giovedì 14 maggio 2015

Aumenta la domanda di case, ma si concentra nella fascia di prezzo più bassa

Aumenta la domanda di case, ma si concentra nella fascia di prezzo più bassa

  • 12 maggio 2015
di Emiliano Sgambato
Mercato immobiliare in ripresa, residenziale in testa. Con la domanda delle famiglie che, anche grazie alla nuova linfa dei mutui, rialza la testa. Ma gli effetti della crisi non scompaiono certo di colpo e le richieste sul mercato sembrano orientarsi verso la fascia bassa. O per lo meno polarizzarsi tra il mercato di lusso, meno colpito dalla crisi e sostenuto anche dall’estero, e il segmento medio-basso. Un dato che avvalora questa fotografia del mercato arriva da Tecnocasa, che evidenzia come la domanda sia aumentata soprattutto per le classi di prezzo più basse, complici da un lato il calo delle quotazioni che in pochi anni ha mangiato mediamente almeno un quarto del valore del residenzile e dall’altro la continua ricerca dello sconto e dell’occasione.Rispetto alla media delle grandi città si discostano Roma, dove la maggioranza delle richieste riguarda immobili dal valore compreso tra 250 e 349 mila euro (26,9%); Milano e Firenze con una maggiore concentrazione nella fascia compresa tra 170 e 249 mila euro; Bologna dove incide maggiormente la fascia di spesa compresa tra 120 e 169 mila euro.Dall’analisi della disponibilità di spesa delle famiglie alla ricerca di un’abitazione a gennaio 2015 effettuata dal network immobiliare, è emerso che nelle città la richiesta si concentra per il 24,5% su case con prezzi fino a 119 mila euro (24,5%) e per il 23,1% nella fascia di spesa compresa tra 120 e 169 mila euro. «Rispetto ad un anno fa – sottolinea Tecnocasa – si nota un netto aumento della percentuale sulla classe più bassa (+5%). Dalla parte opposta, si evidenzia una diminuzione della percentuale di richiesta su tutte le altre fasce di spesa».
Negli altri capoluoghi di regione «si registra un aumento molto forte della percentuale di coloro che desiderano spendere fino a 119 mila euro: un anno fa incidevano per il 38,5%, adesso per il 44,6%. In diminuzione la percentuale di richieste in tutte le altre fasce di spesa, in particolare quelle comprese tra 120 e 169 mila euro e tra 170 e 249 mila». L’analisi, è la conclusione, «fa propendere per una futura contrazione dei valori».
FONTE : CASA24PLUS

mercoledì 13 maggio 2015

Il regolamento condominiale può vietare l'installazione di ombrelloni sui terrazzi?

Ombrelloni sul terrazzo vietati dal regolamento di condominio

Il regolamento condominiale può vietare l'installazione di ombrelloni sui terrazzi?

Mi trovo ad affrontare questa situazione: abito in una casa in affitto e l'assemblea ha appena modificato ilregolamento condominiale vietando l'installazione di ombrelloni sui terrazzi.
La casa in cui vivo ha sui due terrazzini ed entrambi sono esposti al sole per tutta la giornata; d'estate diventa molto calda e non si può uscire nei terrazzi. Mi chiedo se il condominio può vietare la presenza di ombrelloni oppure se posso oppormi alla richiesta formale di rimozione che mi è già arrivata.
Limiti ai divieti contenuti nel regolamentocondominiale e posizione del conduttore.
Partiamo dal regolamento Regolamento di condominio. Natura assembleare o natura contrattuale. Contenuto delle clausole. Divieti, limiti e quorum deliberativi.: questo, se di natura assembleare, può contenere norme che disciplino il decoro dell'edificio, anche con riferimento alle parti di unità immobiliari di proprietà esclusiva che lo caratterizzano. Tale regolamentazione, tuttavia, non può spingersi fino al divieto d'uso.
Tradotto in termini pratici rispetto all'ombrellone: il regolamento assembleare potrebbe prevedere colori e forme delle installazioni, ma mai il divieto assoluto d'installazione.
Tale divieto può essere inserito solamente in un regolamento di origine contrattuale, ossia in un atto approvato con il consenso di tutti i condòmini.
Quanto al rispetto del regolamento da parte del conduttore non sorgono dubbi: egli, al pari condomino, deve rispettare lo statuto del condominio e molto spesso tale obbligo è inserito anche nel contratto di locazione.
In questo contesto la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che "in tema di condominio degli edifici e nell'ipotesi di violazione del divieto contenuto nel regolamento condominiale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva a determinati usi, il condominio può richiedere la cessazione della destinazione abusiva sia al conduttore che al proprietario. Peraltro, nell'ipotesi di richiesta nei confronti del conduttore, il proprietario è tenuto a partecipare, quale litisconsorte necessario, nel relativo giudizio in cui si controverta in ordine all'esistenza ed alla validità del regolamento, in quanto le suddette limitazioni costituiscono oneri reali o servitù reciproche che, in quanto tali, afferiscono immediatamente al bene" (Cass. 8 marzo 2006 n. 4920). Lo stesso vale per l'ipotesi di violazione del regolamento assembleare.
Che cosa accade, però, se il regolamento è approvato o modificato successivamente?
E' sempre la Cassazione affermare "il conduttore che sia costretto ad astenersi dall'esercizio dell'attività vietata sarà, peraltro, legittimato ad agire per il risarcimento del danno subito nei confronti del locatore che, dando il proprio consenso, necessario per l'approvazione all'unanimità della disposizione regolamentare di divieto, abbia violato gli obblighi contrattuali assunti" (Cass. 13 dicembre 2001 n. 15756).
Nel caso di specie se il regolamento ha natura assembleare, è evidente che quella clausola di divieto di apposizione di ombrelloni debba essere considerata nulla in quanto lesiva del diritto d'uso del singolo e il conduttore potrà attivarsi presso il proprietario per chiedergli di farla invalidare, riservandosi ogni azione utile alla tutela dei propri diritti.
Nel caso di regolamento contrattuale, invece, il conduttore potrà chiedere solamente al proprietario l'eventuale risarcimento che quel divieto, imposto successivamente, gli abbia causato in relazione al normale uso dell'unità immobiliare.


Fonte : www.condominioweb.com 

Realizzazione di una tettoia e violazione del diritto di panorama. Quali azioni intraprendere?

Realizzazione di una tettoia e violazione del diritto di panorama. Quali azioni intraprendere?

Spett.le redazione Condominioweb


il mio vicino ha innalzato una tettoia di notevoli dimensioni, pregiudicandomi la veduta panoramica che precedentemente avevo. Che tipo di azioni posso intraprendere?
La giurisprudenza ha cercato di inquadrare il caso nell'ambito della problematica delle lesioni dell'interesse del proprietario a godere del panorama riconoscendo una responsabilità di tipo extracontrattuale .
Nel corso degli anni si è giunti alla conclusione che qualsiasi restrizione del diritto di proprietà, che provenga dall'esterno, in violazione di norme giuridiche è da considerarsi come illegittima. Per tali ragioni il panorama può essere diminuito o addirittura escluso da una nuova costruzione, anche se quest'ultima sia edificata nel pieno rispetto delle norme edilizie. In tal caso il pregiudizio subito non può essere risarcito ex art. 2043 cod. civ. in quanto l'opera anche se lesiva è stata costruita facendo seguito a un diritto. (La tettoia costruita a distanza inferiore di tre metri dalla finestra dev'essere sempre demolita)
In merito a questa problematica la sentenza della Cassazione n. 3679/1999 che ha affrontando il delicato tema relativo alla risarcibilità del danno derivante da lesione del panorama goduto da un appartamento, ha affermato che: "il pregiudizio consistente nella diminuzione o esclusione del panorama goduto da un appartamento e tutelato da norme urbanistiche costituisce un danno ingiusto, come tale risarcibile, la cui prova va offerta in base al rapporto tra il pregio che il mercato riconosce al panorama goduto e il deprezzamento commerciale dell'immobile susseguente al venir meno o al ridursi di tale requisito". In particolare si afferma che il panorama rappresenta un vantaggio, una qualità positiva per un immobile che ne accresce il pregio e il valore rispetto a immobili analoghi.
Da ultimo, per un caso analogo si è espressa nuovamente la Corte di Cassazione, che con sentenza del 5 luglio 2012 n° 11302, ha statuito che la tettoia va rimossa se ostruisce la veduta sulla strada al condomino del piano di sopra perché bisogna sempre rispettare anche in verticale la distanza minima fra costruzioni, pertanto è da ritenersi intollerabile la struttura che toglie aria a finestre e vani. Quindi il titolare di una servitù di veduta ha diritto di chiedere il rispetto delle distanze nelle costruzioni previste dal terzo comma dell'art. 907 c.c. tanto in senso orizzontale e verticale, quanto in direzione quanto in direzione laterale. Il diritto di veduta ha natura multidirezionale.
Nel caso analizzato, la tettoia se posta ad esigua distanza al balcone sovrastante impoverisce, oltre che a pregiudicare, la qualità della veduta rendendo impossibile la vita dei proprietari a causa dell'accumulo dei detriti e scorie. Il rispetto della distanza fra costruzioni è assoluta affinché venga assicurato uno spazio libero sufficiente in direzione sia ortogonale sia laterale della costruzione.


Fonte : www.condominioweb.com 

Il verbale assembleare può essere legittimamente corretto anche dopo la conclusione dell'assemblea.

Il verbale assembleare può essere legittimamente corretto anche dopo la conclusione dell'assemblea.

La Corte di Cassazione, II Sezione Civile, con una recente sentenza si occupa, per la prima volta, della possibilità di correzione del verbale assembleare dopo la sua conclusione.
La richiamata sentenza risulta particolarmente importante, non fosse altro perché non si rinvengono precedenti specifici in materia, se non un'isolata pronuncia della Corte di Appello di Milano, peraltro, risalente nel tempo.
La vicenda prende le mosse dal ricorso per l'impugnativa di una delibera condominiale presentato da alcuni condomini, avverso una deliberazione nella quale - tra l'altro - si era approvato il consuntivo di spesa e nominato il nuovo amministratore.
Eccepivano i ricorrenti la nullità ovvero l'annullabilità della delibera adottata siccome affetta da diversi vizi, tra cui, l'avvenuta correzione del verbale assembleare, successivamente alla sua redazione, lettura e sottoscrizione.
Il giudice di prime cure, in accoglimento del ricorso, dichiarava la delibera invalida nella parte in cui ripartiva alcune spese edili (rifacimento parti di balcone diverse dai frontalini) tra tutti i condomini, e non soltanto tra gli effettivi proprietari dei balconi interessati ai lavori.
Interposto gravame, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava ogni domanda proposta dagli originari ricorrenti.
La causa quindi giungeva all'attenzione della Corte di Cassazione, chiamata a decidere su diverse questione di diritto, prima tra tutte, quella relativa alla possibilità di modifica del verbale assembleare dopo la sua chiusura.
Il giudice di legittimità, premette che il verbale dell'assemblea di condominio, ai fini della verifica dei quorum prescritti dall'art. 1136 cod. civ., deve contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali.
Ciò posto ha, altresì, evidenziato come non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché, non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominativa, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum richiesto dall'art. 1136 cod. civ.
In realtà, dovendo il verbale attestare quanto avviene in assemblea, la mancata indicazione del totale dei partecipanti al condominio non incide sulla validità del verbale se a tale ricognizione e rilevazione non abbia proceduto l'assemblea, giacché tale incompletezza non diminuisce la possibilità di un controllo aliunde della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte.
A tal proposito è principio assolutamente pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che il verbale assembleare deve contenere i nominativi dei condomini consenzienti, dissenzienti o astenuti, nonché il valore delle rispettive quote millesimali, tanto è vero che risulta annullabile, ai sensi dell'art. 1137 c.c., la delibera dell'assemblea condominiale nel cui verbale non siano individuati i singoli condomini assenzienti, dissenzienti ed assenti, con il valore delle rispettive quote millesimali (Cfr.: Cass. civ. Sez. Un., 07/03/2005, n. 4806).
Appare evidente, pertanto, la necessità di indicare all'inizio del verbale assembleare i condomini presenti e i millesimi di proprietà, sia per garantire la verifica della legittima costituzione dell'assemblea, sia per consentire, nel prosieguo, di indicare per ogni singola votazione dei punti all'ordine del giorno, solo il nominativo degli assenzienti, dissenzienti o astenuti, considerato che i rispettivi millesimi di proprietà risultano già espressamente indicati nell'intestazione del verbale.
Fermo restando che, con una sorta di meccanismo di conservazione della validità degli atti, la delibera non può considerarsi invalida se, dall'esame complessivo della stessa, risulta comunque possibile stabilire con sicurezza quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare le maggioranze richieste (In tal senso: Cass. civ. Sez. II, 13/11/2009, n. 24132; Cass. civ. Sez. II, 10/08/2009, n. 18192).
Fatte queste doverose premesse in merito al contenuto del verbale assembleare, in particolare, sugli intervenuti in assemblea, vediamo come il giudice di legittimità ha risolto il quesito relativo alla possibilità di modificare il verbale dopo la sua chiusura.
Afferma la Suprema Corte come: “neppur infici l'adottata delibera la correzione del verbale, effettuata dopo la conclusione dell'assemblea, allo scopo di eliminare gli errori relativi al computo dei millesimi ed ai condomini effettivamente presenti all'adunanza” (Cass. civ. Sez. II, 31/03/2015, n. 6552).
L'errore in questione, rinvenibile dalla copia del verbale assembleare consegnata ai ricorrenti, non avrebbe inficiato la validità della deliberazione assunta, considerata la mera materialità dello stesso, attenendo ad una semplice imprecisione formale (non effettiva) nel computo dei millesimi, successivamente corretta.
In effetti, nella sentenza impugnata era emerso che la questione della validità del verbale dell'assemblea era stata già esaminata dal giudice di primo grado, il quale aveva qualificato come mera correzione di errore materiale l'apparente modificazione del verbale di assemblea.
Anche il giudice di secondo grado ha ritenuto che la circostanza che la correzione fosse stata effettuata al termine dell'assemblea non potesse assumere alcun rilievo, ben potendo il verbale essere redatto - e quindi a maggior ragione corretto, ove si riscontrasse un errore materiale - al termine o dopo la conclusione dell'assemblea, risultando lo stesso ritualmente sottoscritto dal Presidente e dalla segretaria che lo aveva redatto e che vi aveva introdotto le correzioni.
Osserva la Suprema Corte che l'assunto in merito alla dedotta correzione del verbale si arresta sul piano meramente formale e descrittivo, omettendo tuttavia di dedurre che la invalidità avrebbe interessato non solo il verbale ma anche la deliberazione assunta in assemblea.
Pertanto, appare evidente che il verbale possa essere corretto, e che ciò possa avvenire anche dopo la conclusione dell'assemblea, considerato che nessuna disposizione sancisce che il verbale debba essere approvato in assemblea.
In precedenza, tuttavia, era stato ritenuto che: “Se vi è un errore nel verbale o nella sua trascrizione, la correzione compete alla successiva assemblea oppure al Presidente con successiva manifestazione di volontà” (App. Milano, 01/03/1982).
Ora la Suprema Corte sulla scorta del fatto che, non esiste norma che imponga l'approvazione dello stesso verbale in assemblea, statuisce la legittimità della correzione dello stesso, anche dopo la conclusione dell'adunanza condominiale.
Tuttavia, occorre considerare che l'anzidetto principio di diritto è stato espresso in una fattispecie relativa ad un mero errore materiale e, pertanto, ad un semplice errore dovuto a svista o disattenzione.
Viceversa, appare plausibile che dinnanzi ad un errore sostanziale, che andrebbe pertanto ad influire sull'iter logico e giuridico dell'assemblea, lo stesso risulterebbe irrecuperabile, sotto pena, in mancanza, di legittima impugnativa della delibera assembleare.
A tal proposito, ricordiamo che il verbale assembleare è equiparato a tutti gli effetti alla scrittura privata, lo stesso quindi fornisce la prova presuntiva dei fatti avvenuti in assemblea, dei presenti, delle relative maggioranze e delle decisioni assunte.
Pertanto il condomino che ne contesti la veridicità, in virtù del generale principio dell'onere della prova, deve dimostrare la fondatezza delle sue asserzioni.
Tanto è vero che: “Il verbale dell'assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi in essa verificati, per modo che spetta al condomino che impugna la deliberazione assembleare contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale, di provare il suo assunto” (Cass. civ. Sez. II, 13/10/1999, n. 11526).
La Cassazione, pertanto, con la citata recente sentenza, dà il via libera alle correzioni del verbale assembleare anche dopo la sua chiusura, ma solo a quelle riguardanti errore formali, dovuti a sviste o distrazioni.
Avv. Paolo Accoti
STUDIO LEGALE AVV. PAOLO ACCOTI


Fonte
www.condominioweb.com 

venerdì 8 maggio 2015

Ho un contratto a tutele crescenti, posso chiedere un mutuo?

Ho un contratto a tutele crescenti, posso chiedere un mutuo?

SuperMoney ha chiesto a cinque banche se sarebbero disposte a concedere un mutuo ad un giovane con un contratto a tutele crescenti. Ecco le risposte




a cura di Andrea Manfredi

08 maggio 2015 | ore 16:35


Contratto a tutele crescenti vs. vecchio contratto a tempo indeterminato. A due mesi dall’entrata in vigore del Jobs Act ci si inizia a chiedere se i nuovi contratti creeranno problemi ai giovani in termini di accesso al credito. Una coppia assunta con le nuove formule a tutele crescenti potrà liberamente scegliere un mutuo tra quelli presenti sul mercato, magari servendosi del comparatore online SuperMoney per trovare la soluzione più vantaggiosa, e poi vederselo concesso senza difficoltà?

L’ANALISI DI SUPERMONEY – Per trovare risposta a questa domanda l’Osservatorio SuperMoney ha interpellato direttamente cinque istituti di credito (Banca Sella, CheBanca!, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e UniCredit). Così facendo si è tentato anche di sopperire alla mancanza di dati ufficiali sulla questione, impossibili da reperire in questo preciso momento. Il Jobs Act è stato infattipubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 marzo e i nuovi assunti con un contratto a tutele crescenti hanno a malapena superato il periodo di prova, pertanto la domanda di mutui generata dal target in questione è ad oggi quasi nulla.

NESSUNA DISCRIMINAZIONE – Tutte le banche interpellate hanno dichiarato di non applicare politiche restrittive o discriminatorie nei confronti di chi è assunto con un contratto a tutele crescenti. L’unico vincolo per la concessione di un mutuo è, ovviamente, la reale capacità del richiedente di soddisfare i criteri di affidabilità creditizia adottati dall’istituto di credito.

LA SIMULAZIONE – Alle banche è stato chiesto di fornire una simulazione del mutuo che proporrebbero ad un giovane under 30 assunto con un contratto a tutele crescenti ed una Retribuzione Annua Lorda di 25.000 euro. Il valore dell’immobile che si andrà ad acquistare con il finanziamento è di 200.000 euro.

Ecco i risultati per quanto riguarda i finanziamenti a tasso variabile:
E quelli per i mutui a tasso fisso:



CONCLUSIONI – Tutti gli istituti di credito hanno dunque sottolineato che non esiste una differenza di trattamento tra assunti con le nuove formule previste dal Jobs Act e chi invece ha un vecchio contratto a tempo indeterminato. Solo in un caso è stata richiesta la firma di un garante, mentre le politiche sull’ipoteca sono le stesse previste nei regolari contratti di mutuo, che solitamente consistono nell’iscrizione ipotecaria pari al 150% del finanziamento erogato.

L’IMPEGNO DI ABI E GOVERNO – Sia il Premier Renzi che l’Abi (Associazione Bancaria Italiana) hanno confermato il proprio impegno a far sì che i nuovi assunti con contratti a tutele crescenti no vengano discriminati in alcun modo per quanto riguarda l’accesso al credito. L’Osservatorio SuperMoney tornerà senz’altro sull’argomento nei prossimi mesi per monitorare l’evoluzione del mercato dei mutui e per verificare che le promesse di banche e Governo trovino riscontro nella realtà.
FONTE : SOLDIWEB

Mutui: occhio alle spese accessorie

Mutui: occhio alle spese accessorie

Alla stipula del contratto bisogna stare attenti alle varie voci che potrebbero fa lievitare le spese del proprio mutuo 

a cura di Redazione
08 maggio 2015 
Immagine non disponibileSecondo quanto scrive il portale immobiliare Idealista.it, bisogna stare attenti alle varie spese accessorie che potrebbero far lievitare ilmutuo. Per prima cosa non dare troppo peso al Tan (Tasso annuo nominale), ma prestare più attenzione al Taeg (Tasso annuo effettivo globale). Ancor di più vale per chi si appresta a sottoscrivere un mutuo ipotecario, che può raggiungere cifre particolarmente importanti.

IL COSTO REALE - Perfino questa non è un'accortezza sufficiente, perché alcuni dei costi che vengono sostenuti dai richiedenti rimangono fuori dal calcolo del loro noto indice sintetico. Con i bassissimi tassi che si trovano oggi, ingolosirsi è facile e il rischio di sottostimare quale sia il reale costo complessivo del finanziamento è dietro l'angolo, visto e considerato che lo scopo delle banche è, per contro, cercare di non contrarre il loro margine di profitto anche quando le condizioni del mercato sono sfavorevoli alla ricerca di redditività.

I COSTI DI ISTRUTTORIA - Andando con ordine, la prima aggiunta agli interessi che sovente è collegata all'accensione di un mutuo precede la stessa. Si tratta, dunque, dei costi di istruttoria. La banca alla quale ci si rivolge vorrà, naturalmente, valutare le condizioni dell'immobile che si porta in garanzia. Ciò richiede il lavoro di un perito specializzato che, ovviamente, non lo svolgerà gratuitamente. La fattura che emette, in passato, era normalmente addebitata al cliente. Negli ultimi anni, però, si sono moltiplicate, grazie anche al diffondersi delle banche on line, le offerte a “zero costi di istruttoria”. Che non sempre significa siano annullati anche quelli di gestione della pratica. È bene stare attenti alla distinzione.

INCASSO DELLA RETE - Differenti sono, infatti, le politiche adottate anche per quanto riguarda l'incasso delle rate, altra voce in molti casi abbattuta dall'avvento degli istituti on line. Talvolta le banche addebitano una “spesa amministrativa” soltanto se il pagamento è effettuato per cassa (ormai una rarità), ma in altri casi si procede a un addebito in automatico. Tale tipo di costo, se c'è, è addebitato contestualmente a ogni singola rata. Se si paga mensilmente, l'ammontare complessivo rischia di essere non proprio indifferente.

DEBIO RESIDUO - Non esistono oneri per l'estinzione anticipata, aboliti dal 2 febbraio del 2007, per i mutui stipulati dopo quella data. In teoria restano in vigore per chi volesse anticipare la fine di un vecchio finanziamento. In pratica, buona parte delle banche esenta anche questi clienti. Particolarmente antipatico è l'importo, di qualche decina di euro usualmente, che viene addebitato da alcuni istituti a chi chiede informazioni sul debito residuo. Chiedere, dunque, quanto costerebbe rimborsare anticipatamente il mutuo finisce per renderlo più oneroso.

PARCELLA DEL NOTAIO - Fuori dal Taeg resta la parcella del notaio, il cui ammontare dipende da fattori come la città nella quale si trova l'immobile e l’importo per il quale viene iscritta ipoteca. In proporzione finisce a incidere di più, sul costo globale, quanto più è contenuto l'importo finanziato. Ultimamente sono soprattutto le assicurazioni da sottoscrivere che possono fare la differenza. Mentre gli altri costi (soprattutto quelli degli interessi) calano, infatti, quelli per le polizze rappresentano una voce pesante, che le banche tendono a moltiplicare. Obbligatorio è assicurare l'immobile oggetto di ipoteca per salvaguardarsi da incendi e altri disastri. In caso di sinistro l’assicurazione prevede un rimborso pari al costo di riedificazione dell’immobile ipotecato, con l'estinzione del debito verso la banca.

POLIZZE VITA - Che, sempre più spesso, chiede anche di sottoscrivere polizze vita. Il tentativo è quello di offrire un pacchetto più completo e che diventi anche più remunerativo. Ma, attenzione, anche qualora questa assicurazione aggiuntiva diventi parte degli obblighi imposti al richiedente, questi può non servirsi della soluzione offerta dalla banca, se ne trova una più favorevole offerta da compagnie assicurative differenti da quella convenzionata con quest'ultima.

VALORE DI RICOSTRUZIONE - Quest’ultima può richiedere la copertura del valore di ricostruzione, (che è minore) o di quello commerciale (che è maggiore). Solo in pochi casi avviene che l’istituto si accolli il relativo costo. La condizione peggiore si riferisce all’opzione, spesso offerta, di calcolare la polizza in termini di aumento del tasso di interesse pagato per il prestito; scelta sconsigliabile, poiché comporta inevitabilmente una spesa maggiore rispetto alla soluzione del premio unico, versato al momento della stipula. Comunque c’è libertà assoluta per il cliente di optare per la compagnia di assicurazione che offra le migliori condizioni.
FONTE : SOLDIWEB

Targa amministratore condominiale, adempimenti, decisioni e spese

Targa amministratore condominiale, adempimenti, decisioni e spese

La targa dell'amministratore condominiale ha rappresentato una delle novità introdotte nel codice civile dalla legge n. 220/2012 – la così detta riforma del condominio – anche se in realtà molti comuni già la prevedevano in base ai propri regolamenti locali.
L'art. 1129, quinto comma, c.c. ha specificato che:
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.
Non solo, il successivo sesto comma specifica che:
In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.
La ratio delle norme è evidente: consentire ai così detti terzi di individuare facilmente chi ci occupa della gestione dell'edificio. Coerenza avrebbe imposto di fare lo stesso per ogni edificio, anche per quelli in proprietà esclusiva, giacché la natura condominiale dello stabile non sempre è determinante (anzi sovente non lo è) rispetto alle problematiche in materia di danni, ecc. Ma questo è un altro discorso.
Torniamo alla nostra targa dell'amministratore condominialeCon la Riforma arrivano le targhe (della discordia)
Chi la deve fare installare? In che modo?
Chi paga le spese?
Quali le conseguenze per il caso di mancata installazione?
Partiamo dal primo quesito: spetta all'amministratore, nella propria qualità, far installare la targa contenente i suoi recapiti. Trattandosi di spese da sostenersi nell'interesse diretto del condominio, essa dev'essere sostenuta da tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà. Di targhe, sul mercato, ve ne sono tantissime. Ciò che conta è rispettare le norme dettate dagli eventuali regolamenti condominiali. E se il regolamento contrattuale prevede il divieto di apposizione sulle parti comuni di qualunque insegna, targa e simili oggetto? Ad avviso di chi scrive quella norma non avrebbe valore:
a) rispetto ai regolamenti contrattuali stipulati dopo l'entrata in vigore della riforma perché l'art. 1129 c.c. rientra tra quelli inderogabili;
b) per quelli stipulati prima, perché, almeno ad avviso di chi scrive, le disposizioni dei contratti ad esecuzione periodica e continuata (quali sono i regolamenti contrattuali) non hanno più efficacia nel caso di contrarietà rispetto a disposizioni di legge imperative (così detta inefficacia sopravvenuta).
È bene che le targhe siano di dimensioni tali da rientrare tra quelle non considerate pubblicitarie dalla legge (cfr. d.lgs. n. 507/93 e regolamenti locali), al fine di evitare la sottoposizione al pagamento delle imposte per la pubblicità.
Passiamo, adesso, alle conseguenze per la mancata apposizione della targa condominiale. La legge non ricollega al alcuna specifica sanzione all'inadempimento. Ciò non vuol dire che esso non possa essere tenuto in considerazione, assieme ad altri, ai fini della valutazione di eventuali gravi irregolarità nella gestione.
Al di là di ciò, che cosa fare se l'amministratore non vi provvedere volontariamente. Ad avviso di chi scrive è bene operare nel modo seguente:
a) diffidarlo formalmente chiedendo l'apposizione della targa;
b) in caso di reiterato inadempimento chiedere la convocazione di un'assemblea, nei modi e nelle forme di cui all'art. 66, primo comma, disp. att. c.c. per la deliberazione in merito;
c) se nemmeno con una delibera che gli imponga di provvedere all'apposizione l'amministratore adempie, rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per chiederne la revoca per mancata esecuzione delle delibere assembleari (art. 1129, dodicesimo comma n. 1 c.c.).
Chiaramente in caso d'inadempimento a seguito di diffida, la richiesta di convocazione di cui al punto b) può essere avanzata anche direttamente per la revoca assembleare.


Fonte : www.condominioweb.com 

La semplice copertura in alluminio è considerata veranda. Il Consiglio di Stato dispone l'abbattimento.

La semplice copertura in alluminio è considerata veranda. Il Consiglio di Stato dispone l'abbattimento.

Il finto volume tecnico va demolito. È sempre necessario il permesso di costruire
Il caso. In primo grado il Tar aveva rigettato il ricorso proposto contro l'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in merito ad “ un manufatto di alluminio con copertura in panelli di lamiera, edificato sul balcone ed addossato alla parete perimetrale dell'edificio delle dimensioni di circa mt. 1,50 x 0,94 x 3, 20 di altezza, dotato di impianto idrico ed elettrico; una caldaia con scarico dei fumi a parete". Ecco perchè la veranda abusiva che crea un pericolo deve essere sequestrata
Definizione di veranda. Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del Tar Marche, ha precisato che il manufatto in questione, è stato realizzato senza assenso edilizio e rientra nella definizione edilizia propria della veranda. Tale manufatto va considerato come un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee con la successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile (Corte di Cassazione, sent. n. 24086 del 13 giugno 2008). La chiusura su tutti i lati del manufatto stesso, produce un incremento di volumetria e modifica la sagoma dell'edificio causato dall'intervento edilizio. Quindi, la stessa realizzazione, producendo un aumento della superficie utile di un appartamento e la modifica della sagoma dell'edificio, necessita di un preventivo rilascio della concessione di costruzione (Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 1999, n. 394; Cons. Stato, 22 luglio 1992, n. 675). Invece, solo in presenza di una tettoia o di un porticato aperto da tre lati, può essere esclusa la realizzazione di un nuovo volume (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2013, n. 4997). La veranda, installata sul terrazzo, va abbattuta perché incombe sulla facciata condominiale
Definizione di volume tecnico. In tale fattispecie vi rientrano tutti quei volumi non impiegabili né adattabili ad uso abitativo, perché strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all'interno delle parti abitabili dell'edificio, realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche; devono, inoltre, consentire l'accesso del personale tecnico o di qualunque individuo autorizzato all'ispezione o alla manutenzione degli stessi impianti. Per la loro caratteristica funzionale fuoriescono dalle nozioni di nuova costruzione e di ristrutturazione. Tali volumi non sono fruibile ai fini abitativi, ma sono solo necessari al funzionamento di impianti tecnici e tecnologici (vano ascensore, torrino scala, locale caldaia, locale autoclave) Generalmente, salvo diversa disposizione delle norme di P.R.G. e del regolamento edilizio locale, i locali tecnici non concorrono al calcolo dei volumi o delle superfici realizzabili. Per poter correttamente identificarlo è necessario far riferimento a tre ordini di parametri (TAR Salerno n. 3987/2009, TAR Lecce n. 3963/2007; TAR Liguria n. 101/2007):
a) parametro funzionale: il manufatto deve avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione;
b) parametro di collegamento: le costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa
c) rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Differenza con il volume tecnico. Nel caso di specie, i giudici precisano che la veranda, per la sua consistenza e funzione strutturale non può essere considerata mero volume tecnico a protezione della caldaia, perché mentre il volume tecnico ha la finalità di contenere gli impianti tecnologici serventi la costruzione principale (Cons. Stato, sez. VI, 21 gennaio 2001, n. 175): le dimensioni del manufatto in questione invece, sono ben maggiori di quelle necessarie a contenere la caldaia e ciò è sufficiente ad escluderne la riconducibilità alla categoria di volume tecnico. Da ciò ne consegue una modifica del volume, della sagoma e del prospetto dell'edificio, e l'intervento sanzionato “rientra nella nozione della ristrutturazione edilizia come definita dall'art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la cui realizzazione sconta il previo permesso di costruire.
Conclusioni. Alla luce delle considerazioni svolte il Consiglio di Stato precisa:
  • la veranda, nel caso di specie, non può essere considerata mero volume tecnico a protezione della caldaia;
  • il manufatto comporta la modifica del volume, della sagoma e del prospetto dell'edificio;
  • l'intervento rientra nella nozione della ristrutturazione edilizia;

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 2226 del 4.5.2015


Fonte : www.condominioweb.com 

Piemonte, meno costose le modifiche agli edifici

Piemonte, meno costose le modifiche agli edifici

Con le misure di semplificazione si consumerà meno suolo e sarà più facile recuperare i sottotetti


03/03/2015 - Evitare il consumo di suolo, rendere meno costosi gli interventi di modifica degli edifici esistenti, promuovere l’efficienza energetica e snellire i procedimenti di autorizzazione. Sono alcune delle novità varate in Piemonte con il
 ddl in materia di semplificazione.
Piemonte, meno costose le modifiche agli edifici


Per evitare il consumo di suolo, la norma mira a rendere meno costosi gli interventi di modifica degli edifici esistenti. Si pagheranno gli standard urbanistici solo sui cambi di destinazione d’uso delle unità immobiliari sopra i 700 metri cubi e sugli aumenti volumetrici differenziali. Ciò significa che, in caso di intervento di riqualificazione con demolizione e ricostruzione, la somma da pagare riguarderà solo l’ampliamento e non la volumetria preesistente.

È stato inoltre approvato un ordine del giorno che ammette il recupero a fini abitativi dei sottotetti realizzati legittimamente entro il 31 dicembre 2012. L’obiettivo è dare continuità alla LR 21/1998, che ammette il recupero a patto che siano rispettate le altezze medie interne dei locali, pari a 2,40 metri per quelli ad uso abitazione (cucine, soggiorni, camere da letto e studi), e a 2,20 metri per quelli accessori (bagni, angoli cottura, verande, tavernette) e di servizio (corridoi, disimpegni, lavanderie, spogliatoi, guardaroba e ripostigli).

La LR 20/2009 (prima versione del Piano Casa) ha prorogato i termini della norma del 1998 rendendo possibile il recupero dei sottotetti realizzati legittimamente entro il 31 dicembre 2010. Una ulteriore estensione era stata chiesta, ma poi accantonata, in fase di approvazione della proroga alPiano Casa.

La Giunta regionale adotterà uno o più regolamenti per l’attuazione del Dpr 59/2013 sull’Autorizzazione unica ambientale che dovranno rispondere ad una serie di requisiti: semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, riduzione degli oneri amministrativi, accorpamento degli atti abilitativi in materia ambientale, rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti.

Semplificazioni in arrivo anche in materia di energia. Per evitare il rischio di sovrapposizione tra norme regionali e nazionali, la legge approvata opera una sorta di delegificazione, demandando alla Giunta l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni sulla promozione dell’efficienza energetica, l’uso delle rinnovabili, le ispezioni sugli impianti termici, l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici e del sistema di registrazione degli impianti termici. La Giunta si occuperà anche di studiare incentivi per le imprese interessate a investire nel miglioramento energetico e disciplinare il costo dei bollini da apporre sugli impianti termici.

Le competenze in materia di attività estrattiva verranno scisse. La Regione continuerà ad occuparsi di attività estrattive in regime di concessione, in aree protette a gestione regionale e finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. Le altre funzioni saranno invece delegate ai Comuni. Le modifiche di modesta entità di progetti di cave di pietra ornamentale seguiranno delle procedure semplificate.
FONTE : EDILPORTALE

Edilizia sociale, il Piemonte punta sull’autorecupero

Edilizia sociale, il Piemonte punta sull’autorecupero

Gli assegnatari che effettuano i lavori potranno essere rimborsati o detrarre i costi dall’affitto

24/03/2015 - In Piemonte gli alloggi inagibili o con scarsa manutenzione destinati all'edilizia sociale potranno essere recuperati direttamente dagli assegnatari con la possibilità di scomputare dall’affitto i soldi della manutenzione effettuata
Edilizia sociale, il Piemonte punta sull’autorecupero

Questo ciò che prevede il disegno di legge sull’autorecupero degli edifici inagibili, presentato dall’Assessore regionale alle Politiche sociali, alla famiglia e alla casa, Augusto Ferrari e licenziato dal Consiglio regionale il 12 marzo 2015.

Il ddl, che modifica la LR 3/2010 (norme in materia di edilizia sociale), prevede che gli interventi di autorecupero possano essere effettuati  dagli assegnatari, utilmente collocati in graduatoria o già residenti nell’alloggio, purchè la tipologia delle opere rientri nella casistica della “manutenzione ordinaria” (come ad esempio la sostituzione di apparecchi igienicosanitari, le opere di riparazione di pareti o pavimenti, i modesti interventi sugli impianti tecnologici).

L’assegnatario dovrà produrre idonea documentazione per il riconoscimento dei costi sostenuti, con un massimo consentito che non dovrà superare i 7.000 euro che verranno rimborsati anche mediante detrazioni sul canone di locazione attraverso la restituzione dell’importo anticipato fino ad un massimo del 50%.

Il Piemonte, su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha censito tutti gli alloggi destinati all’edilizia sociale non assegnabili per carenza di manutenzione e ne ha anche quantificato il fabbisogno finanziario per il loro recupero. Dal monitoraggio è emerso che gli alloggi non assegnabili sono circa 800 con un fabbisogno di oltre 22,3 milioni di euro. 

Inoltre è stato rilevato che anche molti appartamenti già assegnati, nel momento in cui vengono lasciati liberi, non risultano immediatamente assegnabili in quanto necessitano di interventi manutentivi e che vi sono alloggi occupaticarenti di manutenzione.

Per questo verranno ammessi interventi di autorecupero, da parte degli assegnatari, anche sugli alloggi regolarmente occupati che necessitano di limitati interventi manutentivi.

Secondo quanto previsto dal ddl ogni intervento dovrà essere classificato con riferimento alla tipologia dei lavori, ai relativi costi e alla tempistica di realizzazione. Sulla base delle informazioni raccolte l’Ente proprietario o gestore stilerà un elenco che dovrà essere, periodicamente, aggiornato.

L’assessore Ferrari, in riferimento a quest’iniziativa, ha dichiarato: “Considerata la scarsità di risorse, regionali e statali che saranno destinate, nei prossimi anni, alla manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, si ritiene utile poter consentire anche agli assegnatari degli alloggi di realizzare direttamente alcuni limitati interventi manutentivi tramite l’autorecupero”. 

“L’autorecupero degli alloggi da parte degli assegnatari è finalizzato anche ad incentivare la partecipazione diretta degli inquilini alla gestione ed al mantenimento in efficienza del patrimonio di edilizia sociale, nonché al miglioramento della qualità dell’abitare” ha concluso Ferrari.
FONTE : EDILPORTALE

Conto Energia fotovoltaico, cosa fare per non rischiare di perdere gli incentivi

Conto Energia fotovoltaico, cosa fare per non rischiare di perdere gli incentivi

GSE: se si modificano gli impianti occorre mantenere i requisiti previsti dal primo Conto Energia e quelli per l’accesso ai Registri del quarto e quinto


05/05/2015 - Si può continuare ad usufruire degli incentivi del Conto Energia anche se durante la vita dell’impianto fotovoltaico sono necessarie alcune modifiche. Il Gestore dei servizi energetici (
Gse) ha spiegato come fare con le Regole per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia(DTR), emanate dopo la chiusura della consultazione cui hanno partecipato operatori e associazioni del settore.
Conto Energia fotovoltaico, cosa fare per non rischiare di perdere gli incentivi

Spostamento dell’impianto, modifiche del punto di connessione, variazione della modalità installativa, sostituzione dei componenti, interventi di modifica della configurazione elettrica, riduzione della potenza e dismissione, potenziamenti non incentivati, sono i casi più comuni cui proprietari e responsabili possono far fronte.

Come spiegato dal Gse, è necessario che gli impianti oggetto di modifica mantengano i requisiti che hanno consentitol’accesso agli incentivi, direttamente o tramite l’ammissione alle graduatorie del primo Conto Energia o ai Registri previsti dal quarto e dal quinto Conto Energia. Le modifiche che determinino il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento comportano invece la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi. Nel caso in cui venissero modificate le caratteristiche in base alle quali è stato determinato il valore della tariffa incentivante, la stessa potrà essere rideterminata. Gli interventi di modifica, specifica però il DTR, non possono mai comportare un incremento del valore della tariffa incentivante riconosciuta originariamente.
 

Spostamento dell’impianto fotovoltaico

Perché non sia perso l’incentivo, sono consentiti spostamenti degli impianti all’interno del sito di prima installazione. Per gli impianti sugli edifici, il sito di prima installazione coincide con l’unità immobiliare, identificata dalla particella catastale su cui l’impianto è stato inizialmente autorizzato e realizzato. Per quelli installati a terra, la ricollocazione deve avvenire nell’ambito della stessa particella registrata al Catasto terreni. Quest’ultima condizione vale anche nel caso in cui l’impianto sia stato installato su un manufatto non accatastato, come ad esempio una serra o una pensilina.
 

Modifiche del punto di connessione dell’impianto

Il punto di connessione dell’impianto alla Rete elettrica, identificato con un codice POD, deve rimanere non condiviso con altri impianti fotovoltaici incentivati per tutta la durata del periodo di incentivazione. Qualsiasi modifica del punto di connessione dell’impianto deve essere debitamente autorizzata e comunicata al Gse.
 

Variazione delle modalità installative

La variazione delle modalità installative può comportare la classificazione dell’impianto in una tipologia diversa da quella iniziale. Per fare un esempio, nel caso di impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (BIPV) che abbiano avuto accesso diretto ai meccanismi incentivanti ai sensi del quinto Conto Energia, il venir meno di tale caratteristica comporterebbe la decadenza dal diritto agli incentivi qualora non sussistessero nemmeno gli ulteriori requisiti previsti. Se, invece, le caratteristiche innovative dell’impianto hanno comportato il riconoscimento di una maggiorazione della tariffa incentivante o di un premio, la variazione comporta l’adeguamento della tariffa incentivante all’effettiva tipologia di impianto e il venir meno della componente premiale.
 

Sostituzione dei componenti

È ammessa la sostituzione dei componenti di impianto, come moduli, inverter e contatori per cui deve sempre essere presentata al GSE la comunicazione di inizio e fine lavori e l’indicazione della motivazione dell’intervento. Dato che spesso è difficile reperire sul mercato moduli di potenza esattamente equivalente a quelli originariamente installati, nei soli casi di impianti di potenza complessiva non superiore a 20 kW, sono consentiti incrementi di potenza dal 3% al 7%, come indicato nella Tabella n.1.

Se l’approvvigionamento di moduli e inverter è avvenuto dopo il primo maggio 2015, cioè dopo la pubblicazione del DTR, questi dovranno possedere i requisiti previsti dal quinto Conto Energia. Se invece la sostituzione è avvenuta prima, gli elementi dovranno almeno possedere i requisiti richiesti dal Decreto ai cui sensi l’impianto è stato incentivato.
 

Modifica della configurazione elettrica

Il Gse chiarisce che sono ammessi l’inserimento o la sostituzione di alcune componenti per l’adeguamento dell’impianto all’evoluzione della normativa tecnica. Sono inoltre consentiti gli interventi volti a mantenere in efficienza l’impianto o a garantirne un corretto rendimento, quali, ad esempio, l’installazione di dispositivi “ottimizzatori” in grado di ridurre le perdite.
 

Riduzione della potenza dell’impianto

È possibile ridurre, in via definitiva o anche temporanea, la potenza nominale dell’impianto incentivata, ad esempio nel caso in cui, a seguito di guasti, furti, avarie permanenti dei moduli
fotovoltaici, il soggetto responsabile non intenda procedere alla sostituzione dei componenti.
 

Potenziamenti non incentivati

Si possono realizzare interventi che comportino incrementi della potenza in immissione sul punto di connessione alla rete di impianti incentivati, senza variare la potenza incentivata dell’impianto preesistente, attraverso l’installazione di nuovi moduli fotovoltaici e convertitori. Perché ciò sia possibile, l’impianto deve essere dotato di idonee apparecchiature che permettano di rilevare, separatamente, l’energia elettrica prodotta dalla porzione di impianto incentivato e quella prodotta dalla porzione aggiuntiva, cioè da quella non incentivata. In caso contrario è prevista la sospensione del riconoscimento delle tariffe incentivanti.

Secondo AssoRinnovabili, con questo documento il Gse oltrepassa il limite delle sue funzioni perché, per non superare il limite di 6,7 miliardi di euro annui imposto dal DM 5 luglio 2012 per gli incentivi alla produzione fotovoltaica, pone criteri stringenti e diversi da quanto pattuito originariamente in merito al valore limite degli incentivi assegnabili a ciascun impianto su cui siano stati effettuati interventi di efficientamento.
A detta di AssoRinnovabili, il Gse  agisce “contrapponendosi a quanto previsto dalle politiche incentivanti europee e nazionali che mirano alla massimizzazione dell’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili”. Per il presidente, Agostino Re Rebaudengo, il Gse dovrebbe rimuovere i limiti imposti perché si rischierebbe di arrivare ad una monore efficienza degli impianti.
FONTE : EDILPORTALE

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