giovedì 8 ottobre 2015

Il voto in assemblea dei condòmini in conflitto di interessi con il condominio.

Il voto in assemblea dei condòmini in conflitto di interessi con il condominio.


La Cassazione, con una recente sentenza ha risolto il problema delle conseguenze sul voto in assemblea dei condòmini che siano in conflitto di interessi con il condominio.In tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del conteggio del quorum costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (non debbono) astenersi dal voto.
Ne consegue che, anche nell'ipotesi di conflitto d'interesse, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole di tanti condomini che rappresentino la maggioranza personale e reale fissata dalla leggee, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria.
A sancirlo è la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19131, depositata il 28 settembre 2015. In pratica, anche in caso di astensione dal voto dei condomini in conflitto di interessi, le maggioranze necessarie per approvare la delibera vanno comunque riferite al numero totale dei condomini ed al valore dell'intero edificio, non potendo essere detratte le quote (personali e reali) dei condomini in posizione di conflitto.
Il fatto – La sentenza origina da una delibera assembleare di un supercondominio impugnata da alcuni condomini, alcuni dei quali avevano dichiarato il conflitto di interessi e si erano astenuti dal voto. Oggetto della lite era dunque la computabilità, ai fini delle maggioranze necessarie, dei partecipanti in conflitto di interessi: se, cioè, le necessarie maggioranze debbano essere calcolate comunque con riferimento a tutti i condomini e al valore dell'intero edificio; oppure soltanto considerando le teste e i relativi millesimi dei singoli partecipanti che non si trovino in conflitto di interessi per quel determinato affare.
La suprema Corte ha dato risposta affermativa attraverso un'articolata motivazione, di cui riportiamo di seguito i passaggi più rilevanti. La sentenza ruota intorno ad un precedente della stessa Cassazione (n. 1201 del 2002).
Il conflitto di interesse nel diritto societario. L'art. 2373 c.c., dettato in tema di società di capitali, stabilisce l'obbligo di astensione del socio in posizione di conflitto e l'impugnabilità della delibera “se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuti astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza”.Nelle società di capitali, dunque, il quorum deliberativo deve essere computato non già in relazione all'intero capitale sociale, bensì in relazione alla sola parte di capitale facente capo ai soci aventi diritto al voto, con esclusione della quota dei soci in posizione di conflitto.
Perché l'art. 2373 c.c. non può applicarsi al condominio? La diversa ipotesi del potenziale conflitto d'interessi tra il condominio e i singoli partecipanti non è regolata dall'ordinamento, ragion per cui, in passato, parte della giurisprudenza ha ritenuto di applicare, in via analogica, l'art. 2373 c.c. La sentenza in commento, invece, smentisce tale impostazione, ritenendo non applicabile tale disposizione al condominio, il quale ha caratteristiche proprie che lo differenziano nettamente dalle società in ordine:
- Al rapporto esistente tra gestione delle cose comuni e fruizione delle proprietà esclusive;
- Alla diversità strutturale del funzionamento delle assemblee nelle società di capitali e di quelle condominiali.
In ordine al primo punto, la Corte rileva che nell'organizzazione dell'assemblea la gestione delle parti comuni è predisposta in funzione del godimento delle parti comuni e, soprattutto, in funzione strumentale a vantaggio del godimento delle proprietà esclusive, per cui la disciplina del metodo collegiale e del principio di maggioranza occorrenti per la validità delle delibere non possono essere modificati.
Sotto il secondo profilo, deve rilevarsi che nell'assemblea condominiale – sia prima che dopo la legge di riforma – il quorum deliberativo (come quello costitutivo) è determinato con riferimento sia all'elemento personale (per teste), sia all'elemento reale (per valore). Da nessuna parte si prevede che, ai fini della costituzione dell'assemblea, non si tenga conto di taluni condomini e dei relativi millesimi.
In definitiva, secondo la Corte i quorum previsti dall'art. 1136 c.c. sono inderogabili in meno, anche nelle ipotesi di conflitto d'interessi. Ciò si ricava, peraltro, dall'art. 1138, co. 4, c.c., secondo cui il regolamento di condominio in nessun caso può derogare alle norme ivi richiamate, comprese quelle stabilite dall'art. 1136 c.c. concernenti la costituzione dell'assemblea e la validità delle delibere.
La conclusione a cui giunge la Cassazione è chiara: nel caso in cui l'assemblea non sia in grado di deliberare, perché non si raggiunge la maggioranza prescritta per l'esistenza di condomini in conflitto d'interessi, non è possibile rideterminare le maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c., perché ciò “sovvertirebbe gli equilibri fissati, sulla base degli elementi personale reale, dalle regole concernenti il metodo collegiale ed il principio maggioritario”.
L'unico rimedio da applicare in questi casi è quello previsto dall'art. 1105 c.c., secondo cui,quando non si formano le maggioranze, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria.
Cassazione civile, n. 19131 del 28 settembre 2015





Muffa e danni da infiltrazioni. Responsabile il Condominio che ha diritto di manleva nei confronti del costruttore-venditore


Muffa e danni da infiltrazioni. Responsabile il Condominio che ha diritto di manleva nei confronti del costruttore-venditore





La casa non è vivibile a causa delle infiltrazioni d'acqua che creano muffe su soffitti e pareti. A risarcire ilpregiudizio non patrimoniale è indirettamente il costruttore perché il condominio ottiene la manleva dell'impresa edile.
Il caso I proprietari di un'unità abitativa condominiale convenivano in giudizio il Condominio, per sentirlo condannare, ex art. 2051, al risarcimento dei danni che erano derivati dalle infiltrazioni prodottesi nel loro appartamento a causa dell'erronea coibentazione dei muri perimetrali di proprietà comune. Il Condominio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, adducendo che i danni non fossero ascrivibili alla mancata manutenzione, bensì, al più, a vizi dell'immobile; ne sarebbe dunque derivata la responsabilità della società costruttrice-venditrice, di cui il Condominio chiedeva la chiamata in causa. Autorizzata la chiamata, la società interveniva in giudizio, eccependo sia la decadenza dell'azione esercitata nei suoi confronti, sia la carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria attorea e all'azione di manleva esercitata dal Condominio. => Rimedi per la muffa in casa
Il Tribunale accoglieva, da un lato, la richiesta di risarcimento danni presentata dagli attori, condannando il Condominio, e, dall'altro, la domanda di manleva proposta dal Condominio nei confronti della società costruttrice. Quest'ultima proponeva allora appello, deducendo, in particolare, l'inapplicabilità nei suoi confronti tanto dell'art. 2051 c.c., norma invocata dal Condominio, quanto dell'art. 1169 c.c., richiamato dal Tribunale.
La decisione: la responsabilità del condominio per vizi costruttivi Il giudice del gravame ha ritenuto infondata la pretesa della società, la quale chiedeva il rigetto dell'istanza di manleva. È ben possibile che, pur sussistendo vizi o difetti costruttivi originariamente imputabili al costruttore ed eventualmente al direttore dei lavori o al progettista, il condominio si configuri quale responsabile dei danni cagionati dalle parti comuni ai singoli condomini: come infatti opportunamente rilevato dal Tribunale, l'umidità conseguente ad inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali di un edificio può integrare, ove sia compromessa l'abitabilità e il godimento del bene, grave difetto dell'edificio ai fini della responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c.; tuttavia, qualora il fenomeno sia causa di danni a singoli condomini, nei confronti di costoro è responsabile in via autonoma ex art. 2051 c.c. il condominio, che è tenuto, quale custode, ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria (Cass. civ., 15 aprile 1999, n. 3753). Si precisa in proposito che il condomino potrà indifferentemente esperire azione giudiziaria nei confronti del condominio o del costruttore, anche chiamandolo in causa assieme al direttore dei lavori e al progettista, oppure potrà agire nei confronti del solo condominio, stando poi a quest'ultimo di chiamare in garanzia il costruttore e gli altri responsabili solidali. Dichiarata dunque la responsabilità del Condominio, si configurano i presupposti per l'azione di manleva.
Prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. e relazioni peritali Rispetto all'eccepita intervenuta decadenza dell'azione di responsabilità contro la società, ha rammentato il giudice dell'appello che «In materia di responsabilità decennale per rovina e difetti di cose immobili di cui all'art. 1669 c.c., la conoscenza del difetto e delle sue specifiche cause, oltreché della sua gravità, consegue alla semplice constatazione dell'aspetto delle cose solo quando si tratti di manifestazioni indubbie (come cadute, rovine estese, e simili).
Per lo più, invece, quando si tratti di opere di una certa entità, detta conoscenza deriva dall'espletamento di indagini tecniche suggerite dall'ovvia prudenza di non iniziare azioni infondate, con la conseguenza, in questa seconda ipotesi, che il termine di decadenza della prima parte della norma, condizionante il decorso del successivo termine di prescrizione previsto dal comma 2 dello stesso articolo, incomincia a decorrere solo dall'acquisizione della relazione del tecnico» (Cass. civ., 20 marzo 1998, n. 2977). Nel caso di specie, la certezza del danno è stata acquisita solo a seguito dell'esperimento della consulenza tecnica su richiesta degli attori.
La titolarità passiva dell'azione di responsabilità per vizi di costruzione L'appello della società non ha meritato accoglimento neppure sotto l'ulteriore profilo della carenza di legittimazione passiva:la società aveva dedotto di non essere la costruttrice del bene, ma solo una immobiliare che aveva acquistato dal costruttore; detta circostanza, tuttavia, non risultava adeguatamente provata, neppure in sede di appello. Peraltro, deve in proposito rilevarsi che, in ragione della pacifica natura extracontrattuale riconosciuta alla responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c., «ravvisato ilsoggetto passivo dell'azione diretta a farla valere non solo nell'appaltatore, ma in colui che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, requisito necessario e sufficiente a configurare la legittimazione ad agire nei suoi confronti è unicamente l'acquisto diretto o mediato dell'immobile, senza che rilevi, salvo che per l'eventuale originaria gratuità, lo specifico rapporto in virtù del quale il soggetto danneggiato ne abbia conseguito la disponibilità» (Cass. civ., 23 luglio 2007, n. 16202).
Più specificamente, nel caso in questione, il giudice dell'impugnazione ha rammentato come in Cass. civ., 17 aprile 2013, n. 9370, si sia affermato che «l'azione ex articolo 1669 c.c. può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera (Cass. 29-3-2002 n. 4622; Cass. 16-2-2012 n. 2238)» . Alla luce delle riferite statuizioni, per il superamento della presunzione di «addebitabilità dell'evento dannoso ad un'attività (anche eventualmente omissiva) colposa del venditore committente per fatto proprio o del suo ausiliare direttore dei lavori […], la venditrice era onerata dalla prova contraria di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull'appaltatrice» (Cass. civ., n. 9370/2013 cit.). Analogamente, nella fattispecie in questione «a maggior ragione sarebbe stato preciso onere della società [venditrice] documentare analiticamente la situazione qui soltanto prospettata» (App. Milano, n. 268/2015).
La risarcibilità del danno non patrimoniale e la prova per presunzioni Il giudice ha infine confermato la configurabilità, in capo agli attori, del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale: una certificazione sanitaria aveva attestato «lo stato di antigienicità dell'appartamento», per la presenza nei locali di umidità e muffe, cui il figlio minore degli attori era peraltro risultato allergico.
A causa di dette infiltrazioni – ha chiarito il giudice dell'appello – «si sono prodotte negli anni situazioni di grave disagio, con pregiudizio alla serenità personale e alla vivibilità della casa, condizioni che […] le infiltrazioni e la presenza di muffe, protrattesi per lungo tempo, mettono seriamente e ingiustamente a repentaglio, e di cui può ritenersi acquisita la prova anche per presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza (in tal senso anche Cass. civ., 19 dicembre 2014, n. 26899, citata in motivazione). I fatti contestati, si conclude, hanno determinato «una significativa lesione degli interessi della persona umana costituzionalmente garantiti, e, in particolare del diritto all'abitazione, ma anche alla salute».
App. Milano, sezione II, 23 giugno 2015, n. 2680


Fonte : http://www.condominioweb.com/muffa-casa-in-condominio.12131#ixzz3nyn9nOWf



 

sabato 3 ottobre 2015

Manutenzione della caldaia: è davvero obbligatoria per legge?

Il momento di fare la manutenzione obbligatoria della caldaia

Manutenzione della caldaia: è davvero obbligatoria per legge?


Con l'arrivo dell'inverno molti cittadini italiani si ritrovano nella buca delle lettere avvisi da parte di aziende termoidrauliche per ricordargli che è arrivato il momento di fare la manutenzione obbligatoria della caldaia. Ma è davvero obbligatorio fare la manutenzione della caldaia ogni anno? Cosa dice la legge in merito?
Normativa sull'obbligo di manutenzione caldaia
Facciamo un pò di chiarezza sul tema dellamanutenzione della caldaia per aiutarvi a fare una scelta consapevole e non farvi spillare quattrini dai soliti furbetti di turno.
La legge in realtà non specifica le cadenze con cui deve essere effettuata la manutenzione della caldaia. Il DPR n. 74 del 2013 precisa che le operazioni di manutenzione ordinaria della caldaia devono essere eseguite da ditte abilitate, in conformità alle prescrizioni e con la periodicità contenuta nelle istruzioni tecniche fornite dalla dittache ha installato l'impianto.
Questo significa che la regolarità con cui deve essere effettuata la manutenzione della caldaia è specificata nel suo libretto o nel manuale d'istruzioni che viene fornito dalla ditta termoidraulica al momento dell'installazione della caldaia. La periodicità degli interventi di manutenzione della caldaia viene stabilita in base alla tipologia di caldaia e alla sua potenza: solitamente è da fare ogni 2-3 anni.
Se invece non sono state fornite indicazioni né sul libretto della caldaia né sul manuale d'istruzioni, allora dovrete rispettare la periodicità prevista dalle norme UNI e CEI.
Il discorso è diverso per quanto riguarda la revisione della caldaia o controllo fumi e il controllo dell'efficienza energetica.
Normativa sulla revisione della caldaia e controllo dell'efficienza energetica
Sul controllo dell'efficienza energetica, la revisione della caldaia e del rendimento della combustione, la normativa sugli impianti di riscaldamento specifica in maniera chiara la periodicità con la quale devono essere effettuati:
  • per gli impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza uguale o minore di 100 kw la revisione della caldaia deve essere effettuata ogni 2 anni;
  • per gli impianti a gas metano o GPL con potenza uguale o minore di 100 kw la revisione della caldaia deve essere effettuata ogni 4 anni;
  • per gli impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza superiore a 100 kw la revisione della caldaia deve essere effettuata ogni anno;
  • per gli impianti a gas metano o GPL con potenza superiore a 100 kw la revisione della caldaia deve essere effettuata ogni 2 anni
Questa normativa si applica in tutte le regioni che non hanno recepito la direttiva 2002/91/CE con atto proprio sulla base dell'art. 17 del dlgs 192/2005 (clausola di cedevolezza), ovvero tutte le regioni ad esclusione della Liguria, Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia che l'hanno recepita prima dell'entrata in vigore dell'ultimo DPR.
Riassumendo, la legge non obbliga ad effettuare la manutenzione della caldaia ogni anno, bensì bisogna consultare il libretto della caldaia o il manuale d'istruzioni per sapere quando farla.
Detto ciò, ricordatevi che il controllo e la manutenzione della caldaia sono fondamentali per la sicurezza in casa, oltre che essere richiesti dalla legge. Quindi è importante rispettare fedelmente le indicazioni fornite.
Quando arriverà il momento di effettuare la manutenzione della caldaia, conviene farsi fare più preventivi da diversi termoidraulici per farsi un'idea del costo medio e scegliere un professionista esperto.
In rete esistono diversi siti che vi aiutano proprio nella fase del confronto. Uno di questi che noi vi consigliamo è www.fazland.com che vi permette di fare una richiesta di preventivo una sola volta e ricevere comodamente a casa fino a 5 preventivi da termoidraulici certificati e qualificati.





giovedì 1 ottobre 2015

Ecobonus 65% e detrazione 50%: in vista la proroga per il 2016








RISPARMIO ENERGETICO

Ecobonus 65% e detrazione 50%: in vista la proroga per il 2016

di Rossella Calabrese

Allo studio proroga fino al 2018 per i condomìni e premialità per chi risparmia energia. Da Unicmi 8 richieste al Ministro Delrio


I Ministri dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, convergono sull’allungamento delle due agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica e il miglioramento sismico e per le ristrutturazioni edilizie e gli arredi, con tempi e regole forse diverse dalle attuali.

Le ipotesi in campo

L’ecobonus del 65% dovrebbe essere prorogato fino a dicembre 2016 per le singole unità immobiliari e fino a dicembre 2018 per i condomìni. Inoltre, è allo studio un meccanismo di premialità legato ai salti di classe energeticadelle abitazioni, che quindi premi chi risparmia più energia.

Nei giorni scorsi sono circolate voci riguardanti l’intenzione del Governo diestendere i bonus all’edilizia pubblica, con particolare attenzione alla riqualificazione energetica dell’housing sociale, e di allargare il bonus mobili agli inquilini che abitano in affitto, in particolare alle giovani coppie.

In ogni caso le nuove regole saranno definite nella Legge di Stabilità 2016, ancora in fase di prima stesura presso i Ministeri.

Architetti e Legambiente

Soddisfatti delle proposte in discussione il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e Legambiente: “non si tratta solo di una importante misura per il rilancio dell’edilizia in drammatica crisi di occupazione e di fatturato: lo è per i cittadini che avrebbero la possibilità di ridurre la spesa per il riscaldamento dovuta a edifici “colabrodo”; lo è per gli abitanti dell’Italia a rischio sismico e idrogeologico che potrebbero veder finalmente riconosciuto il loro diritto fondamentale allasicurezza dell’abitare; lo è nell’interesse generale, perché riducendo i consumi energetici si riducono le emissioni di CO2 causa dei cambiamenti climatici”.

Per ambientalisti e architetti poi “solo sono con una stabilizzazione tale da permettere di programmare e riqualificare i condomìni si possono rigenerare le città italiane e dare certezze agli investimenti per un habitat migliore”. “Ora - concludono - ci auguriamo che il Ministero dell’Economia, prima, e il Parlamento, poi, concordino sull’opportunità e sull’importanza di un varo di una misura finalmente incisiva e strutturale che in altri Paesi dell’Unione ha dato risultati importanti per l’economia e l’ambiente”.

Le richieste di Unicmi

Apprezzando l’impegno per la conferma delle detrazioni, UNICMI, Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche, dell’Involucro e dei serramenti, in una lettera indirizzata al Ministro Delrio, avanza otto richieste provenienti dalle filiere industriali del serramento, delle schermature solari e dei pannelli grecati:

1. Prevedere premialità alla riqualificazione energetica complessiva delle unità immobiliari rispetto ai singoli interventi di sostituzione di componenti.
2. Dare la possibilità di scelta delle annualità di detrazione degli incentivi, fra 5 e 10 anni.
3.Considerare la trasmissione luminosa degli infissi, che comporta un risparmio energetico in termini di minore utilizzo di energia elettrica per illuminazione.
4. Estendere le detrazioni agli aumenti di volumetria realizzati con componenti in grado di migliorare il bilancio termico dell’unità immobiliare.
5. Estendere le detrazioni ai beni non strumentali.
6. Estendere le detrazioni all’installazione di pannelli metallici coibentati sui capannoni industriali.
7. Confermare le detrazioni per le schermature solari e le chiusure oscuranti.
8. Prevedere maggiore premialità e Iva agevolata forfettaria per gli interventi che prevedono produzione e installazione di prodotti di aziende italiane.

FONTE : EDILPORTALE.COM

Certificazione energetica degli edifici, in vigore le nuove regole

RISPARMIO ENERGETICO

Certificazione energetica degli edifici, in vigore le nuove regole

di Rossella Calabrese
 

Operativi da oggi i decreti relativi all’APE 2015, alle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e ai requisiti minimi. Dall’Enea la versione beta del DOCET

01/10/2015 - Entrano in vigore oggi 1° ottobre i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico che completano il quadro normativo in materia di prestazioni energetiche degli edifici.
 

Attestato di Prestazione Energetica - APE 2015

Il decreto Linee guida per la certificazione energetica degli edificicontiene la nuova disciplina per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici (APE 2015). Il nuovo APE sarà uguale per tutto il territorio nazionale e offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica.
 
Le classi energetiche passeranno da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). Il certificatore incaricato di redigere l’APE dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione.
 
L’APE dovrà indicare le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.
 
Infine, il decreto definisce uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici, e istituisce un database nazionale dei certificati energetici (SIAPE).
 

Metodologia di calcolo e requisiti minimi

Il decreto Metodologie di calcolo delle prestazioni e requisiti minimi definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione. Il decreto rafforza gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, per arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva 2010/31/UE.
 
Inoltre, il decreto punta ad una applicazione delle norme immediatamente operativa e omogenea in tutte le Regioni, per ovviare all’attuale frammentazione normativa dovuta all’ampia autonomia regionale nel recepire la precedente Direttiva 2002/91/UE.

Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il rispetto dei requisiti minimi andrà verificato confrontando l’edificio con un edificio di riferimento (identico per geometria, orientamento, ubicazione, destinazione d’uso). Per gli edifici interessati da semplici riqualificazioni energetiche, relative all’involucro edilizio e agli impianti tecnici, sono indicati i requisiti minimi. 
 

Schemi di relazione tecnica di progetto

È in vigore già dal 16 luglio 2015 il decreto Schemi per la relazione tecnica di progetto, che fornisce schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. Gli schemi sono stati predisposti in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.
 

Il software Docet di Enea

L’Enea ha reso disponibile la versione BETA del Software DOCET per la redazione dell’APE degli edifici residenziali esistenti con superficie inferiore a 3000 m2. Scaricalo qui. “Al momento - si legge sul sito - non è possibile redigere l'APE. Tale funzione sarà resa attiva non appena il software sarà ritenuto stabile”.
 
FONTE : EDILPORTALE.COM

Ddl Concorrenza. Salta la norma che permetteva agli avvocati di validare alcune compravendite di immobili

Ddl Concorrenza. Salta la norma che permetteva agli avvocati di validare alcune compravendite di immobili


L'iter parlamentare. Il tanto discusso Ddl Concorrenza procede la sua marcia. Dopo la discussione in aula, le votazioni dovrebbero iniziare a breve. Dopo aver incassato l'ok da parte di Montecitorio, il testo si avvia alla seconda lettura al Senato, ma si fronteggerà con il concomitante esame della legge di Stabilità, quindi ci sarà un leggero rallentamento, anche se l'obiettivo del Governo è quello di portare a casa il testo definitivo, senza stravolgimenti rispetto a quello approdato in Aula, entro la fine dell'anno. In realtà, in prima lettura, le modifiche apportate al testo da parte della Camera, sono stare sostanziali: gli articoli sono stati quasi dimezzati. I relatori, però, potrebbero anche presentare un emendamento per introdurre una norma specifica per fermare le “maxi-bollette” di luce e gas.
Stop alla compravendita senza notaio. Tra le modifiche effettuate nel corso dell'esame parlamentare spicca la soppressione della norma che introduceva una disciplina speciale in tema di compravendite immobiliari di beni immobili destinati ad uso non abitativo (cantine box, locali commerciali), volta a consentire agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni dei relativi atti di trasferimento nel limite di valore catastale massimo di 100.000 euro (articolo 28). Particolarmente discusso è stato l'articolo 28 (c.d. pacchetto sui notai) secondo cui gli avvocati avrebbero dovuto quindi farsi carico dei connessi obblighi di registrazione, trascrizione, iscrizione, voltura catastale e liquidazione di imposte.
Ma, come accennato, si è preferito eliminare la norma dal testo, a seguito le rimostranze poste dal Notariato, e dopo che la commissione Giustizia aveva segnalato profili di criticità della disposizione, non apparendo compatibile con taluni principi generali dell'Unione Europea, tra i quali quello della certezza giuridica. Allo stato attuale la normativa che entrerà in vigore va in tutt'altra direzione da quanto auspicato dal primo ministro Renzi che, a suo tempo in sede di conferenza stampa presentando il pacchetto pro-concorrenza, aveva esordito dicendo: «se andiamo dal notaio un po' meno volte non è un grande problema», ed ancora, «più che liberalizzazioni io direi Italia Semplice, tutela dei consumatori, è il tentativo di attaccare alcune rendite di posizione ed una sforbiciata sia perché riduciamo il gap tra chi gode di rendite».
Il mancato scacco alle lobby. Non sono mancate le prime reazioni a questi stravolgimenti. Porteremo in aula i nostri emendamenti e ci aspettiamo che il governo non prenda posizione e non cerchi di indirizzare o di frenare il dibattito parlamentare. Su una questione così centrale non basta aver messo il provvedimento nell'agenda dei lavori, un governo che si mostra così determinato in altri campi non può avere nei confronti delle liberalizzazioni un atteggiamento così remissivo rispetto alle resistenze corporative che hanno fortemente ridimensionato questo testo di legge".
Questo è quanto detto da Enrico Zanetti, sottosegretario all'Economia in un'intervista a Repubblica, aggiungendo che "dal nostro punto di vista le liberalizzazioni di mercato sono un obiettivo fondamentale in un'ottica di crescita duratura del Paese, senza questo tipo di interventi strutturali le politiche fiscali espansive rischiano di essere inutili, finiremo per fare deficit senza incentivare la crescita". Contro questo immobilismo parafarmacisti e avvocati hanno organizzato tre giorni di presidio a Roma, davanti a Montecitorio. Inoltre, diverse sigle, hanno indetto una giornata nazionale di protesta “contro lo strapotere di lobby e corporazioni” che stanno bloccando l'ascensore sociale a danno soprattutto dei più giovani.



Detrazioni comunque spettanti se si è “dimenticato” di richiedere l'attribuzione del codice fiscale al “piccolo” condominio.

Detrazioni comunque spettanti se si è “dimenticato” di richiedere l'attribuzione del codice fiscale al “piccolo” condominio.


La mancata richiesta del codice fiscale del condominio non preclude la detraibilità delle spese sostenute per la ristrutturazione delle parti condominiali. Ecco come fare se non si è riportato il codice fiscale del condominio nei bonifici effettuati nel 2014.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate, con risoluzione 74/E del 27 agosto 2015,pronunciatasi sull'interpello (art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212) proposto dal proprietario di un'abitazione che, unitamente ad altri due fratelli proprietari di altrettanti immobili insistenti nello stesso minimo condominio, aveva proceduto al pagamento pro quota delle spese di ristrutturazione delle parti comuni senza riportare nel bonifico bancario il codice fiscale del condominio (mai richiesto agli Uffici) come prevede la legge n. 449/1997.
Infatti, la stessa Agenzia delle entrate aveva a suo tempo precisato (circolare n. 57/E del 24.2.1998) chenel caso di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia è necessario che i documenti giustificativi di spesa <<devono essere intestati al condominio>> e che il bonifico <<deve recare il codice fiscaledell'amministratore di condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento, nonché quello del condominio>>.
Nonostante la linearità di quest'ultima disposizione l'Agenzia delle entrate, esaminando il caso concreto proposto dal contribuente e non ravvisando alcun pregiudizio al rispetto, da parte degli istituti bancari, dell'obbligo di operare le ritenute sui pagamenti delle fatture di ristrutturazione (art. 25 del D.L. n. 78/2010) eseguiti da tutti i proprietari, ha precisato che per fruire della detrazione nei casi di specie è necessario procedere ad alcuni adempimenti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2014 in cui sono state sostenute le spese. Innanzitutto è necessario procedere alla presentazione della domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio (con modello AA5/6) e al versamento, da parte di quest'ultimo e tramite modello F24 (codice tributo 8912), della sanzione prevista (dall'art. 13, comma 1, lett. a), del DPR n. 605/739 nella misura minima di euro 103,29) per l'omessa richiesta.
E' necessario, inoltre, che il condominio invii una comunicazione in carta libera all'Ufficio finanziario competente in relazione alla sua ubicazione, unica per tutti i condòmini, indicando per ciascuno di essi le generalità, il codice fiscale, i dati catastali delle rispettive unità immobiliari, i dati dei bonifici effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nonché gli estremi delle fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.
Insomma, nessun danno per il Fisco nessuna perdita di rimborso per quei condomini “distratti”.




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