione principale (camera, stanza, salone, galleria e simili), nell'uso ordinario della unità immobiliare”.
La consistenza è la grandezza catastale utile ai fini propri del catasto, ossia alla determinazione delle rendite fondiarie.
Da questa prima disamina, quindi, si evince chiaramente che ai fini catastali un vano destinato a stanza da letto è cosa diversa da uno destinato a ripostiglio. È la differenza normativamente individuata nella dicotomia vani principali – vani accessori.
L'art. 46 del d.p.r. n. 1149/1942 delinea il concetto di vano accessorio, affermando, al secondo comma, che: “si considerano vani accessori quelli necessari al servizio o al disimpegno dei vani principali (latrine, bagni, dispense, ripostiglio, veranda, ingresso, corridoio e simili), nonché quelli che, pur non essendo strettamente necessari alla utilizzazione dei vani principali, ne integrano la funzione (soffitte, cantine, bucatai, spanditoi, stalle, granai, porcili, pollai e simili).
Sono compresi fra gli accessori quelli che, pur avendo destinazione principale nell'uso ordinario dell'unità immobiliare, hanno superficie minore di quella minima prestabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria e classe”.
Il vano accessorio entra nel computo dei vani utili ai fini catastali nella misura fissata dagli usi locali; ciò vuol dire che un insieme di due vani accessori possono essere un vano utile ai fini catastali oppure mezzo vano utile a seconda della zona in cui è ubicato l'immobile.
Tale modalità di calcolo non riguarda solamente i vani accessori, ma anche i vani principali particolarmente grandi. Si tratta dei così detti vano ragguagliati, rispetto ai quali l'art. 47 del d.p.r. n. 1142/1949 recita:
Si computano per più di un vano utile i vani principali che abbiano superficie maggiore di quella massima stabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria e classe. Il ragguaglio a vani utili od a frazione di vano utile della eccedenza di superficie, rispetto a quella massima anzidetta, viene fatto rapportando l'eccedenza alla superficie massima stessa”.
L'accatastamento è operazione demandata a tecnici del settore (es. geometri) e la verifica è rimessa agli uffici catastali della provincia di riferimento. 


Fonte http://www.condominioweb.com/vano-catastale-definizione.13397#ixzz4XiXoaTEO
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Decreto ingiuntivo, quali costi iniziali a carico del creditore?




Decreto ingiuntivo, quali costi 

iniziali a carico del creditore?


I costi del decreto ingiuntivo e l'importo del contributo unificato











Quali sono i costi iniziali che un creditore deve sostenere per iniziare l'azione giudiziaria tesa ad ottenere un decreto ingiuntivo di pagamento?
Si badi: si tratta di somme che il creditore anticipa per poi vedersi rifuse al momento dell'adempimento da parte del debitore in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo.
È utile mettere in evidenza che nel caso di respingimento della domanda (cioè del ricorso), i costi restano a carico della parte istante.
In questo contesto è utile comprendere quali siano le somme che il creditore deve anticipare per iniziare l'azione monitoria, ossia per depositare il decreto ingiuntivo di pagamento.
Si badi: la persona che inizia l'azione può pure non pagare alcunché prenotando a debito le spese iniziali, ma ciò è sconsigliabile per la maggiorazione di costi.
Passiamo al dunque: quali somme il creditore si vedrà richieste dal proprio avvocato?
La somma di € 1.033,00 rappresenta uno spartiacque in termini di maggiore onerosità dell'azione.
Fino a questo importo, l'unico costo vivo da sostenere per il deposito è quello del così detto contributo unificato (artt. 9 e ss. d.p.r. n. 115/02), ossia un pagamento una tantum finalizzato alla contribuzione ai costi del sistema giustizia.
Esso è stabilito dal testo unico delle spese di giustizia (d.p.r. n. 115/02) ed ha valore proporzionale al valore della controversia che si inizia.
Così, ad esempio, per le cause di valore fino ad € 1.100,00 il contributo unificato è pari ad € 43,00, ridotto alla metà per le azioni monitorie, ossia per i decreti ingiuntivi (art. 13 d.p.r. n. 115/02).
Date queste indicazioni è utile, come si suole dire, fare qualche conto della serva:
a) per il deposito di un decreto ingiuntivo per un credito inferiore ad € 1.033,00 sono necessari € 21,50.
b) per il recupero di un credito compreso tra € 1.033,01 e € 1.110,00 ad € 21,50 bisogna aggiungere € 27,00 in marche da bollo.
c) per crediti di valore superiore ad € 1.100 e fino ad € 5.200, il contributo unificato è pari ad € 49,50 oltre € 27,00 di bollo.
L'importo del contributo unificato aumenta progressivamente in relazione al credito da recuperare, mentre il bollo è sempre fisso. L'esenzione dal pagamento dei bolli è prevista da d.lgs n. 274/00 relativo alla istituzione del giudice di pace.
Ottenuto il decreto, fino ad € 1.033,00 l'unica spesa ulteriore è il costo della notifica, per importi superiori andranno aggiunti i bolli per le copie da richiedere ai fini della notifica e che variano a seconda del numero delle pagine dell'atto di cui si chiede copia con un minimo di € 0,72.
Ulteriore costo da anticiparsi, se richiesto prima del pagamento del debitore, è l'imposta di registro che si paga sui decreti ingiuntivi esecutivi anche provvisoriamente e emessi per importi superiori ad € 1.033,00. L'imposta ha un valore minimo di € 200,00 (cfr. d.p.r. n. 131/86).
Insomma la base di costo da considerare (onorari dell'avvocato a parte) per il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo è di € 21,50, a salire in relazione all'importo da recuperare.


Fonte http://www.condominioweb.com/i-costi-del-decreto-ingiuntivo.13416#ixzz4XiWB1DrG
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Mutuo. Senza un valido titolo

 esecutivo la banca non può

 riprendersi la casa


Il Tribunale può sospendere la procedura esecutiva dopo aver constatato che una banca ha intrapreso l'esecuzione forzata, pur non avendo un valido titolo esecutivo.




Il fatto. Gli acquirenti di un immobile, al fine di procedere all'acquisto dello stesso, ricorrono ad un mutuo rivolgendosi ad una Banca tedesca.Tale istituto nel concedere il mutuo agli interessati ricorre ad un rapporto contrattuale complesso che si suddivide in due fasi:
1. nella prima fase il cliente stipula con la banca un contratto di risparmio edilizio, fra l'altro disciplinato dalle norme di diritto tedesco, concordando un piano di accumulo e le relative somme serviranno ad estinguere, tramite compensazione, il mutuo.
La caratteristica di tale mutuo è quella di essere privo di ammortamento, di conseguenza il cliente dovrà solo pagare interessi mensili al tasso fisso del 5,40% nonché una quota mensile di risparmio da accreditarsi sul contratto di risparmio edilizio;
2. la seconda fase, di tale contratto, coincide con l'assegnazione dell'immobile al cliente. In questa fase le somme risparmiate si considerano un credito del cliente e questo credito viene impiegato per estinguere in parte, tramite compensazione, il mutuo immediato.
La restante parte, invece, dovrà essere restituita dal cliente con un normale ammortamento ad un tasso fisso inferiore rispetto a quello fissato durante la prima fase.


 Tribunale Vallo della Lucania, del 17.


Fonte http://www.condominioweb.com/mutuo-titolo-esecutivo-banca-casa.13415#ixzz4XiSbdS6b
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L'imposta di registro non si applica al contratto preliminare di locazione




L'imposta di registro non si 

applica al contratto preliminare 

di locazione


"L'obbligo di registrazione, con imposta fissa, dei contratti di locazione si riferisce solo ai contratti definitivi









"L'obbligo di registrazione, con imposta fissa, dei contratti di locazione si riferisce solo ai contratti definitivi. Pertanto l'ipotesi dell'elusione non è configurabile in riferimento al mero preliminare di locazione, da cui non sorge alcun obbligo di pagamento del canone". Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 27 gennaio 2017 n. 2037 in meritoalla validità del contratto preliminare di locazione.
I fatti di causa. Tizio (Locatore) agiva nei confronti della Società Beta per sentirla condannare - ex articolo 1591 c.c. - al risarcimento del maggior danno conseguito al ritardato rilascio di un immobile ad essa locato.
Nella vicenda in esame, la conduttrice aveva comunicato il recesso dalla locazione impegnandosi a rilasciare il bene entro una determinata data; premesso ciò, il locatore si era attivato per reperire un nuovo conduttore (società Gamma) ed aveva stipulato con questo un preliminare di locazione che prevedeva la decorrenza del rapporto dal 1 gennaio 2007.
Tuttavia, a causa del ritardo nella liberazione del bene - che era avvenuta soltanto nel mese di agosto 2007 - la promissaria locataria aveva inteso risolvere il preliminare.
Per tali ragioni l'immobile era stato nuovamente locato ad altro conduttore (Caio) a partire dall'1.10.2008, ma per un canone notevolmente inferiore a quello concordato con la società Gamma; sicché, (secondo il ragionamento di Tizio) al locatore spettavano dunque la differenza fra i canoni versati dalla (società Beta) e quelli maggiori che avrebbe percepito dalla (società Gamma), nonché i canoni non percepiti nel periodo in cui l'immobile era rimasto sfitto e la differenza fra i canoni previsti nel preliminare e quelli inferiori - pagati dal nuovo conduttore per tutta la durata contrattuale stabilita per la locazione alla (società Gamma).
In primo grado, il tribunale adito rigettava la domanda proposta dal locatore, Successivamente, la corte territoriale confermava la pronuncia di rigetto della domanda. Avverso quest'ultima pronuncia, Tizio promoveva ricorso per cassazione.
Il contratto preliminare di locazione. Il contratto preliminare è un accordo con il quale le parti assumono reciprocamente l'obbligazione di stipulare tra loro un futuro contratto, del quale determinano preventivamente gli elementi essenziali. L'art. 1351 del codice civile - dedicato ai requisiti formali del così detto preliminare - specifica che "il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo". Premesso ciò, il contratto di locazione per immobili destinati ad uso abitativo deve essere necessariamente redatto in forma scritta; pertanto anche il preliminare di un contratto locazione debba avere la medesima forma.
Per quanto riguarda la normativa tributaria, il D.P.R. n. 131/86, (art. 10 della tariffa) prevede la registrazione (con imposta fissa) anche per ogni contratto preliminare; tuttavia deve ritenersi che il comma 346 dell'art. 1, L. n. 311/2004 ("I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti reali di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone le condizioni, non sono registrati") si riferisca solo ai contratti definitivi. In tal senso depongono sia la lettera che la ratio della norma.
Quanto alla prima, è evidente che i "contratti di locazione" e quelli che "comunque costituiscono diritti reali di godimento" sono unicamente quelli definitivi, ossia quelli che attribuiscono ad una delle parti l'effettiva disponibilità del bene, e non anche quelli che si limitano a vincolare i contraenti (del preliminare) alla futura stipula.
Quanto alla seconda, risulta di tutta evidenza che la finalità antielusiva della norma (volta a contrastare il fenomeno dei canoni sommersi) ha ragione di esplicarsi unicamente in relazione a contratti definitivi.
Il ragionamento della Corte di Cassazione. Nella fattispecie in esame, la Corte di Appello aveva rilevato che il contratto preliminare non era stato registrato (come richiesto, a pena di nullità, dalla L. n. 311 del 2004, articolo 1 comma 354); pertanto, a parere della Corte Territoriale, non era "possibile assegnare valore di prova al contratto preliminare prodotto"che era "suscettibile piuttosto di valutazione alla stregua di una mera proposta contrattuale".
Diversamente a tale ragionamento, secondo i giudici di legittimità, i "contratti di locazione" e quelli che "comunque costituiscono diritti reali di godimento" sono unicamente quelli definitivi: ossia quelli che attribuiscono ad una delle parti l'effettiva disponibilità del bene, e non anche quelli che si limitano a vincolare i contraenti (del preliminare) alla futura stipula. Ne consegue che alla mancata registrazione, secondo gli ermellini, risultava di tutta evidenza che la finalità antielusiva della norma (volta a contrastare il fenomeno dei canoni sommersi) aveva ragione di esplicarsi unicamente in relazione a contratti definitivi, giacche' l'ipotesi dell'elusione non era configurabile in riferimento al mero preliminare di locazione (da cui non sorge alcun obbligo di pagamento del canone). Ed ancora, secondo la Cassazione, sull'inidoneità del preliminare non registrato a costituire prova sufficiente della serietà delle intenzioni della (Società Gamma), prescindeva dalla valutazione della serietà e vincolatività della proposta e investiva il profilo del nesso causale fra il ritardo nel rilascio e il recesso dalla trattativa da parte della (promissaria locataria).
Da tale considerazione, emergeva che in ogni caso difettava la prova che il recesso fosse dipeso dal ritardo nella liberazione del bene, piuttosto che da un "ripensamento" da parte della (Società Gamma) o da altre ragioni.
Quindi trattandosi di ratio da sola sufficiente a giustificare l'esclusione del risarcimento del maggior danno, la sua mancata censura ha comportato il passaggio in giudicato della decisione di rigetto della richiesta.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha respinto la domanda di Tizio (Locatore) e per l'effetto ha confermato la sentenza di rigetto emessa dalla Corte territoriale.
Avv. Maurizio Tarantino
Via principe Amedeo 449 (Bari)
Cell.393.63.55.187
Skype maurixio78
 Scarica Corte di Cassazione, Sentenza 27 gennaio 2017, n. 2037


Fonte http://www.condominioweb.com/imposte-contratto-di-locazione.13418#ixzz4XiQncKpB
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venerdì 13 gennaio 2017

Parcheggio in cortile? No se limita i diritti degli altri condomini



Parcheggio in cortile? No se 

limita i diritti degli altri 

condomini


Il nuovo proprietario non può parcheggiare la propria auto nel cortile impedendo agli altri la possibilità di godere dello spazio comune.







“Per la Cassazione, non esiste un difetto di interesse ad agire dei condomini perché una volta “cancellato” il regolamento, che stabiliva un divieto comunque sganciato da una situazione di fatto, era possibile sostenere che il cortile condominiale, anche a causa delle sue dimensioni, non consentiva un parcheggio che si sarebbe risolto nella violazione dell'articolo 1102 del Codice civile sull'uso della cosa comune”. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 27 dicembre 2016 in merito al divieto di parcheggio in cortile.
I fatti di causa. Con sentenza, il Tribunale di Verona dichiarava illegittimo, per violazione dell'art. 1102, cod. civ., l'utilizzo a parcheggio del cortile interno del fabbricato, preteso da Tizio. La pronuncia in esame veniva confermata in grado di appello.
Avverso tale ultima pronuncia, l'attore promuoveva ricorso per cassazione denunziando la violazione degli artt. 1131, 2729, comma 2, 2909, cod. civ. e deducendo che l'amministratore condominiale non aveva il potere di resistere in giudizio.
Uso della cosa comune. In base al primo comma dell'art. 1102 c.c. ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Detto ciò, in tema di uso della cosa comune, per verificare se l'utilizzo diretto e più intenso da parte di un condomino sia legittimo ex art. 1102 cod. civ. e non alteri il rapporto di equilibrio tra i partecipanti, occorre aver riguardo non tanto alla posizione di coloro che abbiano agito in giudizio a tutela del loro diritto, quanto all'uso potenziale spettante a tutti i condomini, proporzionalmente alla rispettiva quota del bene in comunione (Cass. n. 14245/2014).
Difatti, in tema di parcheggio, l'esclusione dell'attitudine del cortile all'uso di parcheggio per autovetture, in quanto per sua conformazione idoneo soltanto al passaggio delle persone e al transito dei veicoli diretti nelle rimesse aventi accesso dal medesimo, è perfettamente rispondente alla fondamentale regola di cui all'art. 1102, comma 1°, cod. civ., secondo la quale l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non può alterarne la destinazione, da intendersi in concreto, in considerazione delle caratteristiche obiettive e funzionali, e impedirne il concorrente uso degli altri comunisti, secondo il loro diritto.
Pertanto deve essere escluso il diritto di parcheggiare nel cortile condominiale, se la presenza di veicoli in sosta, oltre a rendere scomodo il raggiungimento a piedi delle singole unità immobiliari, impedisce a un condomino di utilizzare il cortile per l'introduzione di automezzi nei vani di sua proprietà posti a pianterreno (Cass. 13 dicembre 2013, n. 27940).
Il ragionamento della Corte di Cassazione. Nel caso in esame, secondo il ricorrente, la “fonte” principale del diritto a posteggiare in cortile era stata individuata nel venir meno del regolamento condominiale che vietava tale uso, dopo la dichiarazione di nullità per un difetto deliberativo.
A parere del ricorrente, dunque, era possibile il godimento di tutti i diritti condominiali in assenza di specifici “paletti”.
Inoltre, a suo dire, il parcheggio era compatibile con le manovre di ingresso ai garage degli altri condomini.
Infine la difesa del ricorrente ricordava la disponibilità del condomino ad un uso “turnario” dell'area contesa.
Orbene, premesso ciò, a seguito dell'istruttoria, la CTU aveva ritenuto che l'uso a posteggio, anche di una sola autovettura, del piccolo cortile era tale da impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso <<secondo il loro diritto>> (art. 1102, cod. civ.); in specie, rendendo particolarmente disagevole l'ingresso di mezzi all'interno delle esistenti private autorimesse.
A tal proposito, conformemente ai principi giurisprudenziali, la Corte ha avuto modo di evidenziate che la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., “non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione” (Corte di Cassazione, Sentenza 14 aprile 2015, n. 7466).
Difatti, secondo i giudici di legittimità, nella vicenda in esame, la pretesa di utilizzare l'angusto cortile per posteggiare la propria autovettura, non solo impedirebbe l'uso paritario da parte degli altri condomini, ma renderebbe oltremodo difficoltosa l'utilizzazione dei garage di loro esclusiva proprietà, cosi immutando la destinazione del cortile.
Peraltro, il criterio dell'uso promiscuo della cosa comune, desumibile dall'art. 1102 cod. civ., richiede che ciascun partecipante abbia il diritto di utilizzare la cosa comune come può (nel caso passandovi o stazionandovi a piedi o con l'ausilio di mezzi diversi e meno ingombranti di un'automobile) e non in qualunque modo voglia, atteso il duplice limite derivante dal rispetto della destinazione della cosa e della pari facoltà di godimento degli altri comunisti ( Cassazione n. 15203 del 11/07/2011).
Quanto alla carenza di legittimazione attiva del condominio, secondo la Corte, la declaratoria di nullità per difetto deliberativo del regolamento condominiale approvato dall'assemblea non impediva, il vaglio della domanda riconvenzionale con la quale i convenuti chiedevano di negare il permesso al posteggio.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento ha respinto la domanda di Tizio e per l'effetto ha confermato la pronuncia della corte territoriale con contestuale condanna del condomino ricorrente alla spese di lite.

 Scarica Corte di Cassazione del 27 dicembre 2016


Fonte http://www.condominioweb.com/cortile-condominiale-parcheggio.13324#ixzz4VfORn02G
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Spetta all'erede comunicare al condominio il decesso del precedente condomino



Spetta all'erede comunicare al 

condominio il decesso del 

precedente condomino


Chi ha l'onere di comunicare all'amministratore del condominio il decesso del condomino?







È onere dell'erede comunicare all'amministratore del condominio il decesso del condomino e l'accettazione dell'eredità, con conseguente assunzione dei diritti e degli obblighi condominiali.
In assenza di tale comunicazione, l'erede non può contestare il vizio di omessa convocazione nelle assemblee di condominio, effettuata dall'amministratore sulla base dei dati risultanti dal registro di anagrafe condominiale.
Questo il principio che si evince dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 22422/2016, depositata il 2 dicembre 2016, che ha rigettato l'impugnazione contro le delibere condominiali aventi ad oggetto l'approvazione di bilanci, rendiconti e riparti.
Il caso – Il proprietario di un appartamento in condominio, ereditato dalla madre, impugnava davanti al Tribunale le delibere di approvazione dei bilanci condominiali, chiedendone l'annullamento, in quanto le stesse ponevano a suo carico oneri condominiali relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, che egli assumeva illegittimi.
A sostegno della domanda, il condomino deduceva di essere venuto a conoscenza delle delibere impugnate e dei relativi documenti contabili allegati, solo attraverso la notifica del decreto ingiuntivo, con cui gli veniva ingiunto di pagare a favore del condominio la somma di circa 7400 euro.
In particolare, l'attore sosteneva di non aver mai ricevuto da parte del condominio le convocazioni alle assemblee sopra citate, e di non aver mai ricevuto nemmeno i verbali delle assemblee, né i bilanci e i relativi stati di riparto ivi approvati.
In realtà, come ha eccepito e dedotto la difesa del Condominio, durante il periodo a cui si riferiscono le delibere impugnate l'attore, in base all'anagrafe condominiale, non risultava appartenere al Condominio, in quanto la titolarità dell'appartamento de quo risultava essere di sua madre; né era pervenuta al condominio alcuna comunicazione del decesso della signora e della successiva accettazione della eredità da parte degli eredi.
Vieppiù, nel marzo 2008 le unità immobiliari in questione venivano sottoposte a sequestro conservativo dal Tribunale civile di Roma, consegnate al custode giudiziario e, successivamente, vendute all'asta, allo stesso custode.
Ragione per cui l'amministratore del condominio, da quel momento in poi, aveva correttamente provveduto a consegnare l'avviso di convocazione delle assemblee di cui trattasi al custode giudiziario.
La decisione - Di fronte alle difese del condominio – si legge nella sentenza in commento – “era onere dell'attore fornire la prova di aver effettuato la dovuta comunicazione al condominio circa il decesso della madre e dell'accettazione dell'eredità con la conseguente assunzione dei diritti e degli obblighi condominiali”.
Tale prova non risulta essere stata fornita; né risultano elementi dai quali il giudice possa desumere che l'amministratore del condominio convenuto fosse a conoscenza del decesso della precedente proprietaria dell'immobile.
Sulla base di tali presupposti, il giudice capitolino non ha potuto fare altro che dichiarare insussistente il vizio di omessa convocazione lamentato dall'attore, rigettando la domanda.
Il Tribunale ha dunque confermato la validità ed efficacia delle delibere assembleari e dei relativi bilanci posti a fondamento del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condomino. Quest'ultimo dovrà anche pagare le spese processuali, pari a circa 3500 euro.
 Scarica Tribunale di Roma, n. 22422 del 2 dicembre 2016


Fonte http://www.condominioweb.com/morte-condomino.13346#ixzz4VfMY7mhQ
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Legge di stabilità 2017, il testo definitivo dai bonus casa alle pensioni

Legge di stabilità 2017, il testo definitivo dai bonus casa alle pensioni

Autore: Annastella Palasciano


Con 173 voti favorevoli e 108 contrari, il Senato ha votato la fiducia alla legge di Stabilità 2017, poco prima delle dimissioni del premier Matteo Renzi. Il testo definitivo della legge di bilancio è quello che aveva già ottenuto il via libera dalla Camera, mentre restano fuori molti emendamenti che si sperava entrassero durante il dibattito a Palazzo Madama. Dai bonus casa alle pensioni, vediamo quali sono le novità di questa manovra.
  • Legge di stabilità 2017 casa - sono state prorogate al 2017, molte delle agevolazioni fiscali già presenti nella precedente finanziaria. Prima di tutto il bonus sulle ristrutturazioni edilizie che permettono al contribuente di detrarre dall'Irpef il 50% delle spese per un tetto massimo di 96.000 euro. Possono accedere al bonus non solo i proprietari, ma anche gli inquilini in affitto, gli ufufruttuari e i nudi proprietari. Prolungate anche le detrazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'immobile e il bonus mobili legato ai lavori di ristrutturazione. Nessuna proroga per il bonus legato all'acquisto delle giovani coppie. Nel testo è stato introdotto anche il sismabonus, ovvero gli incentivi per l'adeguamento antisismico degli edifici.
  • Legge stabilità 2017 pensioni - Uno dei punti principali della nuova legge di stabilità rigurda sicuramente il capitolo pensioni. Le novità principali riguardano:
  1. Anticipo pensione Ape

  2. Ape sociale o aziendale

  3. Ricongiunzione gratuita contributi

  4. Ottava salvaguardia - la salvaguardia per chi è rimasto senza lavoro e senza pensione a seguito della Riforma Fornero sarà estesa a 30.700 lavoratori.
  5. Opzione donna - le misure per il pensionamento anticipato saranno estese anche alle lavoratrici dipendenti nate nell'ultimo trimestre del 1958 e alle autonome nate tra ottobre e dicembre 1957. Ci sarà la pensione anticipata a 57 e 58 anni per chi ha maturato i requisiti entro il 31 luglio 2016.
  • Iri imposta reddito imprenditoriale -  L'imposta sul reddito delle imprese è una nuova forma di tassazione per le società di persone e le ditta individuali e verrà introdotta per le piccole imprese a contribuzione ordinaria a partire dal 2017. Ha il compito di sostituire l'aliquota progressiva dell'Iri, introducendo una nuova tassa piatta del 24% per tutti. Inoltre verrà abbassata dal 27,5 al 24 l'aliquota ires per le società di capitali.
  • Legge di stabilità 2017 famiglia - Proroga dei voucher asili nido al 2017 e al 2018 e introduzione del cosiddetto "bonus mamma domani", un contributo di 800 euro per le nascite e le adozioni del 2017.
  • legge di stabilità 2017 lavoro -  Il limite imponibile per i premi di produttività tassati al 10% sarà alzato fino a 4000 euro per un reddito massimo di 80mila euro. Permangono gli sgravi contributi, ma diventano più selettivi.                  
  • FONTE : TEAM IDEALISTA

Ristrutturazioni, avanti per tutto il 2017 con il bonus 50%

Ristrutturazioni, avanti per tutto il 2017 con il bonus 50%
di  Paola Mammarella



23/12/2016 – Ci sarà un anno in più per usufruire delle detrazioni del 50% sugli interventi di ristrutturazione. La Legge di Bilancio 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di detrarre dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50% delle spese sostenute per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni dei condomìni.

La legge ha prorogato anche il Bonus Mobili per l’arredo di abitazioni che sono state oggetto di interventi di ristrutturazione e ha introdotto il Bonus Alberghi per la riqualificazione delle strutture ricettive.

Detrazione 50% per le ristrutturazioni

La detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2017, fino ad un tetto massimo ammissibile di 96mila euro, spetta per gli interventi di:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale;
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- ricostruzione o ripristino degli immobili danneggiati dalle calamità naturali, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- acquisto e costruzione di box e posti auto pertinenziali;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- installazione di dispositivi anti-intrusione;
- cablatura e riduzione dell’inquinamento acustico;
- acquisto e installazione di impianti fotovoltaici;
- messa in sicurezza dal punto di vista sismico (la legge ha introdotto il Sismabonus, che scade il 31 dicembre 2021 e permette di avere incentivi maggiori in base ai risultati raggiunti);
- bonifica dall’amianto;
- installazione di sistemi anti-infortunio.

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Sono inoltre detraibili al 50% anche le spese, fino a 96 mila euro, per l’acquisto di edifici residenziali ristrutturati dalle imprese di costruzione.

pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale. La detrazione avviene con un rimborso ripartito in dieci rate annuali di pari importo.

In condominio, le comunicazioni dei dati relativi ai pagamenti dovranno avvenire online entro il 28 febbraio di ogni anno.

Bonus Mobili

Fino al 31 dicembre 2017 si può richiedere il Bonus Mobili, cioè la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione iniziata nel 2016. Non sono agevolabili gli acquisti di porte, pavimenti, di tende e tendaggi e altri complementi di arredo, mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.

Il tetto di spesa ammissibile, come negli anni passati, è di 10mila euro e il rimborso avviene in dieci rate annuali di pari importo.

I pagamenti devono essere effettuati con bonifici bancari o postali, ma sono ammessi anche carte di credito o carte di debito Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

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Stop al Bonus Mobili Giovani Coppie

Nel 2017 non ci sarà invece il Bonus Mobili per le giovani coppie, cioè la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili, ma non di elettrodomestici, destinati ad arredare la prima casa di proprietà. L’agevolazione destinata alle coppie under 35 sposate o conviventi, che hanno acquistato la prima casa nel 2016 o nel 2015, scade definitivamente il 31 dicembre 2016.

Bonus Alberghi

Per il 2017 e il 2018 è riconosciuto un credito di imposta del 65% per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, inclusi gli agriturismi. Il credito è ripartito in due quote annuali di pari importo.Per questi interventi è disponibile un plafond di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020.

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