martedì 15 settembre 2015

Contratti ad esecuzione continuata, la lunga durata non è di per sé vessatoria


Contratti ad esecuzione continuata, la lunga durata non è di per sé vessatoria

In tema di clausole vessatorie nei contratti, la clausola pattizia che preveda la durata quinquennale di un contratto ad esecuzione continuata o periodica predisposto da una parte, non è di per sé vessatoria se oltre al termine di validità del contratto non sono previste eccezioni ai diritti dell'altro contraente.
La sentenza n. 17579 resa dalla Suprema Corte di Cassazione mediante deposito in cancelleria il 3 settembre 2015 è utile per farci comprendere alcune aspetti del concetto di vessatorietà degli accordi contrattuali.
La pronuncia contiene un principio di diritto valido ed utile anche per i condominii anche se è stata resa in un contesto non riguardante una compagine. Nel caso di specie, infatti, le parti in causa erano due imprese che litigavano in merito ad un contratto di noleggio macchine da gioco.
La questione, si diceva, può riguardare anche i condominii se si pensa ai contratti di manutenzione (es. ascensore) o di assicurazione che sovente prevedono lungi tempi di durata.
Cerchiamo di comprendere meglio come si è arrivati alla pronuncia degli ermellini.
Due parti sottoscrivono un contratto, predisposto da una di esse, per il noleggio di alcune apparecchiature da gioco. L'accordo prevede una durata quinquennale, con regolare possibilità di disdetta prima della scadenza.


La parte che aveva sottoscritto il contratto predisposto dall'altra si vedeva citata in giudizio per non avere rispettato alcuni termini dell'accordo, in particolare proprio quello riguardante la sua durata. Davanti a questa accusa essa lamentava che la durata dell'accordo era da considerarsi vessatoria e come tale non poteva esserle rimproverato alcunché rispetto a questa doglianza. Il Tribunale, prima, e la Corte d'appello, poi, le davano ragione: secondo questi giudici la lunga durata di un contratto predisposto su un formulario, ove non oggetto di specifica trattativa è da considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Proviamo a traslare questa storia su una vicenda condominiale. Il condominio Alfa ha affidato la manutenzione dell'impianto di ascensore all'impresa Gamma. Il contratto, predisposto su un formulario della ditta, ha una durata di cinque anni. Al termine del secondo anno il condominio invia disdetta e sostituisce il manutentore. L'impresa Gamma non ci sta e gli fa causa; se questa si fosse fermata al giudizio d'appello il condominio l'avrebbe spuntata se la clausola sulla durata (come quasi sempre accade) non fosse stata oggetto di specifica trattativa (circostanza che dev'essere dimostrata in giudizio da chi ha predisposto il modulo contrattuale).
Chiuso il parallelismo torniamo alla sentenza di Cassazione n. 17579 che ha ribaltato l'esito della pronuncia impugnata.
Secondo gli ermellini, infatti, “la clausola con cui le parti stabiliscano la durata del rapporto, in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, è del tutto normale e conforme alla natura del rapporto” (Cass. 3 settembre 2015 n. 17579).
Come dire: non è la lunga durata del contratto a rendere quella clausola vessatoria, ma solamente l'eventuale presenza di altre clausole che rendano difficile sciogliere quel vincolo alla sua scadenza e così tendano al suo procrastinamento.
Cass. 3 settembre 2015 n. 17579


Fonte http://www.condominioweb.com/la-clausola-che-prevende-una-lunga-durata-dei-contratti.12077#ixzz3lotW7GA7

Il Governo punta sulle esco per prolungare l'ecobonus del 65% sugli interventi di efficientamento energetico dei condomini



Il Governo punta sulle esco per prolungare l'ecobonus del 65% sugli interventi di efficientamento energetico dei condomini




Il 31 dicembre 2015 scadrà il bonus fiscale del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 (dal 1° gennaio 2016 il beneficio sarà ridotto al 36%) per:
  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un'apposita tabella (così come stabilito dal D.M. 11/03/2008 e successive modifiche);
  • miglioramento termico dell'edificio con interventi su finestre (comprensive di infissi), coperture, pavimenti al fine di migliorarne la coibentazione termica;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
  • sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
È importante ricordare che la detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Ed è proprio sui condomini che il Governo, per voce del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, vuole puntare per la proroga ed il potenziamento del bonus fiscale del 65%. Saranno approntate nuove formule per poter raggiungere l'obiettivo e il modello da perseguire è certamente quello delle ESCO, le energy saving company, società di servizi energetici specializzati nell'effettuare interventi nel settore della efficienza energetica, in grado di offrire servizi energetici integrati all'utente, quindi progettazione, installazione, manutenzione e gestione degli impianti, in un'ottica di garanzia dei risultati e di finanziamento tramite terzi.
Tralasciando la tipologia delle formule contrattuali che possono stipularsi fra un condominio e laESCO, comunque tutte con la finalità comune dell'efficientamento energetico e del risparmio in bolletta, sugli immobili di vecchia costruzione è necessario intervenire con opere mirate che:
  • migliorino il confort abitativo (attraverso interventi migliorativi sulla coibentazione dell'involucro esterno e la sostituzione degli infissi, si riducono drasticamente le dispersioni di calore, i ponti termici e conseguentemente i costi di riscaldamento);
  • permettano di usufruire degli ecobonus e di allinearsi alle normative vigenti e future relativamente alla sostenibilità edilizia.
Tuttavia, è ben noto che per i grandi condomini queste operazioni volte al miglioramento dell'efficienza energetica, comportano dei costi non indifferenti: ecco perché conviene rivolgersi alle ESCO le quali si accollano i costi degli interventi in cambio della gestione dei consumi e dei risparmi energetici; affidarsi ad una Energy Service Company, risulta quanto mai indicato in quei condomini che richiedono interventi ad hoc e che, tuttavia, non riescono a trovare un accordo unanime fra i vari inquilini a causa dei costi elevati per i lavori.
I lavori non comporteranno alcun costo iniziale per i condomini che continueranno a pagare regolarmente le bollette: l'investimento viene eseguito dall'impresa che opera gli adeguamenti necessari e incassa i proventi rivenienti dai risparmi in bolletta, ripagandosi, nel tempo, dell'investimento iniziale (oltre agli incentivi dei bonus fiscali).
Quel risparmio poi ricadrà anche sugli stessi condomini che si ritroveranno un immobile più efficiente senza aver sborsato le spese di intervento iniziali.


Fonte http://www.condominioweb.com/ecobonus-per-i-condominii-potrebbe-essere-prorogato.12083#ixzz3loowVN8W

mercoledì 9 settembre 2015

EQUITALIA: SI ALL'IPOTECA, NO AL PIGNORAMENTO

EQUITALIA: SI ALL'IPOTECA, NO AL PIGNORAMENTO


Il caso. Il signor Caio ha impugnato avanti alla Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia un avviso di comunicazione diEquitalia, con il quale– a fronte di un debito preesistente dovuto per imposte, addizionali, sanzioni ed interessi, pari ad euro 93.553,56 - l'agente di riscossione lo informava di aver provveduto ad iscrivere ipoteca legale su un immobile di sua proprietà e, contestualmente, gli preannunciava l'esercizio di un'azione esecutiva (pignoramento).
Il ricorrente lamentava, in particolare, la illegittimità dell'atto formale e di quelli ad esso presupposti o prodromici. Precisava, in punto, che l'immobile in questione era l'unico di sua titolarità e all'interno di esso aveva eletto la residenza anagrafica della propria famiglia.
A confutazione di quanto sopra, la società Equitalia si è costituta in giudizio affermando di avere proceduto ritualmente, secondo le prerogative riconosciutegli dalla legge, sì da chiedere la reiezione del ricorso di Caio.
La Sentenza. Il Giudice collegiale adito – con Sentenza nr 884/2014 - ha respinto ricorso sollevato da Caio, ritenendo conforme alla legge l'attività svolta dall'agente di riscossione. E segnatamente. L'articolo 76 citato dispone, al comma 1, per la parte che qui interessa " Ferma la facoltà d'intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice d procedura civile, l'agente della riscossione:
a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catasta/i NB e A/9, adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente […]”.
Inoltre, il successivo articolo 77, al comma I bis, dispone che "L'agente della riscossione, anche al solo fine d assicurare del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi I e purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. ".
In buona sostanza, ai sensi del combinato disposto di cui sopra l'agente della riscossione, a fronte di un credito da recuperare superiore alla somma di danaro di € 20.000,00, è in grado di potere iscrivere ipoteca legale a relativa garanzia.
Per contro, Equitalia non è in grado di esercitare un'azione esecutiva avente ad oggetto l'immobile in disamina ovequesto sia l'unico in disponibilità del debitore (secondo i termini della residenza anagrafica) e non integra gli estremi di una abitazione di lusso.
Nella fattispecie, avendo l'agente di riscossione proceduto conformemente a quanto previsto dalle norme di cui innanzi, la Commissione Tributaria Provinciale ha rilevato e dichiarato la legittimità dell'avviso impugnato e di quanto ad esso collegato o correlato. Ergo, il ricorso presentato da parte di Caio è stato respinto.
Per mera precisione va detto che l'articolo 76 lettera b) consente ad Equitalia, nei casi diversi di cui alla anzidetta lettera a), il potere di procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui supera centoventimila euro. L'espropriazione, in questo caso, può essere avviata solo dopo che sia stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e siano decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
Infine, va segnalata -per approfondimenti sul merito dell'argomento - anche una recente pronuncia della Corte di Cassazione con la Sentenza del 2 settembre 2014, numero 1927.
 Commissione tributaria di Reggio Emilia, sez. III, n. 340 del 03/2015


Fonte http://www.condominioweb.com/equitalia-si-alipoteca-no-al-pignoramento.12070#ixzz3lFzpI4Fx
 

Quando un bar può considerarsi rumoroso?

Quando un bar può considerarsi rumoroso?


L'attività di un bar, regolarmente autorizzato a rimanere aperto fino a tarda notte ed all'uso distrumenti musicali e di diffusione sonora, va classificata come esercizio di un “mestiere rumoroso”in quanto l'uso di tali strumenti è strettamente connesso e necessario all'esercizio dell'attività autorizzata. Ne consegue che il superamento, mediante gli strumenti stessi, dei limiti massimi e differenziali di emissione del rumore integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e non la fattispecie di reato ex art. 659 c.p.
È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 34920 depositata lo scorso 18 agosto, con la quale è stata annullata la condanna del gestore di un bar, accusato del reato di disturbo alla quiete pubblica di cui all'art. 659, primo comma, c.p., per aver superato i limiti di emissione sonore di cui al DPCM 14.11.1997.
Tra le diverse questioni affrontate, i giudici di legittimità si soffermano sulla distinzione tra i comportamenti penalmente rilevanti e quelli punibili solo con una sanzione amministrativa.
Cosa prevede la legge per chi disturba la quiete pubblica?
L'art. 659 del codice penale delinea due fattispecie di reato, comminando pene diverse a seconda che l'agente eserciti o meno “una professione o un mestiere rumoroso”:
Non configurano invece dei reati,bensì semplici illeciti amministrativi, i comportamenti previsti dall'art. 10, comma 2, della L. n. 447/1995, che sanziona “chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione odi immissione” prefissati dalla legge o dalla pubblica amministrazione.
Come si può intuire, non sempre è facile qualificare i comportamenti come semplici illeciti amministrativi o atti penalmente rilevanti. In quest'ultima ipotesi, poi, occorre distinguere le diverse fattispecie previste nei due commi dell'art. 659 c.p.
Proprio a tal proposito, i giudici di piazza Cavour forniscono un'interpretazione sistematica delle norme citate, riassumendo, peraltro, quando già affermato dalla stessa corte nel recente passato:
“In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso integra:
a) L'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi il superamento dei limiti, massimi o differenziali, di emissione del rumore fissati dalle leggi e dai provvedimenti amministrativi;
b) Il reato di cui al comma primo dell'art. 659 cod. pen., qualora i rumori idonei a turbare la quiete pubblica provengano da condotte che eccedano le normali attività di esercizio, ossia non siano strettamente connessi o necessari all'esercizio dell'attività autorizzate;
c) Il reato di cui al comma secondo dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quella relativa ai valori limite di emissione sonora stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995 ”.
Nel caso di specie, il titolare del bar era stato condannato per il reato di cui al primo comma dell'art. 659, ritenendo che i rumori provenissero da altre condotte non connesse all'esercizio dell'attività autorizzata. La sentenza impugnata, tuttavia, non indica quale sarebbe la fonte diversa ed ulteriore di tali rumori, basandosi peraltro su generici rilievi effettuati nel corso di un diverso e precedente giudizio penale.
Risulta inoltre che le immissioni incriminate hanno recato disturbo unicamente agli abitanti degli appartamenti immediatamente sovrastanti il bar, mentre per integrare il reato in questione è necessaria la prova che “la propagazione delle onde sonore sia estesa quanto meno ad una consistente parte degli occupanti l'edificio, in modo da avere una diffusa attitudine offensiva ed una idoneità a turbare la pubblica quiete”.
Per la suprema Corte, dunque, la sentenza di condanna va annullata e la questione rimessa alla corte d'appello.

Cassazione penale, n. 34920 del 18 agosto 2015


Fonte http://www.condominioweb.com/bar-rumoroso.12067#ixzz3lFxglJ00

lunedì 7 settembre 2015

Notai battono avvocati: ancora a loro le transazioni sotto i 100.000 euro

Notai battono avvocati: ancora a loro le transazioni sotto i 100.000 euro

 in “MutuiOnline informa
autenticazione
Il 20 febbraio di quest’anno il Consiglio dei Ministri introduceva all’interno del disegno di legge sulla concorrenza e sul mercato una modifica sostanziale in tema di transazioni immobiliari: per alcuni tipi di compravendite immobiliari e societarie, l’atto scritto poteva vedere autenticate le relative sottoscrizioni anche da parte di avvocati abilitati al patrocinio, purché muniti di copertura assicurativa almeno pari al valore del bene oggetto del contratto.
Le condizioni sottostanti alla norma consideravano che oggetto della transazione fosse un immobile non residenziale e quindi non adibito a uso abitativo e che il suo valore fosse inferiore ai 100.000 euro. In questo caso, il decreto stabiliva che nella redazione e autenticazione potesse anche essere evitata la presenza del notaio, rimuovendo per questo tipo di atti il regime dei controlli di legalità affidati fino ad allora al Notariato.
Il provvedimento avrebbe comportato una perdita di gettito per le casse degli archivi notarili pari a 23 milioni di euro l’anno e la rinuncia alle verifiche in materia antiriciclaggio: considerato che attualmente il 91% delle segnalazioni provengono da notai, la nuova norma avrebbe compromesso l’affidabilità dei pubblici registri.
Perentoria la reazione del Consiglio Nazionale del Notariato, che aveva espresso forti preoccupazioni e dubbi a riguardo dichiarando che i cittadini sarebbero stati in questo modo esposti a “forti rischi di criminalità, abusi e frodi”.
Ma già agli inizi di luglio la Commissione Giustizia aveva giudicato questa norma “contraria al principio costituzionale della ragionevolezza, dal momento che il valore economico degli immobili, sia pure limitato, non può rappresentare il parametro sul quale graduare il livello di certezza giuridica”. Quest’ultimo è infatti un principio generale stabilito dall’Unione Europea, secondo il quale giudizio il notaio esercita "un controllo di legalità e di liceità" attraverso diverse verifiche, attività che non può essere adempiuta dagli avvocati. Sempre secondo la Commissione, il decreto rischierebbe di essere un facile strumento di elusione della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
Oggi, a distanza di qualche mese, viene respinta quella stessa disposizione contenuta nell’articolo 28 che aveva tolto ai notai la competenza di autentificazione degli atti, ristabilendo i notai stessi come unici professionisti incaricati di certificare la compravendita, anche per transazioni inferiori ai 100.000 euro.
Non solo. Le commissioni Finanza e Attività Produttive della Camera hanno approvato una nuova  norma che sostituisce l’articolo 28 del DDL concorrenza e attribuisce un’ulteriore competenza a vantaggio della categoria dei notai: il registro delle successioni sarà tenuto non più dai tribunali ma dal Consiglio Nazionale del Notariato.
Inoltre, sempre secondo lo stesso disegno di legge, resta valida la modifica sull’allargamento della pianta organica dei professionisti a disposizione, che aumenterà in proporzione agli abitanti: un notaio ogni 5.000 cittadini, contro l’uno ogni 7.000 previsto oggi. Una legge che porterebbe il numero di professionisti dagli attuali 7.000 fino a 10-12 mila.

FONTE : MUTUIONLINE.IT
A cura di 

Bonus casa: ecco cosa cambia dal 2016

Bonus casa: ecco cosa cambia dal 2016

Cosa accadrà ai bonus per l'edilizia a partire dal prossimo 1 gennaio 2016 se non interverrà alcuna modifica in proposito?


a cura di Redazione
07 settembre 2015 
Immagine non disponibile
Il pacchetto di bonus edilizi comprende il Bonus ristrutturazione, il bonus mobili e l’ecobonus. Il 1 gennaio 2016, spiega InvestireOggi.it, se non interverrà alcun cambiamento in proposito, le discipline che regolano tali bonus introdurranno dei sostanziali cambiamenti.

BONUS RISTRUTTURAZIONE - Per tutte le spese di ristrutturazione effettuate tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015, per una spesa massima di 96mila euro, è consentita una detrazione Irpef del 50%. Se non interverranno misure in proposito dal 1 gennaio 2016 il tetto massimo della spesa scenderà a 48ila euro e la detrazione Irpef concessa tornerà nella misura ordinaria del 36%.

ECOBONUS - Per le spese sostenute per lavori di efficientamento energetico è prevista una detrazione Irpef del 65%. Il tetto di spesa concesso varia in base al tipo di intervento effettuato, ad esempio per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale il tetto è fissato a 30mila euro. Dal 1 gennaio 2016 la detrazione tornerà nella misura ordinaria del 36% come per i lavori di ristrutturazione.

BONUS MOBILI - Sulla spesa effettuata per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, legata però alla ristrutturazione dell’immobile e destinati ad arredare l’immobile ristrutturato, è prevista una detrazione Irpef pari al 50% per un tetto di spesa massimo di 10mila euro. Il bonus scadrà il 31 dicembre 2015 se non sarà prorogato dal 1 gennaio 2016 non si potrà più usufruirne.

FONTE : SOLDIWEB

Oneri condominiali nel rent to buy: chi ne risponde il venditore o il promissario acquirente?

Oneri condominiali nel rent to buy: chi ne risponde il venditore o il promissario acquirente?
Con le nuove fattispecie contrattuali sorge il problema delle imputazioni delle ripartizioni delle spese condominiali
Con lo specifico obiettivo, da un lato, di consentire il ricorso a schemi contrattuali flessibili, dall'altro, di approntare un'efficace tutela reciproca dei contraenti, ilD.L. 12 settembre 2014, n. 133 (decreto cd. “Sblocca Italia”), convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, ha introdotto, all'art. 23, un'apposita disciplina in materia di « contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte del canone indicata dal contratto» (comma 1, prima parte).
La locazione preparatoria all'acquisto.Genericamente definito come “affitto con riscatto”, il rent to buy è, più precisamente, un programma preparatorio all'acquisto, che si articola secondo la sequenza contratto di locazione/contratto di compravendita, e che permette di ottenere subito la disponibilità dell'immobile, dapprima appunto in locazione (rent) e successivamente nella piena proprietà (buy), al completamento del processo di acquisto, che si concluderà entro il termine convenzionalmente fissato, ad un prezzo che viene però pattuito e bloccato oggi, al momento della stipulazione del contratto di locazione.
I vantaggi del rent-to-buy. Con detta formula contrattuale, rinviandosi ad un momento futuro gli effetti finali dell'operazione di compravendita, si ottengono dunque innegabili vantaggi per entrambe le parti contraenti: in primo luogo, il potenziale acquirente versa mensilmente al venditore (costruttore o privato) un importo sostanzialmente equivalente ad un normale canone di locazione, ma se ne vede accantonare una parte come acconto sul prezzo: le somme versate per il godimento dell'immobile verranno pertanto recuperate, in tutto o parzialmente, per il pagamento del prezzo dell'immobile; il compratore, avendo già versato una parte del prezzo di acquisto dell'immobile, potrà inoltre chiedere un mutuo di importo minore; i potenziali venditori, dal canto loro, individuano già degli acquirenti, cominciando peraltro a mettere a reddito il bene; si posticipano, infine, le spese e le imposte relative all'accensione del mutuo e alla stipula del rogito notarile.
Da non perdere: => Tutto sul Rent to Buy
Il rinvio alla disciplina in materia di usufrutto. Con riferimento alla questione in commento, l'art. 23 del Decreto Sblocca Italia, al comma 3, dichiara applicabili, «in quanto compatibili», «le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007, nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile». Si richiamano dunque espressamente le norme disciplinanti gli obblighi nascenti dall'usufrutto e, per quel che qui rileva, la disciplina di ripartizione delle spese tra nudo proprietario e usufruttuario. Si rammenta, in particolare, che gli artt. 1004 e 1005 pongono, rispettivamente, a carico dell'usufruttuario «le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa» e a carico del proprietario «le riparazioni straordinarie», intendendosi per tali, sia pure in via non tassativa, «quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta» (comma 2).
La ripartizione delle spese condominiali tra nudo proprietario e usufruttuario nella riforma. Preme al riguardo rilevare che la normativa sul condominio negli edifici, prima dell'intervento della legge 11 dicembre 2012, n. 220, non disciplinava specificamente detto aspetto: la sola norma riconducibile a tale materia era l'art. 67, comma 5, disp. att. c.c., ai sensi del quale «l'usufruttuario esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione ed al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni ed opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio, il diritto di voto spetta invece al proprietario». – una disposizione da utilizzare peraltro come chiave interpretativa delle citate norme generali di cui agli artt. 1004 e 1005. Dette prerogative hanno trovato conferma nella nuova formulazione dell'art. 67 disp. att. c.c. – per l'ordinaria amministrazione e il semplice godimento delle parti comuni, l'usufruttuario partecipa all'assemblea condominiale con diritto di voto; per le altre deliberazioni il diritto di voto spetta ai proprietari –, ma con un'importante eccezione: sono fatti salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'art. 1006 c.c. (ossia, qualora il nudo proprietario si rifiuti di eseguire le riparazioni del bene poste a suo carico ovvero ne ritardi l'esecuzione senza giustificato motivo, è data facoltà all'usufruttario di farle eseguire a proprie spese e di richiederne il rimborso alla cessazione dell'usufrutto ), oppure l'usufruttuario abbia apportato all'immobile, con il consenso del nudo proprietario, alcuni miglioramenti (art. 985 c.c.) o abbia eseguito opere che hanno aumentato i valore del bene (art. 986 c.c.).
In tali casi, l'avviso di convocazione dovrà essere comunicato sia all'usufruttuario che al nudo proprietario, dovendosi consentire al primo soggetto di esercitare il diritto di voto in assemblea in vece del secondo. In materia di responsabilità tra nudo proprietario e usufruttuario, si ricorda inoltre che il nuovo ultimo comma dell'art. 67 citato stabilisce, al di là del pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il condominio non è tenuto a definire le spese di spettanza del nudo proprietario e dell'usufruttuario, né ad intervenire nelle discussioni tra di loro, che «nudo proprietario ed usufruttuario rispondono ora solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministratore condominiale». Il legislatore garantisce in tal modo il diritto di credito del condominio, legittimato ora a richiedere all'uno o all'altro soggetto l'intera quota di spettanza dell'unità immobiliare di riferimento. In tema di partecipazione alle spese condominiali, si segnala infine che l'art. 63, nuovo comma 4 [già comma 2], disp. att. c.c. dispone che «chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente»: detta previsione mira a consentire al condominio di disporre sempre delle risorse finanziare per fronteggiare le spese indispensabili per la sua gestione, potendo trovarsi, al contrario, in difficoltà se dovesse aggredire il condomino alienante non più in possesso di un bene pignorabile. Ebbene, “subentrante”, ai fini della norma, dovrà considerarsi anche «l'usufruttuario che ha causa dal pieno proprietario dell'appartamento, il nudo proprietario che riacquista la pienezza del suo diritto con l'estinzione dell'usufrutto ecc.» (Branca, Commentario del codice civile, Bologna, 1982).
Una parziale affinità Deve, invero, rilevarsi che, mentre la disciplina del rent to buy contenuta nell'art. 23 del Decreto Sblocca Italia richiama espressamente le norme che regolamentano i rapporti interni fra nudo proprietario ed usufruttuario, non fa altrettanto in materia condominiale: manca infatti un rinvio alle disposizioni di attuazione, da ultimo citate, come riformulate dalla l. n. 220/2012. Tuttavia, come pure si è sostenuto, il rinvio operato, sia pure nei limiti della compatibilità, lascerebbe intravedere un intento del legislatore di assimilare i rispettivi assetti (usufruttuario-proprietario/promissario acquirente-venditore): se ne potrebbe far quindi derivare che al promissario acquirente sia comunicato l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale e che, in tale sede, questi possa esercitare il diritto di voto per le materie di ordinaria amministrazione, nonché la configurabilità di una responsabilità solidale tra promissario acquirente e venditore in materia di oneri condominiali. D'altro canto, spingendosi in quest'operazione di assimilazione, si potrebbe altresì sostenere l'applicabilità del nuovo comma 5 dell'art. 63 disp. att. c.c., ai sensi del quale «Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto» – una disposizione da porre peraltro in collegamento con l'art. 1130, n. 6, c.c., il quale prevede che ogni variazione dei dati contenuti nel nuovo registro dell'anagrafe condominiale debba essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni dal suo verificarsi. La comunicazione di cui al nuovo ultimo comma dell'art. 63 disp. att. riveste estrema importanza dal lato del condomino alienante (in tale ipotesi il venditore), dal momento che, in assenza di comunicazione tempestiva e sino alla trasmissione all'amministratore dell'atto indicato, questi si ritroverà a rispondere solidamente con il suo avente causa (ossia il promissario acquirente) anche degli oneri maturati successivamente alla stipula del contratto di compravendita.


Fonte : http://www.condominioweb.com/rent-to-buy-e-spese-condominiali.12065#ixzz3l3jBhSWI

venerdì 4 settembre 2015

Guida al rent to buy, se l'acquirente lascia l'immobile perde i canoni versati

Guida al rent to buy, se l'acquirente lascia l'immobile perde i canoni versati

  • 12 agosto 2015
di Dario Aquaro
È la formula di acquisto che unisce locazione e compravendita. Per consentire a chi vuol comprar casa (ma non può farlo nell'immediato) di andare intanto ad abitare l'immobile in affitto, pagando un canone mensile maggiorato che vale in parte come quota del prezzo di cessione finale (bloccato all'inizio del contratto). E così guadagnar tempo e merito creditizio per ottenere il mutuo e chiedere eventualmente un prezzo più basso.
In questa fase di crisi del mercato immobiliare durante la quale è tornato alla ribalta, l'affitto con riscatto (o rent to buy) è stato “costruito” da operatori e professionisti attraverso la combinazione di più contratti. Che si son tradotti, per la maggior parte, in accordi di locazione con opzione di futuro acquisto o locazione con preliminare di futura vendita.
Mancava infatti quella specifica normativa in materia, arrivata l'anno scorso con il Dl 133/14 (decreto Sblocca Italia) che ha voluto regolare gli effetti civilistici del rent to buy, proponendosi di risolvere alcune incertezze. È stata così introdotta nell'ordinamento giuridico la “disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili”.
Beninteso, è sempre possibile continuare a costruire il rent to buy come fatto finora, collegando in vario modo locazione e compravendita, combinando cioè più contratti, ma si dispone adesso di un'apposita disciplina che – pur necessitando forse di ulteriori dettagli - prevede particolari tutele per le parti.
I “vecchi” accordi costruiti
Locazione con opzione di futuro acquisto e locazione con preliminare di futura vendita: sono stati questi gli accordi finora più frequentati.
Nel primo caso, a un “normale” affitto (contratto 4+4) è unita la possibilità di esercitare l'opzione di acquisto, entro una certa scadenza da pattuire (ad esempio 3 o 4 anni). La maggiorazione del canone pagato (o anche di più, in base agli accordi), se si compra entro il termine va ad essere scomputata dal prezzo pattuito dell'immobile. Altrimenti va persa, e si può proseguire con una normale locazione.
Nel secondo caso (locazione con preliminare) il contratto di affitto è combinato con un “compromesso” che può essere unilaterale (obbliga il locatore alla stipula del contratto definitivo, ma lascia facoltà al compratore) o bilaterale (vincola entrambe le parti alla compravendita). La trascrizione del preliminare nei registri immobiliari, eseguita dal notaio, rende opponibile il contratto di rent to buy contro la vendita a terzi, producendo per tre anni un effetto “prenotativo” (come se ad esser trascritto fosse l'atto definitivo), che ripara da eventuali “inconvenienti” (si pensi all'iscrizione di un'ipoteca sull'immobile o a un pignoramento).
La “nuova” disciplina del rent to buy
Nella nuova disciplina introdotta per legge, il contratto – da stipularsi per atto pubblico o scrittura privata autenticata – prevede che l'efficacia della trascrizione possa estendersi fino a dieci anni, contro i normali tre previsti per i “compromessi” (entro quel lasso di tempo deve intervenire l'atto definitivo di compravendita). E non si possono dare in rent to buy abitazioni in corso di costruzione che siano ipotecate, a meno di frazionare l'ipoteca e accollare al conduttore una quota del mutuo stipulato dal costruttore. Il contratto - chiarisce il decreto - si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, pari a un ventesimo del totale. Le parti sono però libere di fissare l'asticella più in alto, così come possono decidere la durata della fase di godimento, la quota di canone imputabile al corrispettivo, diritti di recesso, clausole penali, disciplinare la cedibilità del contratto, eccetera. I rapporti tra proprietario-venditore e inquilino-acquirente, nella fase di godimento, sono regolati dalle norme codicistiche dell'usufrutto.
Cosa accade se il proprietario non rispetta l'accordo
Quando il proprietario si rende inadempiente, il conduttore-acquirente può in teoria portare comunque a termine l'affare e chiedere una sentenza sostitutiva del rogito (art. 2932 c.c., esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto). Ferma restando tale possibilità, in alternativa, il Dl 133/14 prevede che il conduttore abbia diritto alla restituzione della parte dei canoni imputata al corrispettivo, più gli interessi legali (questo credito beneficia del privilegio speciale). In caso di fallimento del concedente, il contratto prosegue (fatta salva l'azione revocatoria, che rende inefficaci gli atti di vendita compiuti dal fallito nel periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento). Se poi – come avviene spesso nel rent to buy – il contratto riguarda l'abitazione principale dell'acquirente (o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado), ed è concluso al “giusto prezzo”, il curatore non è autorizzato a scioglierlo né revocarlo. Il fatto che la trascrizione duri dieci anni, in questo senso, allarga quindi le tutele per il futuro acquirente.
E se l'acquirente non ce la fa a pagare o ci ripensa
Al contrario, nel caso il conduttore interrompa il pagamento dei canoni per un numero minimo pattuito nel contratto (ma in ogni caso non inferiore a un ventesimo del loro ammontare complessivo), cosa succede? Il proprietario ha diritto alla restituzione dell'immobile e – se l'accordo non prevede diversamente – acquisisce per intero i canoni versati, a titolo di indennità. Lo stesso accade nel caso in cui il conduttore semplicemente ci ripensi e voglia interrompere il contratto. L'immobile va restituito nello stato in cui si lo si è trovato. Se alla riconsegna si riscontrano dei danni, può esser trattenuto l'eventuale importo versato dall'inquilino a titolo di deposito cauzionale (quando previsto dal contratto e fermo il diritto del proprietario di pretendere il maggior danno). Diversamente, se non arriva il risarcimento, c'è il rischio che possa aprirsi un contenzioso giudiziario.
Il rilascio dell'immobile
Al netto della perdita di quanto versato, naturalmente, la questione del ripensamento è però diversa dall'inadempienza. Soprattutto per i problemi che possono crearsi nella liberazione dell'immobile. Se il conduttore, ad esempio, alla fine del regolare periodo di godimento, rimane in casa senza rispettare l'impegno all'acquisto, l'atto pubblico è titolo esecutivo ai fini del rilascio al momento del cessato rapporto. Ma quando, invece, durante il godimento il conduttore non versa più i canoni, e ugualmente rimane in casa? Il rent to buy non è propriamente un contratto di affitto e non si può applicare – neanche per via analogica - la disciplina prevista per la locazione: il proprietario non può intimare lo sfratto per ottenere dal giudice un titolo esecutivo idoneo a legittimare lo sgombero coatto dell'immobile. Cosa fare?
L'atto pubblico come titolo esecutivo per lo sfratto 
Come sottolinea il Notariato, facendo riferimento all'articolo 474 del Codice di procedura civile, l'atto pubblico (ma non la scrittura privata autenticata) con cui è stato stipulato il contratto di rent to buy costituisce titolo esecutivo valido per procedere allo sgombero dell'immobile. E il fatto che nel contratto sia prevista la clausola risolutoria espressa evita che il locatore possa avanzare formale opposizione al rilascio (chiedendo al proprietario di fornire la prova del grave inadempimento e così allungando i tempi). Guardando a queste due condizioni, insomma, il proprietario può richiedere subito l'intervento dell'ufficiale giudiziario per il rilascio dell'immobile.
Altro discorso sono in tempi pratici in cui si realizza...
Cosa verificare e valutare (imposte incluse)
Le condizioni del rent to buy, e in particolare del “contratto di godimento in funzione della successiva alienazione dell'immobile”, vanno dunque ponderate con attenzione, fin dall'inizio. A partire dalla forma del contratto. Come detto, la norma fissa alcuni paletti ma lascia ampio spazio alla negoziazione circa i tempi in cui realizzare l'acquisto vero e proprio, i valori del canone, le eventuali clausole risolutorie o altre ipotesi di tutela.
Ma per valutare la formula va tenuto conto anche degli aspetti fiscali. Nelle operazioni soggetta a Iva, ad esempio, al contratto si applica una doppia imposta di registro in misura fissa: relativa alla quota canone per il godimento dell'immobile (67 o 200 euro, a seconda della forma del contratto, scrittura privata o atto pubblico) e relativa a quella in conto prezzo (200 euro). Oppure, ancora: nei contratti tra privati, in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto o di inadempimento del conduttore, non è prevista la restituzione dell'imposta di registro corrisposta in misura del 3% e applicata sulla quota canone in conto prezzo. Anche quando il concedente - perché così pattuito - restituisce tale somma al conduttore
FONTE : CASA24PLUS

giovedì 3 settembre 2015

Amministratore di condominio condannato per cattiva gestione.

Amministratore di condominio condannato per cattiva gestione.

Alla base della sentenza vi è la relazione del CTU che ha "provato sia la mancata tenuta della contabilità condominiale con scrupolo e diligenza sia il danno arrecato da tale condotta al condominio".
L'onere, per l'amministratore, è quello di risarcire 14.910 euro ai condomini e di versare 4.000 euro per le spese processuali.
L'avvocato dei condomini, spiega che si tratta di una pronuncia innovativa, "certamente una delle prima che vanno in questa direzione. La mancata tenuta di una corretta contabilità condominiale può arrecare gravi danni al condominio e di conseguenza ai condomini, perché incide direttamente nei confronti di fornitori, enti previdenziali e fiscali. Infatti il mancato o ritardato pagamento ad esempio di bollette dell'acqua o di versamenti all'erario, comporta l'applicazione di interessi, spese e sanzioni che il condominio avrebbe potuto evitare".
Sull'amministratore grava una responsabilità di natura sia contrattuale, dato che il rapporto condominio-amministratore si rifà alla fattispecie del contratto di mandato, sia extracontrattuale, nel caso in cui sia configurabile un fatto illecito.
L'avvocato specifica: "Sono stati necessari tre anni di giudizio, ma alla fine è arrivata la sentenza che ci aspettavamo: questa pronuncia induce gli amministratori ad una ‘maggiore attenzione' nello svolgimento della propria attività che oggi, alla luce delle recenti riforme in materia, richiede un'elevata professionalità ma, al contempo, garantisce maggiore tutela ai condomini".
FONTE : http://www.condominioweb.com/quando-la-cattiva-gestione-costa-migliaia-di-euro-allamministratore.12060

Il pignoramento della casa non esclude l'obbligo di pagare le quote condominiali

Il pignoramento della casa non esclude l'obbligo di pagare le quote condominiali


Secondo l'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo il pignoramento di un immobile non incide sull'obbligo contribuivo del condòmino-custode; che persiste in virtù della natura dell'obbligazione propter rem
La vicenda. Un condominio palermitano chiedeva e otteneva dall'Ufficio del Giudice di Pace un decreto ingiuntivo nei confronti di un condòmino, a causa del mancato pagamento degli oneri condominiali.
Quest'ultimo opponeva la validità del titolo affermando, preliminarmente e pregiudizialmente, di non essere legittimato passivo a rispondere della obbligazione condominiale, in quanto il proprio immobile era stato assoggettato, frattanto, a pignoramento.
In altri termini, l'opponente sosteneva chedetenendo l'immobile quale custode (articolo 560 c.p.c.) non sarebbe tenuto al pagamento degli oneri condominiali, che invece andrebbero imputati al creditore procedente (almeno ciò sembra potersi ricavare dal tenore della sentenza).
L'Ufficio del Giudice di pace di Palermo con Sentenza del 26 giugno 2015 ha respinto al doglianza affermando che l'obbligazione condominiale continua a persistere in capo a chi risulta formalmente titolare del cespite.
Esaminiamo più nel dettaglio la motivazione all'uopo rassegnata.
La motivazione. L'obbligazione dei condomini di concorrere alle spese per la conservazione delle parti comuni ha natura propter rem: in quanto consegue dalla titolarità del diritto sulle cose, sugli impianti e sui servizi comuni. Alle spese per la conservazione delle parti comuni tutti i condòmini sono infatti tenuti in ragione del titolo di comproprietà avanzato su di esse.
Le obbligazioni condominiali seguono quindi il diritto e si trasferiscono per effetto della sua trasmissione (tra le tante, Cassazione civile 6323/2003).
Ciò posto il pignoramento in sé di un immobile (ubicato all'interno dell'edificio condominiale) non determina automaticamente alcun trasferimento del diritto reale sulla proprietà esclusiva né su quella accessoria, che continua ad essere formalmente imputata al debitore che ha subito il procedimento esecutivo.
La circostanza troverebbe indirettamente fondamento nel disposto normativo del secondo comma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile; il quale, mantenendo inalterata dopo la riforma del 2012 la responsabilità solidale tra il vecchio e il nuovo proprietario dispone che “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidamente con questo al pagamento dei contributi in corso e a quello precedente”.
Ergo, secondo il predetto decidente palermitano, l'espressione utilizzata dalla norma “chi subentra” deve necessariamente proiettarsi “…oltre al nuovo acquirente, anche l'aggiudicatario dell'immobile a seguito di procedura esecutiva o concorsuale”:
Alla stregua di quanto sopra, l‘eccezione del condomino è stata rigettata ed il decreto ingiuntivo del condominio confermato in ogni sua parte.
Da leggere, per approfondire l'argomento, cfr
Giudice di pace di Palermo con Sentenza del 26 giugno 2015
FONTE : CONDOMINIOWEB.COM

mercoledì 2 settembre 2015

Ristrutturazioni piccoli condomini: sgravi solo con codice fiscale

Ristrutturazioni piccoli condomini: sgravi solo con codice fiscale


Entrate: se i bonifici sono stati effettuati dai singoli proprietari, il condominio ottiene la detrazione a patto che richieda il CF prima della dichiarazione dei redditi


31/08/2015 - Anche i piccoli condomini, per usufruire del bonus ristrutturazioni sulle parti comuni, hanno bisogno del codice fiscale.
Ristrutturazioni piccoli condomini: sgravi solo con codice fiscale

Risoluzione 27/08/ 2015 n. 74/E

Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Condominio minimo - Detrazione spese per interventi ..

Quindi se i pagamenti fatti dai singoli proprietari, per ristrutturazioni su parti comuni dell’edificio, vengono effettuati tramite bonifici bancari, con ritenuta d'acconto dell’8%, allora le detrazioni per le spese sostenute nel 2014 si possono “recuperare” se il piccolo condominio richiede il codice fiscale, versando una sanzione di 103,29 euro e inviando apposita comunicazione all'Agenzia.

Questo quanto stabilito dalla Risoluzione 74/E in cui l’Agenzia delle Entrate risponde ad un'istanza di interpello inviata da tre fratelli.
 

Detrazioni piccoli condomini: il caso

In un edificio con tre appartamenti, ognuno di proprietà esclusiva di tre fratelli, vengono effettuati nel 2014 interventi di recupero su parti comuni, pagati dai proprietari pro-quota con bonifico bancario.

Secondo la Legge 449/1997 la fruizione dell’agevolazione è subordinata alla circostanza che sia il condominio l’intestatario delle fatture e l’esecutore, tramite l’amministratore o uno dei condòmini, degli adempimenti richiesti dalla normativa.

Nella Risoluzione 74/E però l’Agenzia osserva che, avendo i contribuenti in questione eseguito i pagamenti con la procedura giusta per la fruizione del bonus ristrutturazioni, cioè con apposito bonifico “parlante”, è stato regolarmente rispettato l’obbligo, in capo all’istituto bancario o a Poste, di operare la prescritta ritenuta dell’8% sulle somme accreditate (articolo 25 del Dl 78/2010).

Quindi si può usufruire delle detrazione per il 2014, a patto che si chieda l’attribuzione del codice fiscale. Infatti le Entrate, in una precedente circolare (11/2014) avevano ribadito che, per fruire della detrazione relativa a spese su parti comuni, anche i condomini minimi (quelli con non più di otto condòmini e che non hanno l’obbligo di nominare un amministratore), devono richiedere l’attribuzione del codice fiscale.
 

Bonus ristrutturazioni parti comuni: quale procedura seguire

L’agenzia delle Entrate ha chiarito che entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014, in cui sono state sostenute le spese, è necessario:
- presentare a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate la domanda di attribuzione del codicefiscale al condominio, tramite modello AA5/6;
- versare mediante F24 (codice tributo 8912), a nome del condominio, con indicazione del cf attribuito, lasanzione minima di 103,29 euro, per omessa richiesta del codice fiscale;
- inviare una comunicazione in carta libera all’ufficio delle Entrate competente in relazione all’ubicazione del condominio.

Nella comunicazione, unica per tutti i condòmini, devono essere specificati, distintamente per ciascuno di essi, le generalità e il codice fiscale; i dati catastali delle rispettive unità immobiliari; i dati dei bonifici deipagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi; le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.

Ogni condomino potrà inserire le spese sostenute nel periodo d’imposta 2014 nel modello Unico Pf 2015 da presentare entro il prossimo 30 settembre o, se ha utilizzato il 730, nel modello 730 integrativo da presentare entro il 26 ottobre 2015.

Infine la risoluzione ricorda che, non essendo necessario nel caso in esame nominare un amministratore, i contribuenti non sono tenuti a compilare l’apposito quadro AC del modello Unico Pf, in cui è prevista l’indicazione, tra l’altro, dei dati catastali degli immobili condominiali: andranno specificati nella comunicazione unica per tutti i condòmini.
FONTE : EDILPORTALE.COM

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